§ 4.5.63 - L.P. 17 giugno 2010, n. 14.
Modificazioni della legge provinciale sulla promozione turistica, della legge provinciale sulla ricettività turistica, della legge provinciale [...]


Settore:Codici provinciali
Regione:Trento
Materia:4. sviluppo economico
Capitolo:4.5 turismo e industria alberghiera
Data:17/06/2010
Numero:14


Sommario
Art. 1.  Modificazione dell’articolo 1 della legge provinciale sulla promozione turistica
Art. 2.  Modificazioni dell’articolo 2 della legge provinciale sulla promozione turistica
Art. 3.  Inserimento dell’articolo 2 bis nella legge provinciale sulla promozione turistica
Art. 4.  Inserimento dell’articolo 2 ter nella legge provinciale sulla promozione turistica
Art. 5.  Abrogazione dell’articolo 3 della legge provinciale sulla promozione turistica
Art. 6.  Abrogazione dell’articolo 4 della legge provinciale sulla promozione turistica
Art. 7.  Sostituzione dell’articolo 5 della legge provinciale sulla promozione turistica
Art. 8.  Inserimento dell’articolo 5 ter nella legge provinciale sulla promozione turistica
Art. 9.  Sostituzione della rubrica del capo II della legge provinciale sulla promozione turistica
Art. 10.  Modificazioni dell’articolo 6 della legge provinciale sulla promozione turistica
Art. 11.  Sostituzione della rubrica del capo III della legge provinciale sulla promozione turistica
Art. 12.  Modificazioni dell’articolo 9 della legge provinciale sulla promozione turistica
Art. 13.  Modificazioni dell’articolo 12 ter della legge provinciale sulla promozione turistica
Art. 14.  Modificazione dell’articolo 12 quater della legge provinciale sulla promozione turistica
Art. 15.  Modificazione dell’articolo 12 sexies della legge provinciale sulla promozione turistica
Art. 16.  Sostituzione dell’articolo 14 della legge provinciale sulla promozione turistica
Art. 17.  Inserimento dell’articolo 14 bis nella legge provinciale sulla promozione turistica
Art. 18.  Modificazione dell’articolo 18 della legge provinciale sulla ricettività turistica
Art. 19.  Modificazioni della legge provinciale sull’agricoltura.
Art. 20.  Modificazioni della legge provinciale n. 14 del 2009
Art. 21.  Abrogazioni e disposizioni transitorie
Art. 22.  Disposizioni finanziarie


§ 4.5.63 - L.P. 17 giugno 2010, n. 14.

Modificazioni della legge provinciale sulla promozione turistica, della legge provinciale sulla ricettività turistica, della legge provinciale sull’agricoltura e della legge provinciale 13 novembre 2009, n. 14 (Valorizzazione degli itinerari naturalistici, storico-archeologici, lacustri, religiosi, nonché dei siti celebri e dei mestieri tradizionali)

(B.U. 22 giugno 2010, n. 25)

 

Capo I

Modificazioni della legge provinciale 11 giugno 2002, n. 8

(legge provinciale sulla promozione turistica)

 

Art. 1. Modificazione dell’articolo 1 della legge provinciale sulla promozione turistica

1. La lettera a) del comma 1 dell’articolo 1 della legge provinciale sulla promozione turistica è sostituita dalla seguente:

"a) promuove la vocazione turistica del Trentino realizzando e sostenendo azioni di marketing turistico-territoriale;".

 

     Art. 2. Modificazioni dell’articolo 2 della legge provinciale sulla promozione turistica

1. All’articolo 2 della legge provinciale sulla promozione turistica sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel comma 1 le parole: "previo parere del coordinamento provinciale per il turismo" sono sostituite dalle seguenti: "sentite le associazioni di categoria maggiormente rappresentative del settore turistico";

b) nel comma 3 le parole: "e i progetti di ambito di cui all’articolo 3" sono soppresse.

 

     Art. 3. Inserimento dell’articolo 2 bis nella legge provinciale sulla promozione turistica

1. Dopo l’articolo 2 della legge provinciale sulla promozione turistica è inserito il seguente:

"Art. 2 bis

Conferenza provinciale per il turismo

1. Il Presidente della Provincia indice ogni due anni la conferenza provinciale per il turismo per la quale sono convocati i rappresentanti delle autonomie locali, dei soggetti previsti dagli articoli 6, 9, 12 bis e 12 quater, degli operatori e dei lavoratori del settore turistico nonché dei settori economici e sociali ad esso collegati.

2. La conferenza esprime orientamenti e formula proposte per la definizione delle politiche turistiche provinciali, valutandone le ricadute sul sistema socio-economico trentino. Gli atti conclusivi della conferenza sono trasmessi al Consiglio provinciale."

 

     Art. 4. Inserimento dell’articolo 2 ter nella legge provinciale sulla promozione turistica

1. Dopo l’articolo 2 bis della legge provinciale sulla promozione turistica è inserito il seguente:

"Art. 2 ter

Carta dei diritti del turista

1. La carta dei diritti del turista, predisposta su iniziativa della Provincia, sentite le associazioni di categoria del settore e dei consumatori e degli utenti maggiormente rappresentative, contiene informazioni sui diritti e sugli obblighi del turista per quanto attiene alla fruizione dei servizi turistico-ricettivi, all’utilizzo dei mezzi di trasporto e all’assistenza sanitaria. La carta informa anche sulle norme vigenti in materia di rispetto e tutela dei luoghi di interesse turistico, sui beni ambientali e culturali, sugli usi e consuetudini locali e su ogni altro aspetto attinente alla valorizzazione, alla qualificazione e riconoscibilità del sistema turistico e alle relative forme di tutela.

2. La carta informa, inoltre, sulla possibilità di avvalersi delle commissioni arbitrali e conciliative istituite presso la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura per la risoluzione delle controversie tra imprese, operatori e utenti relative alla fornitura di servizi turistici."

 

     Art. 5. Abrogazione dell’articolo 3 della legge provinciale sulla promozione turistica

1. L’articolo 3 della legge provinciale sulla promozione turistica è abrogato.

 

     Art. 6. Abrogazione dell’articolo 4 della legge provinciale sulla promozione turistica

1. L’articolo 4 della legge provinciale sulla promozione turistica è abrogato.

 

     Art. 7. Sostituzione dell’articolo 5 della legge provinciale sulla promozione turistica

1. L’articolo 5 della legge provinciale sulla promozione turistica è sostituito dal seguente:

"Art. 5

Monitoraggio del turismo

1. La Provincia promuove e svolge le attività di osservazione e monitoraggio del fenomeno turistico e in particolare:

a) analisi, studi e ricerche in materia turistica anche in collaborazione con università, istituti ed enti di ricerca;

b) monitoraggio dell’offerta turistica provinciale e dei mercati di riferimento;

c) gestione e analisi dei dati statistici e informativi relativi al comparto turistico;

d) ogni altra iniziativa ritenuta utile per l’osservazione del fenomeno turistico.

2. Ferma restando la competenza della struttura provinciale competente in materia di statistica, le attività previste dal comma 1 possono essere trasferite alla società prevista dall’articolo 6, con le modalità stabilite nel contratto di servizio previsto dal comma 3 del medesimo articolo. In tal caso al personale adibito alle attività oggetto di trasferimento si applica l’articolo 53 della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7 (legge sul personale della Provincia)."

 

     Art. 8. Inserimento dell’articolo 5 ter nella legge provinciale sulla promozione turistica

1. Dopo l’articolo 5 bis della legge provinciale sulla promozione turistica è inserito il seguente:

"Art. 5 ter

Formazione e supporto specialistico in materia di turismo e marketing territoriale

1. Per assicurare omogeneità e standard qualitativi ottimali nell’organizzazione turistica del Trentino la Provincia, sentiti i soggetti fruitori, realizza programmi di alta formazione in materia di turismo e marketing territoriale nonché iniziative di supporto specialistico allo svolgimento delle attività di marketing turistico-territoriale da parte dei soggetti previsti negli articoli 6, 9, 12 bis e 12 quater, avvalendosi della società per la formazione permanente del personale prevista dall’articolo 35 della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell’autonomia del Trentino)."

 

     Art. 9. Sostituzione della rubrica del capo II della legge provinciale sulla promozione turistica

1. La rubrica del capo II della legge provinciale sulla promozione turistica è sostituita dalla seguente: "Disposizioni in materia di marketing turistico-territoriale del Trentino".

 

     Art. 10. Modificazioni dell’articolo 6 della legge provinciale sulla promozione turistica

1. All’articolo 6 della legge provinciale sulla promozione turistica sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la rubrica è sostituita dalla seguente: "Marketing turistico-

territoriale del Trentino";

b) nell’alinea del comma 1 le parole: "La promozione dell’immagine turistica e territoriale del Trentino è affidata" sono sostituite dalle seguenti: "Il marketing turistico-territoriale del Trentino è affidato";

c) la lettera a) del comma 1 è sostituita dalla seguente:

"a) la realizzazione delle attività finalizzate al marketing turistico-

territoriale del Trentino, in Italia e all’estero;";

d) nella lettera d) del comma 1 le parole: "o privati" sono soppresse;

e) la lettera e) del comma 1 è sostituita dalla seguente: "e) una composizione del consiglio di amministrazione tale da garantire l’espressione dei soggetti indicati nell’articolo 9 e delle associazioni maggiormente rappresentative dell’offerta turistica trentina;";

f) dopo la lettera e) del comma 1 è inserita la seguente:

"e bis) la designazione di un componente del collegio sindacale da parte delle minoranze del Consiglio provinciale.";

g) la lettera f) del comma 1 è abrogata;

h) nell’alinea del comma 3 le parole: "la promozione dell’immagine turistica e territoriale" sono sostituite dalle seguenti: "il marketing turistico-territoriale";

i) alla fine della lettera a) del comma 3 sono inserite le seguenti parole: "e le modalità di programmazione";

j) dopo la lettera a) del comma 3 è inserita la seguente:

"a bis) il parere obbligatorio e non vincolante dei soggetti previsti dagli articoli 9 e 12 quater, comma 3, sui programmi di attività della società;";

k) dopo il numero 2) della lettera d) del comma 3 è inserito il seguente:

"2 bis) di dotarsi di un’adeguata struttura organizzativa che garantisca la separazione tra funzioni di indirizzo e funzioni di gestione e contempli l’individuazione di un dirigente di comprovata esperienza cui affidare la responsabilità gestionale della società;".

 

     Art. 11. Sostituzione della rubrica del capo III della legge provinciale sulla promozione turistica

1. La rubrica del capo III della legge provinciale sulla promozione turistica è sostituita dalla seguente: "Disposizioni in materia di marketing turistico-territoriale degli ambiti territoriali".

 

     Art. 12. Modificazioni dell’articolo 9 della legge provinciale sulla promozione turistica

1. All’articolo 9 della legge provinciale sulla promozione turistica sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la rubrica è sostituita dalla seguente: "Marketing turistico-territoriale d’ambito";

b) il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. La Provincia riconosce con proprio provvedimento il soggetto che svolge nell’ambito territoriale omogeneo previsto dall’articolo 8 le seguenti attività: a) informazione e accoglienza turistica a favore dell’ambito nel rispetto degli standard qualitativi e quantitativi definiti dalla Provincia;

b) coordinamento delle attività di animazione turistica svolte a livello locale da soggetti pubblici e privati;

c) definizione, sviluppo e promozione del prodotto turistico-territoriale in funzione della successiva commercializzazione, in coordinamento con le attività svolte dalla società prevista dall’articolo 6;

d) organizzazione e vendita di servizi e pacchetti turistici trentini come definiti dall’articolo 14.";

c) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1 bis. Resta ferma la possibilità per i soggetti previsti dal comma 1 di svolgere altre attività di valorizzazione delle risorse turistiche e delle infrastrutture dell’ambito, ivi compresa la gestione di impianti sportivi, culturali, di interesse turistico, nonché di sedi congressuali presenti sul relativo territorio.";

d) dopo la lettera f) del comma 4 è inserita la seguente: "f bis) possesso di un’adeguata struttura organizzativa che garantisca la separazione tra funzioni di indirizzo e funzioni di gestione e previsione nello statuto della figura del direttore.";

e) dopo il comma 4 è inserito il seguente:

"4 bis. Il soggetto previsto dal comma 1 non può essere presieduto da un sindaco o da un presidente di comunità.";

f) nel comma 6 le parole: "o venga violato l’obbligo di cui al comma 5" sono sostituite dalle seguenti: "o vengano violate le disposizioni dei commi 4 bis e 5";

g) il comma 7 è abrogato;

h) il comma 8 è sostituito dal seguente:

"8. Con propria deliberazione da sottoporre al parere della competente commissione permanente del Consiglio provinciale, la Giunta provinciale stabilisce criteri e modalità per la concessione ai soggetti previsti dal comma 1 di finanziamenti per la realizzazione delle attività previste dalle lettere a), b) e c) del medesimo comma. La misura dei finanziamenti, comunque non superiore al 90 per cento della spesa ammessa, da definire sulla base di un programma di attività, è correlata:

a) al livello quantitativo e qualitativo delle attività da realizzare, anche in funzione della loro idoneità a rappresentare l’offerta turistica dell’ambito, tenuto conto del movimento turistico registrato nell’ambito medesimo;

b) alla capacità di autofinanziamento tenuto conto delle potenzialità dell’economia dell’ambito;

c) al grado di coordinamento con le attività svolte dalla società prevista dall’articolo 6 e dalle associazioni pro loco previste dal capo III bis.";

i) dopo il comma 8 è inserito il seguente:

"8.1. Con la deliberazione prevista dal comma 8 sono disciplinati i termini e le modalità per la presentazione delle domande previste dal comma 4, per la verifica del rispetto degli obblighi previsti da questo articolo e per l’erogazione dei finanziamenti, nonché i casi e le modalità per la revoca, totale o parziale. Per la concessione dei contributi i soggetti indicati nel comma 1 sono tenuti alla separazione contabile e amministrativa delle attività previste dalla lettera d) del comma 1 e delle altre attività previste dal comma 1 bis."

 

     Art. 13. Modificazioni dell’articolo 12 ter della legge provinciale sulla promozione turistica

1. Le lettere b) e c) del comma 1 dell’articolo 12 ter della legge provinciale sulla promozione turistica sono sostituite dalle seguenti:

"b) realizzazione di attività di animazione turistica a carattere locale come iniziative di interesse turistico, ricreativo, sportivo e culturale;

c) altre attività a carattere locale volte a favorire lo sviluppo turistico."

 

     Art. 14. Modificazione dell’articolo 12 quater della legge provinciale sulla promozione turistica

1. Nel comma 3 dell’articolo 12 quater della legge provinciale sulla promozione turistica le parole: "attività di promozione e valorizzazione turistica" sono sostituite dalle seguenti: "attività di marketing turistico-

territoriale".

 

     Art. 15. Modificazione dell’articolo 12 sexies della legge provinciale sulla promozione turistica

1. Il comma 1 dell’articolo 12 sexies della legge provinciale sulla promozione turistica è sostituito dal seguente:

"1. Per la realizzazione delle attività previste dal comma 1 dell’articolo 12 ter la Provincia può concedere contributi, nella misura massima del 90 per cento della spesa ritenuta ammissibile, alle associazioni pro loco iscritte nell’elenco previsto dall’articolo 12 ter."

 

     Art. 16. Sostituzione dell’articolo 14 della legge provinciale sulla promozione turistica

1. L’articolo 14 della legge provinciale sulla promozione turistica è sostituito dal seguente:

"Art. 14

Servizi e pacchetti turistici trentini

1. La Provincia rilascia l’autorizzazione all’organizzazione e alla vendita di servizi e pacchetti turistici, come definiti dal decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del consumo, a norma dell’articolo 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229), formati esclusivamente da prodotti turistici trentini, ai soggetti previsti dagli articoli 6 e 9 nonché alle associazioni pro loco e ai loro consorzi previsti dal capo III bis, secondo quanto disposto dalla legge provinciale 17 marzo 1988, n. 9 (Disciplina delle agenzie di viaggio e turismo); in tal caso non si applicano le lettere a), c) ed e) del comma 2 dell’articolo 3 della legge provinciale n.

9 del 1988. Nei pacchetti turistici formati ai sensi di questo articolo possono essere inseriti ulteriori servizi turistici non accessori al trasporto o all’alloggio prodotti al di fuori del territorio provinciale."

 

     Art. 17. Inserimento dell’articolo 14 bis nella legge provinciale sulla promozione turistica

1. Dopo l’articolo 14 della legge provinciale sulla promozione turistica è inserito il seguente:

"Art. 14 bis

Clausola valutativa

1. Ogni due anni la Giunta provinciale presenta alla competente commissione permanente del Consiglio provinciale una relazione sui seguenti aspetti:

a) come si è evoluto il mercato turistico in Trentino e quali sono le tendenze in atto di cui tenere conto per incentivare e promuovere l’offerta turistica provinciale;

b) come e in che misura l’attività della società prevista dall’articolo 6 ha favorito la promozione dell’attività turistica e del territorio del Trentino, in particolare nei mercati internazionali;

c) qual è l’ammontare delle risorse e la loro ripartizione per soggetto beneficiario in relazione ai finanziamenti previsti dall’articolo 9, comma 8, evidenziando i principali risultati raggiunti e le eventuali criticità incontrate;

d) quali sono le risorse stanziate ed erogate per i contributi previsti dagli articoli 12 sexies, 13 e 13 bis, evidenziando i principali risultati raggiunti e le eventuali criticità incontrate;

e) quali sono i principali risultati derivanti dall’organizzazione e dalla vendita di servizi e pacchetti turistici trentini ai sensi dell’articolo 14."

 

Capo II

Modificazione della legge provinciale 15 maggio 2002, n. 7

(legge provinciale sulla ricettività turistica)

 

     Art. 18. Modificazione dell’articolo 18 della legge provinciale sulla ricettività turistica

1. La lettera a) del comma 1 dell’articolo 18 della legge provinciale sulla ricettività turistica è sostituita dalla seguente:

"a) marchi provinciali o subprovinciali che associano esercizi alberghieri o extra-alberghieri operanti nel territorio provinciale in numero idoneo a rappresentare la specifica tipologia di offerta, secondo quanto stabilito dal regolamento di esecuzione;".

 

Capo III

Modificazioni della legge provinciale 28 marzo 2003, n. 4

(legge provinciale sull'agricoltura)

 

     Art. 19. Modificazioni della legge provinciale sull’agricoltura.

1. Alla fine del comma 2 dell’articolo 32 della legge provinciale sull’agricoltura sono inserite le seguenti parole: "; tra i predetti servizi rientrano anche quelli connessi con la liquidazione dei consorzi di miglioramento fondiario, fino a un importo massimo di 50.000 euro applicando la normativa europea sul regime di aiuto de minimis".

2. Dopo l’articolo 48 della legge provinciale sull’agricoltura è inserito il seguente:

"Art. 48 bis

Agevolazioni per le strade del vino e dei sapori

1. Per migliorare l’efficienza delle strade del vino e dei sapori, definite dalla legge provinciale 19 dicembre 2001, n. 10 (legge provinciale sull’agriturismo), e la professionalità degli aderenti alle strade la Provincia può concedere contributi, nella misura massima del 50 per cento della spesa ritenuta ammissibile, al soggetto responsabile della loro gestione.

2. La misura dei contributi, da definire sulla base di un programma annuale di attività, è correlata:

a) al livello quantitativo e qualitativo delle attività da realizzare;

b) alla capacità di autofinanziamento;

c) al grado di coordinamento con le attività svolte dai soggetti responsabili del marketing turistico-territoriale del Trentino e degli ambiti territoriali.

3. La Giunta provinciale stabilisce con propria deliberazione, sentita la competente commissione permanente del Consiglio provinciale, i criteri e le modalità di assegnazione dei contributi previsti da questo articolo. I contributi sono concessi applicando la normativa europea sul regime di aiuto de minimis."

 

Capo IV

Modificazioni della legge provinciale

13 novembre 2009, n. 14

(Valorizzazione degli itinerari naturalistici,

storico-archeologici, lacustri, religiosi,

nonché dei siti celebri e

dei mestieri tradizionali)

 

     Art. 20. Modificazioni della legge provinciale n. 14 del 2009

1. Nel comma 1 dell’articolo 1 della legge provinciale n. 14 del 2009 dopo le parole: "siti celebri." sono inserite le seguenti: "La Provincia sostiene inoltre la creazione di percorsi spirituali favorendone l’inserimento nei circuiti nazionali e internazionali e garantendo il coordinamento tra i soggetti promotori."

2. Dopo la lettera b) del comma 1 dell’articolo 3 della legge provinciale n. 14 del 2009 è inserita la seguente:

"b bis) la Società degli alpinisti tridentini e i comuni interessati agli interventi, organizzati in forma associata."

3. Nel comma 1 dell’articolo 4 della legge provinciale n. 14 del 2009 le parole: "agli ecomusei e ai musei appartenenti al sistema museale trentino" sono sostituite dalle seguenti: "agli ecomusei, ai musei appartenenti al sistema museale trentino e alla Società degli alpinisti tridentini".

4. Dopo il comma 2 dell’articolo 5 della legge provinciale n. 14 del 2009 è inserito il seguente:

"2 bis. Alla copertura degli oneri derivanti dall’applicazione dell’articolo 4, con riferimento alla Società degli alpinisti tridentini, si provvede con le autorizzazioni di spesa previste in bilancio sull’unità previsionale di base 61.22.220 (Investimenti di sistema e di settore)."

 

Capo V

Disposizioni finali

 

     Art. 21. Abrogazioni e disposizioni transitorie

1. Sono abrogati:

a) l’articolo 2 della legge provinciale 29 luglio 2005, n. 13 concernente "Modificazioni della legge provinciale 11 giugno 2002, n. 8 (Disciplina della promozione turistica in provincia di Trento)"; b) il capo I, il comma 4 dell’articolo 11 e l’articolo 14 del decreto del Presidente della Provincia 6 agosto 2003, n. 18-139/Leg (Regolamento di esecuzione della legge provinciale 11 giugno 2002, n. 8 concernente "Disciplina della promozione turistica in provincia di Trento"), nonché il decreto del Presidente della Provincia 6 aprile 2005, n. 8-38/Leg.

2. Per l’anno 2010 per lo svolgimento delle attività da parte dei soggetti previsti dagli articoli 6 e 9 della legge provinciale sulla promozione turistica continua ad applicarsi il testo previgente delle disposizioni modificate dagli articoli 10 e 12 di questa legge.

3. La lettera a bis) e il numero 2 bis) della lettera d) del comma 3 dell’articolo 6 della legge provinciale sulla promozione turistica si applicano dalla data di stipulazione o del rinnovo del contratto di servizio previsto dal medesimo comma.

4. I soggetti previsti dall’articolo 9 della legge provinciale sulla promozione turistica si adeguano entro l’anno 2010 alle modificazioni del medesimo articolo contenute nell’articolo 12 di questa legge.

 

     Art. 22. Disposizioni finanziarie

1. Alla copertura degli oneri derivanti dall’applicazione dell’articolo 3 si provvede con gli stanziamenti autorizzati in bilancio sull’unità previsionale di base 90.10.140 (Spese per l’informazione e per manifestazioni).

2. Alla copertura degli oneri derivanti dall’applicazione dell’articolo 7 si provvede con le autorizzazioni di spesa previste in bilancio sull’unità previsionale di base 61.22.210 (Promozione turistica territoriale d’ambito provinciale e della commercializzazione).

3. Per i fini dell’articolo 8 è autorizzata la spesa di 100.000 euro per ciascuno degli anni dal 2010 al 2012. Alla copertura degli oneri derivanti dall’applicazione di questo comma si provvede mediante riduzione di pari importo e per i medesimi anni sull’unità previsionale di base 95.5.210 (Fondi di riserva e fondi per nuove leggi - spese in c/capitale). Per gli anni successivi il relativo onere è determinato dalla legge finanziaria.

4. Alla copertura degli oneri derivanti dall’applicazione dell’articolo 19, comma 1, si provvede con le autorizzazioni di spesa già disposte in bilancio sull’unità previsionale di base 50.15.120 (Servizi per il settore agricolo).

5. Alla copertura degli oneri derivanti dall’applicazione dell’articolo 19, comma 2, si provvede con le autorizzazioni di spesa già disposte in bilancio sull’unità previsionale di base 50.15.210 (Promozione del settore agricolo).

6. Alla copertura degli oneri derivanti dall’applicazione dell’articolo 20 provvede l’Agenzia per l’incentivazione delle attività economiche (APIAE) con il proprio bilancio.

7. La Giunta provinciale è autorizzata ad apportare al bilancio le variazioni conseguenti a questa legge, ai sensi dell’articolo 27, terzo comma, della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 (legge provinciale di contabilità).