| Settore: | Codici provinciali | 
| Regione: | Trento | 
| Materia: | 3. assetto del territorio | 
| Capitolo: | 3.5 tutela dell'ambiente | 
| Data: | 19/05/2006 | 
| Numero: | 2 | 
| Sommario | 
| Art. 1. Inserimento dell’articolo 32 bis nella legge provinciale 15 novembre 2001, n. 9 (Disciplina del demanio lacuale e della navigazione sul lago di Garda) | 
§ 3.5.66 - L.P. 19 maggio 2006, n. 2.
Modificazione della legge provinciale 15 novembre 2001, n. 9 (Disciplina del demanio lacuale e della navigazione sul lago di Garda)
(B.U. 30 maggio 2006, n. 22 - Supplemento n. 1).
Art. 1. Inserimento dell’articolo 32 bis nella 
     1. Dopo l’articolo 32 della 
"Art. 32 bis. Utilizzo di mezzi di salvataggio da parte dei conduttori di tavole a vela
1. Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 20 in relazione alla disciplina della navigazione con tavole a vela, in deroga a quanto stabilito dal primo periodo del comma 3 del medesimo articolo, nelle acque del lago di Garda di competenza della Provincia autonoma di Trento i conduttori di tavole a vela devono usare il giubbotto di salvataggio o altro mezzo di salvataggio individuale."