| Settore: | Codici provinciali | 
| Regione: | Trento | 
| Materia: | 5. sviluppo sociale | 
| Capitolo: | 5.1 assistenza sanitaria | 
| Data: | 24/12/1984 | 
| Numero: | 14 | 
| Sommario | 
| Art. 1. (Omissis) | 
| Art. 2. (Omissis) | 
| Art. 3. (Omissis) | 
| Art. 4. (Omissis) | 
| Art. 5. | 
| Art. 6. (Omissis) | 
| Art. 7. (Omissis) | 
| Art. 8. 1. La Giunta provinciale è autorizzata a riunire e Coordinare in forma di testo unico le disposizioni contenute nella legge provinciale 6 dicembre 1980, n. 33, con le successive modificazioni, [...] | 
§ 5.1.45 - Legge Provinciale 24 dicembre 1984, n. 14.
Istituzione del servizio farmaceutico nelle unità sanitarie locali.
(B.U. 8 gennaio 1985, n. 2).
(Omissis) [1].
(Omissis) [2].
(Omissis) [3].
(Omissis) [4].
     [1. I posti di responsabile dei servizi farmaceutici che verranno istituiti ai sensi dell'art. 17, primo comma, della 
(Omissis) [6].
(Omissis) [7].
     1. La Giunta provinciale è autorizzata a riunire e Coordinare in forma di testo unico le disposizioni contenute nella 
2. La presente legge entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.
[1] Modifica l'art. 18 della 
[2] Modifica l'art. 17 della 
[3] Modifica l'art. 20 della 
[4] Aggiunge l'art. 20 bis alla 
[5] Articolo abrogato dall'art. 2 della 
[6] Articolo abrogato dall’art. 14 della 
[7] Articolo abrogato dall’art. 14 della