§ 5.1.88 - L.P. 22 luglio 2009, n. 8.
Disposizioni per la prevenzione e la cura dell’Alzheimer e di altre malattie neurodegenerative legate all’invecchiamento e per il sostegno delle [...]


Settore:Codici provinciali
Regione:Trento
Materia:5. sviluppo sociale
Capitolo:5.1 assistenza sanitaria
Data:22/07/2009
Numero:8


Sommario
Art. 1.  Finalità
Art. 2.  Obiettivi
Art. 3.  Articolazione della rete dei servizi sociali e sanitari
Art. 4.  Servizio assistenza domiciliare sociale e sanitaria
Art. 5.  Servizio specialistico ambulatoriale
Art. 6.  Centro diurno Alzheimer
Art. 7.  Nucleo Alzheimer
Art. 8.  Centro di sollievo
Art. 9.  Centro di ascolto
Art. 10.  Contributi alle famiglie
Art. 11.  Associazioni di volontariato
Art. 12.  Informazione al Consiglio provinciale
Art. 13.  Modificazioni dell’articolo 49 della legge provinciale 1 aprile 1993, n. 10 (legge sul servizio sanitario provinciale), in materia di personale
Art. 14.  Disposizione finanziaria


§ 5.1.88 - L.P. 22 luglio 2009, n. 8.

Disposizioni per la prevenzione e la cura dell’Alzheimer e di altre malattie neurodegenerative legate all’invecchiamento e per il sostegno delle famiglie nonché modificazioni dell’articolo 49 della legge provinciale 1 aprile 1993, n. 10 (legge sul servizio sanitario provinciale), in materia di personale

(B.U. 4 agosto 2009, n. 32)

 

Capo I

Disposizioni generali

 

Art. 1. Finalità

1. La Provincia autonoma di Trento, condividendo gli obiettivi degli atti dell’Unione europea in materia di malattie neurodegenerative legate all’invecchiamento e, in particolare, della malattia di Alzheimer, promuove un sistema integrato di servizi sanitari e assistenziali finalizzato a prevenire e curare il morbo di Alzheimer e le altre forme di demenza, nonché ad assicurare il mantenimento e, laddove possibile, il potenziamento delle abilità residue sul piano cognitivo-affettivo e clinico-motorio.

2. Per realizzare gli interventi previsti dal comma 1 la Provincia assicura sostegno ai familiari e valorizza il contributo attivo di tutti i soggetti coinvolti, ivi comprese le organizzazioni del volontariato, le associazioni e le cooperative sociali.

 

     Art. 2. Obiettivi

1. La Provincia attua nell’ambito della normativa provinciale vigente gli interventi previsti da questa legge, perseguendo i seguenti obiettivi:

a) riconoscimento della centralità del paziente e della sua famiglia come luogo elettivo di cura, anche attraverso programmi di assistenza dedicata e di formazione periodica alla famiglia stessa;

b) individuazione del distretto quale sede appropriata per il necessario coordinamento operativo tra competenze e servizi rilevanti in grado di:

1) valutare il paziente con disturbi cognitivo-comportamentali sulla scorta di un percorso diagnostico strutturato;

2) mantenere un contatto e un’interazione continua con il medico di medicina generale al fine di garantire la continuità delle cure dell’ammalato;

c) diagnosi precoce, individuazione del programma terapeutico-

assistenziale, anche di ordine neuromotorio, cognitivo e occupazionale, e valutazione della comorbilità quale fattore condizionante l’evoluzione della patologia;

d) potenziamento dell’assistenza domiciliare in collaborazione con la medicina di base e sviluppo dell’offerta diversificata delle prestazioni delle strutture residenziali e semiresidenziali in un contesto di integrazione socio-sanitaria e di coordinamento fra assistenza ospedaliera e territoriale;

e) creazione di una rete integrata di servizi sociali e sanitari dedicata ai soggetti affetti da Alzheimer o da altre forme di demenza;

f) aggiornamento e formazione del personale sanitario e socio-sanitario operante nel servizio pubblico, in strutture pubbliche e private convenzionate, per un approccio centrato sui bisogni della persona con particolare risalto alla comunicazione, anche non verbale, a tutela della dignità del malato di Alzheimer o affetto da altre forme di demenza;

g) sostegno, anche di tipo economico, e supporto, in collaborazione con le associazioni di volontariato, alle famiglie dei pazienti per l’assistenza domiciliare;

h) conferimento di fondi per la ricerca prioritariamente finalizzati allo studio e all’implementazione di modelli assistenziali innovativi, attraverso l’assegnazione di borse di studio;

i) adesione della Provincia alla giornata mondiale dell’Alzheimer e promozione della cultura della solidarietà e delle reti informali di aiuto.

 

Capo II

Modalità di attuazione degli interventi

 

     Art. 3. Articolazione della rete dei servizi sociali e sanitari

1. I servizi sociali e sanitari rivolti ai soggetti affetti dalle patologie indicate nell’articolo 1, comma 1, sono organizzati ed erogati a livello domiciliare e distrettuale attraverso la seguente rete di servizi:

a) assistenza domiciliare sociale e sanitaria;

b) servizio specialistico ambulatoriale;

c) assistenza presso centro diurno;

d) assistenza presso nucleo Alzheimer;

e) assistenza presso centro di sollievo;

f) centro di ascolto.

2. La Provincia promuove e attiva la rete dei servizi sociali e sanitari previsti dal comma 1 avvalendosi dell’azienda provinciale per i servizi sanitari e attraverso le misure previste dall’articolo 41 della legge provinciale 27 luglio 2007, n. 13 (legge provinciale sulle politiche sociali).

 

     Art. 4. Servizio assistenza domiciliare sociale e sanitaria

1. Il servizio di assistenza domiciliare sociale e sanitaria è erogato, anche in forma integrata, attraverso l’adozione di piani personalizzati di assistenza diretti ad assicurare risposte appropriate rispetto ai bisogni della persona e della sua famiglia.

 

     Art. 5. Servizio specialistico ambulatoriale

1. Il servizio specialistico ambulatoriale assicura, attraverso un percorso diagnostico strutturato, la diagnosi precoce e il trattamento farmacologico dei pazienti affetti da morbo di Alzheimer o altre forme di demenza, in modo coordinato con i servizi del distretto.

 

     Art. 6. Centro diurno Alzheimer

1. Il centro diurno Alzheimer è una struttura in cui sono erogati, in forma semiresidenziale, servizi sanitari e socio-assistenziali a favore di soggetti affetti da malattia di Alzheimer o altre forme di demenza. Sono forniti inoltre servizi di accoglienza, spazi per il riposo, attività di socializzazione, assistenza alla persona, assistenza infermieristica, servizio di supporto alla famiglia, al fine di favorire il recupero o il mantenimento delle capacità psicofisiche residue, con lo scopo di consentire la permanenza della persona nel proprio domicilio, anche attraverso il sostegno alla famiglia.

 

     Art. 7. Nucleo Alzheimer

1. Il nucleo Alzheimer è destinato a soggetti che, a causa di condizioni sanitarie o sociali tali da richiedere un elevato fabbisogno assistenziale, non possono essere mantenuti a domicilio e richiedono una residenzialità prolungata o definitiva.

2. Il nucleo Alzheimer garantisce ai pazienti le necessarie condizioni di protezione e sicurezza e, al contempo, appropriati interventi riabilitativi.

 

     Art. 8. Centro di sollievo

1. Il centro di sollievo accoglie in forma residenziale, per periodi temporanei, persone affette da malattia di Alzheimer o da altre forme di demenza, assistite a domicilio, per sollevare la famiglia dall’attività di assistenza e cura, garantendo, al contempo, la continuità dell’assistenza.

 

     Art. 9. Centro di ascolto

1. Il centro di ascolto Alzheimer è un servizio offerto dai soggetti indicati nell’articolo 3, comma 3, lettere c) e d), della legge provinciale sulle politiche sociali, con personale adeguatamente qualificato e formato, che consente l’accesso diretto all’utenza per interventi di informazione sui servizi di accoglienza e di condivisione della problematica e del disagio legati alle patologie.

 

     Art. 10. Contributi alle famiglie

1. Fatti salvi gli interventi previsti dalla normativa provinciale vigente, la Provincia concede contributi per il mantenimento in ambito familiare della persona affetta da Alzheimer o da altre forme di demenza. La Giunta provinciale stabilisce i criteri e le modalità per l’attuazione di questo articolo in coerenza con gli obiettivi di questa legge.

2. I contributi previsti da questo articolo sono cumulabili, secondo criteri e limiti fissati dalla Giunta provinciale, con le agevolazioni previste a qualsiasi titolo da altre leggi.

3. L’erogazione degli interventi previsti da questo articolo è subordinata alla valutazione della condizione economico-patrimoniale del nucleo familiare del beneficiario secondo quanto previsto dall’articolo 6 (Norme per la valutazione della condizione economica dei soggetti richiedenti interventi agevolativi) della legge provinciale 1 febbraio 1993, n. 3.

 

     Art. 11. Associazioni di volontariato

1. La Provincia sostiene l’apporto del volontariato nella realizzazione degli interventi previsti da questa legge, comprese le cooperative sociali e gli altri soggetti privati non a scopo di lucro aventi finalità coerenti con gli obiettivi di questa legge.

 

Capo III

Disposizioni finali

 

     Art. 12. Informazione al Consiglio provinciale

1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore di questa legge la Giunta provinciale invia alla competente commissione permanente del Consiglio provinciale una relazione illustrativa delle modalità da adottare per l’attuazione delle misure previste da questa legge.

2. Ogni due anni la Giunta provinciale trasmette al Consiglio provinciale una relazione sullo stato di attuazione di questa legge.

 

     Art. 13. Modificazioni dell’articolo 49 della legge provinciale 1 aprile 1993, n. 10 (legge sul servizio sanitario provinciale), in materia di personale

1. All’articolo 49 della legge sul servizio sanitario provinciale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 4 dopo le parole: "ovvero la qualifica ad esaurimento di direttore di divisione" sono inserite le seguenti: "o che abbiano rivestito posizioni apicali presso aziende o strutture sanitarie di altre regioni per un periodo di almeno cinque anni";

b) alla fine del comma 10 è aggiunto il seguente periodo: "La Giunta provinciale può deliberare l’iscrizione del personale con qualifica dirigenziale del ruolo amministrativo, professionale e tecnico, all’albo della dirigenza di cui all’articolo 22 della legge sul personale della Provincia, secondo quanto previsto dall’articolo 23 della medesima legge."

 

     Art. 14. Disposizione finanziaria

1. Per attuare gli interventi previsti da questa legge è autorizzata la spesa di 200.000 euro per l’esercizio finanziario 2009 e di 400.000 euro per gli esercizi finanziari 2010 e 2011. Alla copertura di quest’onere si provvede riducendo per pari importo e per i medesimi esercizi finanziari il fondo per nuove leggi - spese correnti, unità previsionale di base 95.5.110 del bilancio provinciale.

2. La Giunta provinciale è autorizzata ad apportare al bilancio le variazioni conseguenti a questa legge, ai sensi dell’articolo 27, terzo comma, della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 (legge provinciale di contabilità).