§ 4.3.5 - Legge Provinciale 14 agosto 1972, n. 11. [*]
Provvidenze a favore del settore distributivo.


Settore:Codici provinciali
Regione:Trento
Materia:4. sviluppo economico
Capitolo:4.3 fiere, mercati, commercio
Data:14/08/1972
Numero:11


Sommario
Art. 1.      Per la concessione dei contributi previsti dalla legge regionale 15 novembre 1968, n. 46, e successive modificazioni ed integrazioni, è autorizzato lo stanziamento di lire 15 milioni annui per [...]
Art. 2.      I limiti di spesa ammissibile di cui all'articolo 8 della legge regionale 15 novembre 1968, n. 46, sono elevati rispettivamente a 10 milioni e 40 milioni.
Art. 3.      In tutte le disposizioni della legge regionale 15 novembre 1968, n. 46, le dizioni «Regione», «Giunta Regionale», «Presidente della Giunta Regionale», «Assessorato Regionale», «Assessore [...]
Art. 4.      Fino a quando non sia diversamente disposto con decreto del Presidente della Giunta provinciale, previa deliberazione della Giunta stessa, continua ad applicarsi il regolamento di attuazione [...]
Art. 5.      Le domande di contributo devono essere presentate entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 6.      (Omissis)
Art. 7.      (Omissis)


§ 4.3.5 - Legge Provinciale 14 agosto 1972, n. 11. [*]

Provvidenze a favore del settore distributivo.

(B.U. 15 agosto 1972, n. 38).

 

Art. 1.

     Per la concessione dei contributi previsti dalla legge regionale 15 novembre 1968, n. 46, e successive modificazioni ed integrazioni, è autorizzato lo stanziamento di lire 15 milioni annui per la durata di 5 anni, a partire dall'esercizio finanziario 1972, per i fini di cui alla lettera a) dell'articolo 7 della citata legge regionale, rispettivamente di lire 35 milioni annui per la durata di 10 anni a partire dall'esercizio finanziario 1972, per i fini di cui alla lettera b) del medesimo articolo 7.

     Le relative annualità saranno iscritte negli stati di previsione della spesa della Provincia, in misura di lire 50.000.000 per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1972 al 1976 e di lire 35.000.000 per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1977 al 1981.

     I fondi di cui ai precedenti commi, se eventualmente non impegnati nell'anno di riferimento, potranno essere utilizzati negli esercizi successivi.

     I contributi saranno concessi secondo le disposizioni della legge regionale richiamata al primo comma, salve le modificazioni di cui agli articoli successivi.

 

     Art. 2.

     I limiti di spesa ammissibile di cui all'articolo 8 della legge regionale 15 novembre 1968, n. 46, sono elevati rispettivamente a 10 milioni e 40 milioni.

     La misura massima dei contributi di cui all'articolo precedente è elevata al 7% per le iniziative non situate nei comprensori della Valle dell'Adige e della Vallagarina ad una altitudine inferiore ai m. 500 s.l.m.

 

     Art. 3.

     In tutte le disposizioni della legge regionale 15 novembre 1968, n. 46, le dizioni «Regione», «Giunta Regionale», «Presidente della Giunta Regionale», «Assessorato Regionale», «Assessore Regionale», si intendono sostituite rispettivamente dalle dizioni «Provincia», «Giunta Provinciale», «Presidente della Giunta Provinciale», «Assessorato Provinciale», «Assessore Provinciale».

     I compiti della Commissione di cui all'articolo 15 della medesima legge regionale e quelli dell'Ufficio Tecnico regionale dei Lavori Pubblici di cui all'articolo 12 sono svolti dall'Assessorato Provinciale al quale è affidata la materia del commercio.

 

     Art. 4.

     Fino a quando non sia diversamente disposto con decreto del Presidente della Giunta provinciale, previa deliberazione della Giunta stessa, continua ad applicarsi il regolamento di attuazione della legge regionale 15 novembre 1968, n. 46 [1].

 

     Art. 5.

     Le domande di contributo devono essere presentate entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 6.

     (Omissis) [2].

 

     Art. 7.

     (Omissis) [2].

 

 


[*] Legge abrogata dall'art. 2 della L.P. 13 novembre 1998, n. 15. Essa resta applicabile ai rapporti sorti in base alle sue disposizioni nel periodo della sua vigenza e per l'esecuzione dei relativi impegni di spesa, per effetto dell'art. 4 della stessa L.P. 15/98.

[1] Per il regolamento di attuazione v. il D.P.G.P. 31 dicembre 1972, n. 207 - 1568/Legisl.

[2] Norma finanziaria transitoria.

[2] Norma finanziaria transitoria.