§ 5.1.16 - Legge Provinciale 28 aprile 1975, n. 18. [*]
Norme per l'utilizzo immediato dei fondi di cui alla Legge provinciale 23 novembre 1973, n. 58, concernente l'unificazione dei presidi [...]


Settore:Codici provinciali
Regione:Trento
Materia:5. sviluppo sociale
Capitolo:5.1 assistenza sanitaria
Data:28/04/1975
Numero:18


Sommario
Art. 1.      Al fine di favorire l'utilizzo immediato del fondo di cui all'articolo 11 della Legge provinciale 23 novembre 1973, n. 56, gli stanziamenti previsti per gli esercizi finanziari 1973, 1974 e 1975 [...]
Art. 2.      Le iniziative e gli interventi da inserirsi nel programma di cui all'articolo precedente devono riguardare prioritariamente i servizi di medicina preventiva.
Art. 3.      Per ottenere i contributi di cui al precedente articolo 1, gli enti interessati, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, devono presentare domanda all'Assessorato [...]
Art. 4.      I contributi di cui alla presente legge sono corrisposti anticipatamente agli enti interessati nella misura massima del 50 per cento.
Art. 5.      L'articolo 10 della Legge provinciale 23 novembre 1973, n. 56, è soppresso.


§ 5.1.16 - Legge Provinciale 28 aprile 1975, n. 18. [*]

Norme per l'utilizzo immediato dei fondi di cui alla Legge provinciale 23 novembre 1973, n. 58, concernente l'unificazione dei presidi sanitari di base.

(B.U. 29 aprile 1975, n. 20).

 

Art. 1.

     Al fine di favorire l'utilizzo immediato del fondo di cui all'articolo 11 della Legge provinciale 23 novembre 1973, n. 56, gli stanziamenti previsti per gli esercizi finanziari 1973, 1974 e 1975 sono impiegati per la concessione di contributi diretti al finanziamento di iniziative e di interventi relativi alla legge stessa, da realizzarsi sulla base di un programma straordinario per l'anno 1975.

 

     Art. 2.

     Le iniziative e gli interventi da inserirsi nel programma di cui all'articolo precedente devono riguardare prioritariamente i servizi di medicina preventiva.

 

     Art. 3.

     Per ottenere i contributi di cui al precedente articolo 1, gli enti interessati, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, devono presentare domanda all'Assessorato competente, corredando la stessa di una relazione in ordine alle iniziative e agli interventi che si intendono realizzare.

     Tenuto conto delle relazioni presentate, il Comitato provinciale di sanità, entro 30 giorni dalla scadenza del termine di cui al comma precedente, propone il programma straordinario di interventi alla Giunta provinciale che, nei 20 giorni successivi, lo delibera e provvede alla concessione dei contributi secondo le indicazioni in esso contenute.

 

     Art. 4.

     I contributi di cui alla presente legge sono corrisposti anticipatamente agli enti interessati nella misura massima del 50 per cento.

 

     Art. 5.

     L'articolo 10 della Legge provinciale 23 novembre 1973, n. 56, è soppresso.

 

 


[*] Legge abrogata dall'art. 2 della L.P. 13 novembre 1998, n. 15. Essa resta applicabile ai rapporti sorti in base alle sue disposizioni nel periodo della sua vigenza e per l'esecuzione dei relativi impegni di spesa, per effetto dell'art. 4 della stessa L.P. 15/98.