§ 4.1.0 - Legge Provinciale 7 agosto 1955, n. 9.
Concernente la partecipazione azionarie alla s.p.a. Centrali ortofrutticole trentine in Trento - Autorizzazione della fidejussione per un [...]


Settore:Codici provinciali
Regione:Trento
Materia:4. sviluppo economico
Capitolo:4.1 agricoltura e foreste
Data:07/08/1955
Numero:9


Sommario
Art. unico.      1. La Giunta provinciale è autorizzata a consentire con apposita convenzione, con le cautele che riterrà opportune adottare, la garanzia della Provincia per un mutuo fino all'ammontare di lire [...]


§ 4.1.0 - Legge Provinciale 7 agosto 1955, n. 9.

Concernente la partecipazione azionarie alla s.p.a. Centrali ortofrutticole trentine in Trento - Autorizzazione della fidejussione per un mutuo di lire 45 milioni.

(B.U. 8 agosto 1955, n. 21).

 

Art. unico.

     1. La Giunta provinciale è autorizzata a consentire con apposita convenzione, con le cautele che riterrà opportune adottare, la garanzia della Provincia per un mutuo fino all'ammontare di lire 45.000.000 e degli accessori nell'ammontare di lire 9.000.000, da contrarsi dalla s.p.a. Centrali ortofrutticole trentine, con sede in Trento, con la cassa di risparmio di Trento e Rovereto, per l'apprestamento dei mezzi finanziari occorrenti alla copertura dell'aumento di capitale sociale, sulla quota di azioni già sottoscritte dalla Provincia di Trento.

     2. Il Presidente della Giunta provinciale è autorizzato a firmare le relative convenzioni.