§ 5.1.61 - Legge Regionale 2 maggio 1993, n. 8.
Modifiche alla legge regionale 26 agosto 1988, n. 21, recante «Norme concernenti i collegi dei revisori delle unità sanitarie locali».


Settore:Codici provinciali
Regione:Trento
Materia:5. sviluppo sociale
Capitolo:5.1 assistenza sanitaria
Data:02/05/1993
Numero:8


Sommario
Art. 7.      1. La Giunta regionale è autorizzata a compilare il testo unico, senza introdurre modifica alcuna, delle disposizioni contenute nella legge regionale 26 agosto 1988, n. 21 e nella presente legge.


§ 5.1.61 - Legge Regionale 2 maggio 1993, n. 8.

Modifiche alla legge regionale 26 agosto 1988, n. 21, recante «Norme concernenti i collegi dei revisori delle unità sanitarie locali».

(B.U. 11 maggio 1993, n. 21).

 

     Artt. 1. - 6.

     (Omissis).

 

Art. 7.

     1. La Giunta regionale è autorizzata a compilare il testo unico, senza introdurre modifica alcuna, delle disposizioni contenute nella legge regionale 26 agosto 1988, n. 21 e nella presente legge.