§ 4.4.5 - Legge Regionale 29 novembre 1978, n. 24.
Norme per l'istituzione di un consorzio tra i comuni per la gestione delle terme di Comano.


Settore:Codici provinciali
Regione:Trento
Materia:4. sviluppo economico
Capitolo:4.4 cave e torbiere
Data:29/11/1978
Numero:24


Sommario
Art. 1. 
Art. 2. 
Art. 3. 
Art. 4. 
Art. 5. 
Art. 5 bis. 


§ 4.4.5 - Legge Regionale 29 novembre 1978, n. 24.

Norme per l'istituzione di un consorzio tra i comuni per la gestione delle terme di Comano.

(B.U. 12 dicembre 1978, n. 64).

 

Art. 1.

     1. Ove i comuni di Bleggio Inferiore, Bleggio Superiore, Dorsino, Fiavè, Lomaso, San Lorenzo in Banale e Stenico deliberino concordemente, con l'osservanza delle norme di cui al successivo articolo 3, di costituirsi in consorzio per la gestione, mediante azienda speciale, delle terme di Comano ai sensi del testo unico sulla municipalizzazione approvato con regio decreto 15 ottobre 1925, n. 2578, la Fondazione «Giovan Battista Mattei - Terme di Comano», riconosciuta sin dal 1900 come istituzione pubblica di beneficienza e attualmente retta dallo statuto approvato con delibera della Giunta regionale n. 2593 di data 3 novembre 1967, pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione n. 50 del 15 dicembre 1967, è soppressa, con effetto dalla data di pubblicazione sul Bollettino medesimo della delibera della Giunta provinciale che costituisce, per delega della Regione, il consorzio.

     2. Con effetto dalla medesima data, il consiglio di amministrazione della Fondazione è sciolto e il suo presidente assume le funzioni di commissario straordinario per la provvisoria amministrazione dell'ente, con l'incarico della consegna di tutti i beni e di tutti gli atti e documenti in possesso della Fondazione ai competenti organi del consorzio.

     3. Il commissario cessa a sua volta dalle proprie funzioni a partire dal momento in cui si riunisce per la prima volta la commissione amministratrice dell'azienda consorziale, nominata ai sensi dell'articolo 22 del testo unico 15 ottobre 1925, n. 2578. A tal fine copia della convocazione deve essergli notificata per opportuna conoscenza.

     4. Il consorzio di cui al primo comma è costituito anche qualora deliberi in tal senso la maggioranza dei comuni interessati e sempreché questi rappresentino complessivamente la maggioranza della popolazione in essi residente.

 

     Art. 2.

     1. Lo statuto del consorzio dovrà prevedere la presenza dei rappresentanti delle minoranze dei singoli consigli comunali per la costituzione dell'assemblea consorziale.

 

     Art. 3.

     1. Al fine di assicurare, per quanto necessario, il rispetto del limite posto alla costituzione di nuove aziende locali dall'articolo 9 della legge della Provincia autonoma di Trento 24 maggio 1978, n. 20, ciascun comune dovrà allegare alla delibera di partecipazione al consorzio un prospetto da cui risulti che la costituzione dell'azienda non produce lievitazione degli oneri a carico degli enti locali ed accresce invece l'efficienza del servizio.

 

     Art. 4.

     1. Nel caso di costituzione del consorzio di cui all'articolo 1, il personale in servizio alla data del 31 dicembre 1977 presso la Fondazione «Giovan Battista Mattei - Terme di Comano» passa alle dipendenze del consorzio, conservando la posizione economica acquisita e tutti i diritti relativi. Entro sei mesi dal proprio insediamento la commissione amministratrice dell'azienda consorte definisce l'organico del personale e ne determina il trattamento giuridico ed economico, attenendosi alle norme e alle procedure previste dall'articolo 5 della legge della Provincia autonoma di Trento 24 maggio 1978, n. 20.

 

     Art. 5.

     1. Al consorzio sono trasferiti altresì tutti i beni, mobili ed immobili, appartenenti alla Fondazione «Govan Battista Mattei - Terme di Comano», nonché i rapporti giuridici attivi e passivi, comunque pendenti.

     2. I beni medesimi mantengono la destinazione ai fini di assistenza e beneficenza previsti dal vigente statuto della Fondazione e sono conservati a favore degli abitanti dei comuni di cui all'articolo 1 i diritti loro spettanti per antichissima consuetudine, come risultano precisati nei documenti originari del lascito del dottor Giovan Battista Mattei.

 

     Art. 5 bis. [1]

     1. Il consorzio-azienda, al fine di conseguire gli scopi istituzionali propri e quale ente pubblico economico, può costituire società di valorizzazione e gestione del patrimonio, costituente scopo principale del medesimo consorzio, conferendo alle medesime i beni in affitto di ramo di azienda, ferme restando le modalità e procedure previste dalla disciplina statale vigente in materia di società a partecipazione pubblica.


[1] Articolo inserito dall'art. 3 della L.R. 1 agosto 2019, n. 3.