§ 3.1.64 - L.P. 17 dicembre 2009, n. 17.
Modificazioni della legge urbanistica provinciale e della legge provinciale 5 settembre 1991, n. 22 (Ordinamento urbanistico e tutela del territorio)


Settore:Codici provinciali
Regione:Trento
Materia:3. assetto del territorio
Capitolo:3.1 urbanistica
Data:17/12/2009
Numero:17


Sommario
Art. 1.  Modificazioni dell’articolo 113 della legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1 (legge urbanistica provinciale)
Art. 2.  Modificazioni dell’articolo 104 bis della legge provinciale 5 settembre 1991, n. 22 (Ordinamento urbanistico e tutela del territorio)


§ 3.1.64 - L.P. 17 dicembre 2009, n. 17.

Modificazioni della legge urbanistica provinciale e della legge provinciale 5 settembre 1991, n. 22 (Ordinamento urbanistico e tutela del territorio)

(B.U. 29 dicembre 2009, n. 53)

 

Art. 1. Modificazioni dell’articolo 113 della legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1 (legge urbanistica provinciale)

1. All’articolo 113 della legge urbanistica provinciale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la rubrica è sostituita dalla seguente: "Realizzazione di opere per l’eliminazione delle barriere architettoniche e di parcheggi residenziali e commerciali in deroga";

b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1 bis. In caso di parcheggi al servizio di edifici con destinazione commerciale necessari per soddisfare gli standard di parcheggio stabiliti ai sensi della legge provinciale 8 maggio 2000, n. 4 (legge provinciale sul commercio), il comma 1 si applica anche per la realizzazione di parcheggi che non distano più di trecento metri dall’edificio in questione, sono esclusivamente a disposizione dell’attività commerciale, hanno funzioni di parcheggio pertinenziale e sono collocati in un’area distinta dagli spazi pubblici per attività collettive, verde pubblico e parcheggi pubblici."

 

     Art. 2. Modificazioni dell’articolo 104 bis della legge provinciale 5 settembre 1991, n. 22 (Ordinamento urbanistico e tutela del territorio)

1. All’articolo 104 bis della legge provinciale n. 22 del 1991 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la rubrica è sostituita dalla seguente: "Realizzazione di opere per l’eliminazione delle barriere architettoniche e di parcheggi residenziali e commerciali in deroga";

b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1 bis. In caso di parcheggi al servizio di edifici con destinazione commerciale necessari per soddisfare gli standard di parcheggio stabiliti ai sensi della legge provinciale 8 maggio 2000, n. 4 (legge provinciale sul commercio), il comma 1 si applica anche per la realizzazione di parcheggi che non distano più di trecento metri dall’edificio in questione, sono esclusivamente a disposizione dell’attività commerciale, hanno funzioni di parcheggio pertinenziale e sono collocati in un’area distinta dagli spazi pubblici per attività collettive, verde pubblico e parcheggi pubblici."