§ 5.2.31 - Legge Regionale 18 febbraio 1991, n. 4.
Modifiche alla legge regionale 26 agosto 1988, n. 20, "Norme in materia di istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza".


Settore:Codici provinciali
Regione:Trento
Materia:5. sviluppo sociale
Capitolo:5.2 assistenza sociale
Data:18/02/1991
Numero:4


Sommario
Art. 1.      (Omissis).
Art. 2.      (Omissis).
Art. 3.  Interpretazione autentica dell'articolo 7.
Art. 4.  Entrata in vigore.


§ 5.2.31 - Legge Regionale 18 febbraio 1991, n. 4.

Modifiche alla legge regionale 26 agosto 1988, n. 20, "Norme in materia di istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza".

(B.U. 19 febbraio 1991, n. 8).

 

Art. 1.

     (Omissis). [1]

 

     Art. 2.

     (Omissis). [2]

 

     Art. 3. Interpretazione autentica dell'articolo 7.

     1. Il comma 2 dell'articolo 7 della legge regionale 26 agosto 1988, n. 20 va inteso nel senso che i gettoni di presenza spettano a tutti i componenti dell'organo di amministrazione, compreso il presidente.

 

     Art. 4. Entrata in vigore.

     1. La presente legge entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

 

 


[1] Modifica l'art. 20 della L.R. 26 agosto 1988, n. 20.

[2] Integra l'art. 32 della L.R. 26 agosto 1988, n. 20.