| Settore: | Codici provinciali | 
| Regione: | Trento | 
| Materia: | 3. assetto del territorio | 
| Capitolo: | 3.7 caccia e pesca | 
| Data: | 17/12/2004 | 
| Numero: | 11 | 
| Sommario | 
| Art. 1. 1. All'articolo 17 della legge provinciale 12 dicembre 1978, n. 60, dopo il secondo comma è inserito il seguente: | 
| Art. 2. 1. All'articolo 22 della legge provinciale n. 60 del 1978, la lettera h) del comma 1 è sostituita dalla seguente: | 
§ 3.7.27 - L.P. 17 dicembre 2004, n. 11.
Modificazioni alla legge provinciale 12 dicembre 1978, n. 60 (Norme per l'esercizio della pesca nella provincia di Trento).
(B.U. 28 dicembre 2004, n. 52 – S.O. n. 2).
     1. All'articolo 17 della 
"Le attività e gli sport acquatici che possono danneggiare o pregiudicare il patrimonio ittico sono vietati nei tratti d'acqua e nei periodi individuati dalla Giunta provinciale con propria deliberazione."
     1. All'articolo 22 della 
"h) sanzione amministrativa da 250 a 750 euro per chiunque violi gli articoli 17, 18 e 19;".