§ 5.1.67 - Legge Regionale 28 ottobre 1995, n. 11.
Rivalutazione delle rendite previste dalla legge regionale 2 gennaio 1976, n. 1 e dalla legge regionale 11 settembre 1961, n. 8.


Settore:Codici provinciali
Regione:Trento
Materia:5. sviluppo sociale
Capitolo:5.1 assistenza sanitaria
Data:28/10/1995
Numero:11


Sommario
Art. 1.  (Retribuzione convenzionale per il calcolo della rendita ai lavoratori affetti da sordità da rumori o da silicosi e asbestosi).
Art. 2.  (Norma finanziaria).


§ 5.1.67 - Legge Regionale 28 ottobre 1995, n. 11.

Rivalutazione delle rendite previste dalla legge regionale 2 gennaio 1976, n. 1 e dalla legge regionale 11 settembre 1961, n. 8.

(B.U. 31 ottobre 1995, n. 50).

 

Art. 1. (Retribuzione convenzionale per il calcolo della rendita ai lavoratori affetti da sordità da rumori o da silicosi e asbestosi).

     1. A decorrere dal 1° gennaio 1995, la misura della retribuzione convenzionale annua per il calcolo delle rendite dovute ai lavoratori affetti da sordità da rumori ai sensi della legge regionale 2 gennaio 1976, n. 1 e successive modificazioni, nonché la misura della retribuzione convenzionale annua per il calcolo delle rendite dovute ai lavoratori affetti da silicosi e asbestosi ai sensi della legge regionale 11 settembre 1961, n. 8, e successive modificazioni, sono elevate a lire 17.597.000.

 

     Art. 2. (Norma finanziaria).

     1. Per le finalità di cui all'articolo 1 è previsto un onere annuo di lire 1.650 milioni a decorrere dal 1995.

     2. Alla copertura dell'onere di lire 1.650 milioni previsto nell'esercizio 1995 si provvede mediante riduzione di pari importo del fondo globale iscritto al capitolo n. 670 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario in corso.

     3. Per gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio, ai sensi dell'articolo 7 e nei limiti previsti dall'articolo 14 della legge regionale 9 maggio 1991, n. 10, recante norma in materia di bilancio e sulla contabilità della Regione.