| Settore: | Codici provinciali | 
| Regione: | Trento | 
| Materia: | 4. sviluppo economico | 
| Capitolo: | 4.2 artigianato e industria | 
| Data: | 25/08/1975 | 
| Numero: | 38 | 
| Sommario | 
| Art. 1. 1. La Giunta provinciale è autorizzata ad integrare ulteriormente il fondo rischi del consorzio garanzia collettiva fidi fra le piccole e medie industrie della provincia di Trento ai sensi del [...] | 
| Art. 2. (Omissis) | 
| Art. 3. 1. Il termine previsto al punto 2) dell'articolo 9 della legge provinciale 23 ottobre 1974, n. 34, è prorogato alla scadenza dell'esercizio 1980. | 
| Art. 4. 1. La Giunta provinciale è autorizzata ad integrare il fondo speciale di garanzia di cui al capo II della legge provinciale 23 ottobre 1974, n. 34. | 
§ 4.2.15 - Legge Provinciale 25 agosto 1975, n. 38. [1]
Ulteriori interventi per il fondo rischi del consorzio garanzia collettiva fidi fra le piccole e medie industrie della provincia di Trento e per il fondo speciale di garanzia costituito presso il consorzio stesso.
(B.U. 2 settembre 1975, n. 42).
     1. La Giunta provinciale è autorizzata ad integrare ulteriormente il fondo rischi del consorzio garanzia collettiva fidi fra le piccole e medie industrie della provincia di Trento ai sensi del capo I della 
2. Per i fini di cui al comma precedente è autorizzato lo stanziamento annuo di lire 30 milioni per la durata di cinque anni a partire dall'esercizio finanziario 1975.
3. I fondi di cui al precedente comma, se eventualmente non impegnati nell'anno di riferimento, possono essere utilizzati negli esercizi successivi.
(Omissis) [2].
     1. Il termine previsto al punto 2) dell'articolo 9 della 
     1. La Giunta provinciale è autorizzata ad integrare il fondo speciale di garanzia di cui al capo II della 
2. Per i fini di cui al comma precedente è autorizzato lo stanziamento annuo di lire 100 milioni per la durata di cinque anni a partire dall'esercizio finanziario 1975.
3. I fondi di cui al precedente comma, se eventualmente non impegnati nell'anno di riferimento, possono essere utilizzati negli esercizi successivi.
Artt. 5. - 6.
(Omissis) [3].
[1] Abrogata dall'art. 78 della 
[2] Articolo abrogato dall'art. 2 della 
[3] Recano disposizioni finanziarie.