§ 3.1.51 - L.P. 11 novembre 2005, n. 16.
Modificazioni della legge provinciale 5 settembre 1991, n. 22 (Ordinamento urbanistico e tutela del territorio). Disciplina della perequazione, della [...]


Settore:Codici provinciali
Regione:Trento
Materia:3. assetto del territorio
Capitolo:3.1 urbanistica
Data:11/11/2005
Numero:16


Sommario
Art. 1.  Inserimento dell'articolo 18 bis nella legge provinciale 5 settembre 1991, n. 22 (Ordinamento urbanistico e tutela del territorio)
Art. 2.  Inserimento dell'articolo 18 ter nella legge provinciale 5 settembre 1991, n. 22
Art. 3.  Inserimento dell'articolo 18 quater nella legge provinciale 5 settembre 1991, n. 22
Art. 5.  Inserimento dell'articolo 18 sexies nella legge provinciale 5 settembre 1991, n. 22
Art. 6.  Modificazione dell'articolo 106 della legge provinciale 5 settembre 1991, n. 22
Art. 7.  Modificazione dell'articolo 108 della legge provinciale 5 settembre 1991, n. 22
Art. 8.  Modificazione dell'articolo 111 della legge provinciale 5 settembre 1991, n. 22
Art. 9.  Inserimento dell'articolo 111 bis nella legge provinciale 5 settembre 1991, n. 22
Art. 10.  Modificazioni dell'articolo 132 della legge provinciale 5 settembre 1991, n. 22
Art. 11.  Inserimento dell'articolo 156 bis nella legge provinciale 5 settembre 1991, n. 22
Art. 12.  Disposizioni transitorie
Art. 13.  Entrata in vigore


§ 3.1.51 - L.P. 11 novembre 2005, n. 16.

Modificazioni della legge provinciale 5 settembre 1991, n. 22 (Ordinamento urbanistico e tutela del territorio). Disciplina della perequazione, della residenza ordinaria e per vacanze e altre disposizioni in materia di urbanistica

(B.U. 15 novembre 2005, n. 46 - Suppl. n. 2).

 

Art. 1. Inserimento dell'articolo 18 bis nella legge provinciale 5 settembre 1991, n. 22 (Ordinamento urbanistico e tutela del territorio)

     1. Dopo l'articolo 18 della legge provinciale 5 settembre 1991, n. 22, è inserito il seguente:

     "Art. 18 bis. Perequazione urbanistica

     1. Il piano regolatore generale può essere redatto secondo tecniche pianificatorie ispirate a principi di perequazione urbanistica.

     2. La perequazione urbanistica persegue un'equa ripartizione dei diritti edificatori e degli oneri derivanti dalla pianificazione tra i proprietari delle aree alle quali si riferisce.

     3. Il piano regolatore generale individua:

     a) gli ambiti territoriali entro i quali si applica la perequazione;

     b) gli indici edificatori convenzionali riferiti alla capacità edificatoria territoriale complessivamente attribuita alle aree comprese negli ambiti, anche differenziati per parti dell'ambito e per classi in base allo stato di fatto e di diritto degli immobili interessati, indipendentemente dalle destinazioni specifiche eventualmente assegnate alle singole aree;

     c) gli indici urbanistici riferiti alla capacità edificatoria delle sole aree da destinare ad insediamento, da rispettare in ogni caso ai fini della pianificazione urbanistica attuativa e del rilascio della concessione edilizia, anche in seguito all'eventuale riconoscimento di crediti edilizi ai sensi degli articoli 18 quater e 18 quinquies;

     d) le aree e gli immobili degradati o incongrui, anche non compresi negli ambiti di cui alla lettera a), che richiedono interventi di riqualificazione urbanistica e ambientale la cui esecuzione può determinare un credito edilizio ai sensi dell'articolo 18 quater, comma 1;

     e) gli eventuali obblighi di cessione al comune di aree, anche specificatamente individuate, per la realizzazione di spazi pubblici o riservati alle attività collettive e in genere di opere pubbliche;

     f) gli ulteriori criteri e modalità per l'applicazione dell'istituto della perequazione.

     4. L'ammontare complessivo del dimensionamento degli interventi corrispondente agli indici edificatori convenzionali previsti dal comma 3, lettera b), ai crediti edilizi di cui agli articoli 18 quater e 18 quinquies, nonché agli indici edificatori previsti per le aree destinate a insediamento non comprese negli ambiti territoriali oggetto di perequazione, non deve risultare superiore al nuovo carico insediativo massimo complessivo definito per i diversi interventi ai sensi dell'articolo 19, comma 1, lettera c), numero 2), e deve risultare coerente, per quanto riguarda la residenza, con i parametri per il dimensionamento stabiliti ai sensi dell'articolo 13 delle norme d'attuazione del piano urbanistico provinciale, approvato con legge provinciale 9 novembre 1987, n. 26, come modificato con la variante approvata con legge provinciale 7 agosto 2003, n. 7.

     5. Il piano regolatore generale stabilisce gli indici urbanistici per la realizzazione di spazi pubblici o riservati alle attività collettive e in genere di opere pubbliche, o i criteri per la loro determinazione, mediante i piani attuativi previsti dal capo IV del titolo IV o i programmi integrati d'intervento di cui all'articolo 56 bis, nella fase di attuazione della perequazione, ai sensi dell'articolo 18 ter. Questi indici sono determinati in modo indipendente e ulteriore rispetto agli indici convenzionali riconosciuti ai proprietari delle aree ai sensi del comma 3, lettera b).

     6. I diritti corrispondenti agli indici edificatori convenzionali di cui al comma 3, lettera b), e i crediti edilizi di cui agli articoli 18 quater e 18 quinquies, ad avvenuta approvazione dei piani e dei programmi di cui all'articolo 18 ter, comma 1, e delle convenzioni di cui agli articoli 18 quater e 18 quinquies, sono negoziabili fra i soggetti interessati. Le negoziazioni producono effetto nei confronti del comune nei modi previsti da questa legge e dal piano.

     7. Ogni comune tiene il registro dei diritti edificatori e dei crediti edilizi previsti dagli articoli 18 quater e 18 quinquies. L'entità dei diritti edificatori e dei crediti edilizi è indicata nel certificato di destinazione urbanistica previsto dall'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia)."

 

     Art. 2. Inserimento dell'articolo 18 ter nella legge provinciale 5 settembre 1991, n. 22

     1. Dopo l'articolo 18 bis della legge provinciale n. 22 del 1991 è inserito il seguente:

     "Art. 18 ter. Strumenti d'attuazione della perequazione

     1. La perequazione si attua mediante i piani attuativi previsti dal capo IV del titolo IV o i programmi integrati d'intervento di cui all'articolo 56 bis. I piani attuativi e i programmi integrati di intervento possono riguardare uno o più ambiti oggetto di perequazione, anche non contigui.

     2. I piani attuativi di cui al comma 1 individuano le aree in cui concentrare l'edificazione, nonché le eventuali aree da cedere gratuitamente al comune e da destinare alla realizzazione delle dotazioni territoriali per spazi pubblici o attività collettive o opere pubbliche, nonché ad eventuali interventi di riqualificazione ambientale.

     3. I piani attuativi devono essere accompagnati da uno schema di convenzione, anche se non prevista dalle norme che li concernono, intesa a disciplinare i rapporti tra il comune e i proprietari delle aree comprese nei piani. Se l'approvazione del piano attuativo richiede delle modifiche alle previsioni del piano regolatore generale si applica il comma 6 dell'articolo 56 bis.

     4. Il piano regolatore può determinare le priorità da seguire nella redazione dei piani attuativi di cui al comma 1, prevedendo in tal caso i termini massimi entro i quali i proprietari delle aree sono tenuti a presentare la proposta di piano; decorsi inutilmente tali termini il comune può procedere d'ufficio alla redazione del piano."

 

     Art. 3. Inserimento dell'articolo 18 quater nella legge provinciale 5 settembre 1991, n. 22

     1. Dopo l'articolo 18 ter della legge provinciale n. 22 del 1991 è inserito il seguente:

     "Art. 18 quater. Compensazione urbanistica

     1. Se un immobile è soggetto a interventi di riqualificazione urbanistica e ambientale ai sensi dell'articolo 18 bis, comma 3, lettera d), il piano regolatore generale può riconoscere, a titolo di credito edilizio, diritti edificatori da utilizzare nelle aree destinate a edificazione. Il riconoscimento del credito edilizio è subordinato alla realizzazione degli interventi di riqualificazione urbanistica e ambientale. Salvo il caso in cui il riconoscimento del credito edilizio sia effettuato nell'ambito dei piani e dei programmi previsti dall'articolo 18 ter, comma 1, tale riconoscimento deve essere preceduto da una convenzione che determini, in particolare, le modalità di realizzazione degli interventi e l'entità del credito edilizio.

     2. In caso di aree assoggettate a vincolo espropriativo già ricadenti in zone specificatamente destinate a insediamento dal piano regolatore generale prima dell'imposizione del vincolo, il comune, in alternativa all'espropriazione e contro cessione gratuita dell'area al comune medesimo, può disporre il trasferimento a titolo di credito edilizio di diritti edificatori su altre aree destinate a edificazione o la permuta con altre aree di proprietà del comune. I criteri per la determinazione dei diritti edificatori a titolo di credito edilizio sono stabiliti dal piano regolatore generale, fermo restando che tali diritti non possono risultare superiori ai diritti edificatori riconosciuti dal piano prima dell'imposizione del vincolo. L'eventuale permuta di aree può essere effettuata tenendo conto non solo del valore economico dell'operazione ma anche del rapporto costi - benefici complessivi dello scambio ai fini della realizzazione dell'intervento. La stima del valore economico delle aree è effettuata mediante perizie asseverate redatte da professionisti abilitati sulla base di criteri generali stabiliti con deliberazione della Giunta provinciale. I rapporti tra il comune e il proprietario interessato sono regolati mediante convenzione.

     3. Il comma 2 si applica anche ai vincoli espropriativi imposti su aree non specificatamente destinate a insediamento prima dell'imposizione del vincolo da parte del piano regolatore generale. In tal caso i diritti edificatori trasferibili non possono essere superiori a quelli convenzionali determinati ai sensi dell'articolo 18 bis, comma 3, lettera b).

     4. Il credito edilizio riconosciuto per i fini previsti dai commi 1, 2 e 3 può essere utilizzato, in aggiunta agli indici convenzionali previsti, unicamente in ambiti omogenei oggetto di perequazione individuati dal piano regolatore generale, anche diversi da quello in cui eventualmente ricade l'immobile che dà titolo alla compensazione. Con riguardo alle fattispecie in cui il credito edilizio è utilizzato ad incremento degli indici convenzionali in ambiti oggetto di perequazione, il piano regolatore generale individua l'entità massima di credito edilizio utilizzabile per tale incremento di coerenza, per quanto riguarda gli interventi di carattere residenziale, con i parametri per il dimensionamento di cui al comma 4 dell'articolo 18 bis. Il trasferimento dei diritti edificatori non richiede il procedimento di variante al piano regolatore generale. Se il comune, su richiesta dell'interessato, ritiene opportuno consentire l'utilizzo del credito edilizio in aree non comprese negli ambiti oggetto di perequazione, le relative convenzioni sono soggette ad approvazione del consiglio comunale secondo le procedure e con gli effetti previsti dal comma 2 dell'articolo 5 (Disposizioni in materia di edifici costituenti il patrimonio edilizio montano esistente) della legge provinciale 15 dicembre 2004, n. 10. Se l'interessato intende cedere i diritti edificatori riconosciuti a titolo di credito edilizio a un altro soggetto per la loro utilizzazione in aree non comprese negli ambiti oggetto di perequazione, la cessione dei diritti edificatori e la relativa annotazione nel registro di cui all'articolo 18 bis, comma 7, sono subordinate alla stipula di una convenzione fra i soggetti interessati e il comune, da sottoporre all'approvazione del consiglio comunale secondo le procedure e con gli effetti previsti dal comma 2 dell'articolo 5 della legge provinciale n. 10 del 2004.

     5. Le attrezzature e i servizi pubblici previsti dal piano regolatore generale possono essere realizzati direttamente dai proprietari delle aree gravate da vincolo preordinato all'espropriazione, previa convenzione con il comune volta ad assicurare l'effettiva realizzazione e destinazione pubblica delle attrezzature e dei servizi, nonché le loro modalità di realizzazione e gestione.

     6. I commi 2, 3, 4 e 5 si applicano anche, in alternativa all'espropriazione, alle opere pubbliche e d'interesse pubblico di competenza della Provincia, della Regione e dello Stato. In tal caso le convenzioni previste dai predetti commi sono sottoscritte, oltre che dal comune e dai proprietari delle aree, dall'amministrazione competente a eseguire l'opera e stabiliscono, in particolare, le modalità di cessione delle aree all'amministrazione medesima. La sottoscrizione delle convenzioni può essere preceduta da un accordo di programma ai sensi dell'articolo 43 della legge regionale 4 gennaio 1993, n. 1 (Nuovo ordinamento dei comuni della Regione Trentino - Alto Adige).

     7. Se, per effetto di vincoli sopravvenuti diversi da quelli di natura urbanistica, non è più esercitabile, in tutto o in parte, il diritto di edificare già riconosciuto dal piano regolatore generale prima dell'imposizione del vincolo, il titolare del diritto può chiedere al comune il suo trasferimento, a titolo di credito edilizio, su altre aree destinate a edificazione, o la permuta con altre aree di proprietà del comune o dell'amministrazione preposta alla tutela del vincolo contro cessione a titolo gratuito, al comune o all'amministrazione medesima, dell'area interessata dal vincolo sopravvenuto. In caso di accoglimento dell'istanza, sentita l'amministrazione preposta alla tutela del vincolo, i rapporti tra il comune, l'interessato e l'amministrazione predetta sono regolati mediante convenzione. Per la permuta di aree si applicano i criteri di cui al comma 2; per la determinazione e l'utilizzo dei crediti edilizi si applica il comma 4. L'accoglimento dell'istanza non costituisce titolo per richieste d'indennizzo quando, secondo le norme vigenti, il vincolo sopravvenuto non è indennizzabile. Quando, ai sensi della normativa vigente, il titolare del diritto di edificare può chiedere l'indennizzo a causa del vincolo sopravvenuto, il riconoscimento del credito edilizio è computato ai fini della determinazione dell'indennizzo eventualmente dovuto."

 

Art. 4. Inserimento dell'articolo 18 quinquies nella legge provinciale 5 settembre 1991, n. 22

     1. Dopo l'articolo 18 quater della legge provinciale n. 22 del 1991 è inserito il seguente:

     "Art. 18 quinquies. Disposizioni in materia di edilizia abitativa

     1. Il piano regolatore generale può prescrivere che nelle aree destinate a residenza vengano riservate quote di indice edificatorio per la realizzazione di interventi di edilizia abitativa disciplinati dalla legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21 (Disciplina degli interventi provinciali in materia di edilizia abitativa) e dalla legge provinciale 7 novembre 2005, n. 15, concernente "Disposizioni in materia di politica provinciale della casa e modificazioni della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21 (Disciplina degli interventi provinciali in materia di edilizia abitativa)".

     2. Per i comuni dichiarati ad alta tensione abitativa con deliberazione della Giunta provinciale, sentiti il Consiglio delle autonomie locali e la competente commissione permanente del Consiglio provinciale, la previsione della riserva prevista dal comma 1 costituisce un obbligo.

     3. I comuni dichiarati ad alta tensione abitativa quantificano, in accordo con la Provincia, la riserva prevista dal comma 1 mediante variante ai piani regolatori generali. La variante è adottata entro sei mesi dalla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione della deliberazione della Giunta provinciale di cui al comma 2. Alla variante si applicano le norme per l'approvazione delle varianti relative a singole opere pubbliche o conseguenti a pubbliche calamità, di cui all'articolo 42. Se il comune non adotta la variante nei termini stabiliti, la Giunta provinciale, previa diffida, può nominare un commissario ad acta.

     4. I commi 2, 3 e 4 dell'articolo 18 quater si applicano anche per l'acquisizione di aree da destinare alla realizzazione degli interventi previsti dalla legge provinciale n. 21 del 1992 e dalla legge provinciale n. 15 del 2005. In tal caso gli accordi di programma e le convenzioni previste dalle leggi predette sono integrati con i contenuti delle convenzioni previste dall'articolo 18 quater.

     5. Il piano regolatore generale può prevedere che il comune possa riconoscere, a titolo di credito edilizio, diritti edificatori, da utilizzare nelle aree destinate a edificazione, ai soggetti che si impegnano a cedere alloggi ad ITEA s.p.a., in proprietà o in disponibilità per la successiva locazione agli aventi diritto, secondo quanto previsto dalla legge provinciale n. 15 del 2005. La cessione in disponibilità per la successiva locazione non può essere inferiore a quindici anni. I rapporti tra l'interessato, il comune e ITEA s.p.a., ivi compresa la determinazione dei prezzi di cessione in proprietà o in disponibilità per la successiva locazione, sono regolati con convenzione. Il riconoscimento del credito edilizio e la sua annotazione nel registro di cui all'articolo 18 bis, comma 7, sono subordinati alla preventiva cessione degli alloggi a ITEA s.p.a.. Per l'utilizzazione dei diritti edificatori riconosciuti si applica l'articolo 18 quater."

 

     Art. 5. Inserimento dell'articolo 18 sexies nella legge provinciale 5 settembre 1991, n. 22

     1. Dopo l'articolo 18 quinquies della legge provinciale n. 22 del 1991 è inserito il seguente:

     "Art. 18 sexies. Disciplina degli alloggi destinati a residenza

     1. Per favorire la conservazione delle peculiari caratteristiche paesaggistico-ambientali del territorio provinciale e la sua identità insediativa, contenendo il suo consumo nei limiti delle effettive necessità abitative e socio- economiche della popolazione stabilmente insediata, questo articolo disciplina le modalità per assentire la realizzazione di alloggi destinati a residenza, in modo tale da privilegiare il soddisfacimento delle esigenze abitative per alloggi destinati a residenza ordinaria rispetto a quelle per alloggi per il tempo libero e vacanze.

     2. Per i fini di cui al comma 1 l'edilizia residenziale è distinta nelle seguenti categorie d'uso:

     a) alloggi per il tempo libero e vacanze, cioè occupati saltuariamente per vacanze, ferie, fine settimana o comunque per periodi limitati di tempo a fini turistico-ricreativi;

     b) alloggi destinati a residenza ordinaria, cioè alloggi diversi da quelli previsti dalla lettera a).

     3. In considerazione del diverso rilievo che assume nei comuni della provincia la diffusione degli alloggi per il tempo libero e vacanze, con deliberazione della Giunta provinciale, sentiti il Consiglio delle autonomie locali, la CUP e la competente commissione permanente del Consiglio provinciale, sono individuati i comuni che presentano una consistenza dei detti alloggi ritenuta rilevante ai fini della tutela paesaggistico-ambientale del territorio comunale e delle effettive necessità abitative e socio-economiche della popolazione, tanto da richiedere l'applicazione delle disposizioni di questo articolo anche, eventualmente, a specifiche aree del territorio comunale. Con la medesima deliberazione la Giunta provinciale stabilisce il dimensionamento massimo degli interventi destinati ad alloggi per il tempo libero e vacanze rispetto agli alloggi destinati a residenza ordinaria, tenuto conto, in particolare, della consistenza della popolazione residente, delle diverse destinazioni d'uso degli alloggi residenziali esistenti, della ricettività turistica, delle presenze turistiche e delle tendenze dello sviluppo residenziale comunale, con particolare riferimento alla domanda di nuovi alloggi da destinare ad abitazione principale. La deliberazione della Giunta provinciale è assunta in coerenza con i parametri per il dimensionamento della residenza stabiliti ai sensi dell'articolo 13 delle norme di attuazione del piano urbanistico provinciale, approvato con legge provinciale 9 novembre 1987, n. 26, come modificato con la variante approvata con legge provinciale 7 agosto 2003, n. 7, anche con riferimento alle dinamiche di sviluppo residenziale delle diverse unità insediative e determina il dimensionamento relativo alle nuove edificazioni. Il cambio di destinazione d'uso dei volumi non residenziali esistenti per la nuova destinazione ad alloggi per il tempo libero e vacanze è disciplinato dai piani regolatori generali, fermo restando che non può superare il limite massimo del 50 per cento del volume per il quale è chiesto il cambio di destinazione d'uso residenziale.

     4. I comuni individuati dalla deliberazione di cui al comma 3 adeguano le previsioni dei piani regolatori generali ai contenuti della deliberazione medesima specificando:

     a) le previsioni di sviluppo residenziale del comune nel successivo decennio, con particolare riferimento ai nuovi alloggi da destinare ad abitazione principale;

     b) gli effetti attesi sulle infrastrutture viarie, sull'approvvigionamento idrico, energetico, sullo smaltimento delle acque reflue e dei rifiuti e i costi di realizzazione e manutenzione presumibili per le nuove opere di urbanizzazione necessarie o il potenziamento di quelle esistenti;

     c) il dimensionamento degli interventi destinati ad alloggi per tempo libero e vacanze ritenuto compatibile con le esigenze di tutela paesaggistico-ambientale del territorio comunale e con le effettive necessità abitative e socio-economiche della popolazione;

     d) i casi in cui il rilascio del titolo abilitativo edilizio per la realizzazione di alloggi per il tempo libero e vacanze è subordinato all'approvazione di un piano attuativo.

     5. Per l'approvazione delle varianti ai piani regolatori generali adottate ai sensi del comma 4 si applicano le norme per l'approvazione delle varianti relative a singole opere pubbliche o conseguenti a pubbliche calamità, di cui all'articolo 42.

     6. L'eventuale aumento del dimensionamento degli alloggi da destinare a residenza disposto da successive varianti al piano regolatore generale non produce effetti sul dimensionamento massimo degli interventi destinati ad alloggi per tempo libero e vacanze fissato dalle previgenti disposizioni di piano ai sensi della lettera c) del comma 4, fino a quando non sia stato realizzato almeno l'80 per cento del dimensionamento degli alloggi destinati a residenza ordinaria previsto dalle previgenti disposizioni di piano.

     7. La concessione edilizia o la denuncia d'inizio di attività per la realizzazione di nuovi alloggi residenziali, anche mediante cambio d'uso con o senza opere, precisa la destinazione a residenza ordinaria o ad alloggio per il tempo libero e vacanze delle unità immobiliari. Il comune provvede alla tenuta di un elenco dei titoli abilitativi edilizi che specificano la destinazione degli alloggi e all'annotazione di tale destinazione nel libro fondiario a spese dell'interessato; a tal fine il titolo edilizio costituisce anche titolo per l'annotazione. Il cambio d'uso da alloggio per il tempo libero e vacanze a residenza ordinaria è sempre ammesso; quello da altre destinazioni d'uso ad alloggio per il tempo libero e vacanze è ammesso solo nei limiti stabiliti dal piano regolatore generale ai sensi del comma 3 e della lettera c) del comma 4. Il proprietario dell'alloggio, ovvero il titolare del diritto reale di usufrutto, uso o abitazione, è responsabile nei confronti del comune per il mantenimento della destinazione a residenza ordinaria degli edifici assentiti a questi fini.

     8. Il comune vigila sul mantenimento della destinazione delle costruzioni e sul loro utilizzo, anche mediante la verifica dei contratti delle aziende erogatrici di servizi, dei controlli ai fini fiscali e dei contratti di locazione stipulati. I controlli devono riguardare, annualmente, un campione di unità immobiliari comunque non inferiore al 10 per cento del totale. Nell'ambito dei poteri di vigilanza attribuiti alla Giunta provinciale dal titolo X, la Provincia effettua accertamenti sull'esecuzione dei controlli di competenza dei comuni.

     9. La realizzazione abusiva, anche mediante cambio d'uso con o senza opere, di alloggi per il tempo libero e vacanze comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria pari a 15.000 euro. La violazione è accertata dal comune, al quale spetta l'emissione dell'ordinanza-ingiunzione; per il pagamento delle sanzioni si applica l'articolo 130. I proventi delle sanzioni riscossi dal comune sono destinati a interventi di edilizia pubblica o agevolata o a interventi di riqualificazione urbanistica e ambientale.

     10. Ciascun accertamento della violazione di cui al comma 9 da parte degli organi comunali successivo al precedente costituisce autonoma violazione e comporta una distinta sanzione, sempreché fra il precedente accertamento e quello successivo sia decorso un periodo non inferiore a tre mesi. Per la prima violazione la sanzione pecuniaria di cui al comma 9 può essere ridotta sino a un quinto del suo importo, tenuto conto della gravità della violazione, dell'opera svolta dall'interessato per l'eliminazione delle conseguenze della violazione, della personalità e delle condizioni economiche dell'interessato.

     11. Con regolamento, approvato sentita la competente commissione permanente del Consiglio provinciale, sono stabiliti i casi in cui il comune può autorizzare temporaneamente, in deroga a questo articolo, l'utilizzazione di un alloggio destinato a residenza ordinaria come alloggio per il tempo libero e vacanze da parte del proprietario dell'alloggio o di suoi parenti entro il secondo grado e affini entro il primo grado, stabilendone le condizioni e i termini, eventualmente prorogabili.

     12. Questo articolo non si applica agli alloggi destinati ad attività extra-alberghiere ai sensi della legge provinciale 15 maggio 2002, n. 7 (Disciplina degli esercizi alberghieri ed extra-alberghieri e promozione della qualità della ricettività turistica), nonché agli interventi previsti dall'articolo 24 bis, ferma restando la possibilità di mutamento d'uso di tali alloggi nel rispetto dei vincoli previsti dal presente articolo e dalle disposizioni speciali che li concernono.

     13. Gli alloggi destinati a residenza ordinaria possono essere comunque utilizzati quali alloggi per tempo libero e vacanze nei seguenti casi:

     a) alloggi, nel limite di tre per ciascun proprietario o usufruttuario, compresi nel medesimo edificio o in edifici contigui, ceduti in locazione a turisti in forma non imprenditoriale e di una capacità ricettiva complessiva non superiore a dodici posti letto, a condizione che i proprietari risiedano nell'edificio medesimo o in uno degli edifici contigui; il proprietario o l'usufruttuario comunicano al comune l'utilizzo di tali alloggi per il tempo libero e vacanze; il comune tiene un elenco di tali alloggi che ne specifica la destinazione;

     b) alloggi di proprietà di emigrati trentini all'estero di cui all'articolo 2 della legge provinciale 3 novembre 2000, n. 12 (Interventi a favore dei trentini emigrati all'estero e dei loro discendenti); alloggi di proprietà di persone che abbiano risieduto nel comune interessato per un periodo non inferiore a dieci anni e che abbiano successivamente trasferito la residenza in altro comune ovvero di proprietà del coniuge o di parenti di primo grado; la presente lettera si applica con riguardo ad un unico alloggio per i soggetti interessati."

 

     Art. 6. Modificazione dell'articolo 106 della legge provinciale 5 settembre 1991, n. 22

     1. Nel comma 2 dell'articolo 106 della legge provinciale n. 22 del 1991 le parole: "né superiore al 15 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "né superiore al 20 per cento".

 

     Art. 7. Modificazione dell'articolo 108 della legge provinciale 5 settembre 1991, n. 22

     1. Alla fine del comma 4 dell'articolo 108 della legge provinciale n. 22 del 1991 sono aggiunte le parole: "; inoltre è stabilito uno specifico costo di costruzione per gli alloggi per il tempo libero e vacanze di cui all'articolo 18 sexies".

 

     Art. 8. Modificazione dell'articolo 111 della legge provinciale 5 settembre 1991, n. 22

     1. Alla fine del comma 2 dell'articolo 111 della legge provinciale n. 22 del 1991 sono aggiunti i periodi: "L'esenzione parziale prevista da questo comma può essere riconosciuta anche alle cooperative edilizie aventi come oggetto sociale la realizzazione della prima casa, a condizione che ciascun socio sia in possesso dei requisiti di cui al comma 3 e provveda alla stipula della convenzione di cui al comma 4. Con la convenzione ciascun socio si assume gli obblighi previsti dalla convenzione impegnandosi, in caso di violazione, a provvedere direttamente al pagamento delle somme dovute ai sensi del comma 4, relativamente alla propria unità immobiliare."

 

     Art. 9. Inserimento dell'articolo 111 bis nella legge provinciale 5 settembre 1991, n. 22

     1. Dopo l'articolo 111 della legge provinciale n. 22 del 1991 è inserito il seguente:

     "Art. 111 bis. Edilizia convenzionata

     1. Per gli interventi di edilizia residenziale, se il richiedente s'impegna, a mezzo di una convenzione stipulata con il comune, ad applicare prezzi di vendita o canoni di locazione concordati con il comune, il contributo di concessione può essere ridotto come segue:

     a) nella misura di un terzo, corrispondente all'incidenza del costo di costruzione, nel caso di nuovi edifici;

     b) nella misura di due terzi, corrispondenti all'incidenza del costo di costruzione e degli oneri di urbanizzazione secondaria, per gli interventi di recupero di edifici esistenti.

     2. Se la convenzione prevede la diretta esecuzione da parte dell'interessato delle opere di urbanizzazione primaria e se sono stabilite le modalità per la loro realizzazione, nonché idonee garanzie finanziarie per la corretta esecuzione, la quota di contributo di concessione di cui al comma 1 può essere ulteriormente ridotta sino alla concorrenza delle spese sostenute.

     3. La riduzione del contributo di concessione ai sensi dei commi 1 e 2 può essere riconosciuta solo se l'alloggio è ceduto o locato a soggetti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 111, comma 3.

     4. La convenzione prevede, in particolare:

     a) l'indicazione delle caratteristiche tipologiche e costruttive degli alloggi;

     b) la determinazione dei prezzi di cessione degli alloggi, tenuto conto anche del costo delle aree, della costruzione e delle opere di urbanizzazione, nonché delle spese generali;

     c) la determinazione dei canoni di locazione che l'interessato s'impegna a praticare e dei relativi adeguamenti;

     d) l'obbligo di cessione o di locazione degli alloggi ai soggetti in possesso dei requisiti richiesti entro un anno dalla conclusione dei lavori, termine eventualmente prorogabile dal comune su richiesta motivata dell'interessato; la cessione dell'alloggio deve essere preceduta dall'assunzione da parte dell'acquirente degli obblighi di cui al comma 4 dell'articolo 111, mediante la stipula fra l'acquirente e il comune della convenzione ivi prevista;

     e) in caso di disdetta dei contratti di locazione, l'obbligo di sostituire entro sei mesi dalla cessazione della locazione precedente, salvo eventuale proroga del comune su richiesta motivata del richiedente, i precedenti locatari con altri soggetti in possesso dei requisiti di cui al comma 1;

     f) la durata degli effetti della convenzione, che non può essere inferiore a dieci anni;

     g) idonee forme di garanzia finanziaria per il rispetto degli obblighi convenzionali, anche mediante la presentazione di atti di fidejussione.

     5. La convenzione prevede che l'interessato s'impegni a garantire il rispetto degli obblighi da essa previsti anche da parte di eventuali aventi causa, fatto salvo il caso di assunzione diretta degli obblighi da parte di questi ultimi.

     6. In caso di mancato rispetto degli obblighi convenzionali il comune chiede al soggetto che li ha assunti il pagamento della quota di contributo non corrisposta ai sensi del comma 1, in proporzione alla durata residua della convenzione, applicando le tariffe vigenti al momento della richiesta di pagamento.

     7. Per la riscossione delle somme di cui al comma 6 il comune può avvalersi anche delle garanzie fidejussorie di cui al comma 4, lettera g).

     8. Il comma 5 dell'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001 si applica con riferimento a quanto previsto dal comma 1 del presente articolo."

 

     Art. 10. Modificazioni dell'articolo 132 della legge provinciale 5 settembre 1991, n. 22

     1. All'articolo 132 della legge provinciale n. 22 del 1991 sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

     "1. I cartelli e gli altri mezzi pubblicitari apposti anche su mezzi mobili, limitatamente ai casi di sosta nel medesimo luogo per un periodo superiore alle ventiquattro ore, in assenza dell'autorizzazione di cui all'articolo 93 o in difformità dell'autorizzazione, devono essere rimossi a cura e spese dei responsabili dell'abuso in solido con il soggetto beneficiario della pubblicità entro un termine congruo, e comunque non superiore a sessanta giorni, fissato dall'ordinanza della Provincia.";

     b) il comma 3 bis è sostituito dal seguente:

     "3 bis. L'assenza dell'autorizzazione prevista dall'articolo 93 o la difformità da essa comporta in ogni caso l'applicazione di una sanzione pecuniaria da euro 1.000 a euro 3.000 a carico, in solido, del proprietario del cartello o mezzo pubblicitario, del beneficiario della pubblicità e del proprietario del suolo. Nel caso in cui il cartello non venga rimosso entro il termine di due giorni dalla notificazione dell'ordinanza prevista dal comma 1, si applica l'ulteriore sanzione amministrativa di euro 100 per ciascun giorno di ritardo nella rimozione."

 

     Art. 11. Inserimento dell'articolo 156 bis nella legge provinciale 5 settembre 1991, n. 22

     1. Dopo l'articolo 156 della legge provinciale n. 22 del 1991 è inserito il seguente:

     "Art. 156 bis. Disposizioni di coordinamento procedurale

     1. Le disposizioni procedurali per lo svolgimento della valutazione di impatto ambientale nei casi previsti dalla presente legge, dalle norme di attuazione del piano urbanistico provinciale e da ogni altra disposizione legislativa in materia di urbanistica sono stabilite con apposito regolamento, anche in deroga, ove occorra, alle disposizioni legislative in vigore, assicurando appropriate forme di coordinamento e di integrazione con le procedure previste dalle altre disposizioni della presente legge, nonché dalle leggi provinciali 29 agosto 1988, n. 28, 6 maggio 1988, n. 18 e 21 aprile 1987, n. 7.

     2. Il regolamento di cui al comma 1 è approvato dalla Giunta provinciale previo parere della competente commissione permanente del Consiglio provinciale."

 

     Art. 12. Disposizioni transitorie

     1. Gli indici edificatori previsti dai piani regolatori generali in vigore e non ancora sfruttati dai proprietari interessati non costituiscono un limite ai fini della revisione delle previsioni insediative e dei contenuti dei piani, nonché dell'introduzione nei piani dei principi di perequazione previsti dalla legge provinciale n. 22 del 1991, come modificata da questa legge.

     2. Gli articoli 18 quater, commi 2, 3, 4, 5, 6 e 7, nonché 18 quinquies, commi 4 e 5, della legge provinciale n. 22 del 1991, come inseriti dagli articoli 3 e 4 di questa legge, si applicano anche ai piani regolatori generali approvati prima della sua entrata in vigore. Fino all'adeguamento dei piani regolatori generali alla disciplina della perequazione urbanistica ai sensi dell'articolo 18 bis della legge provinciale n. 22 del 1991, come inserito dall'articolo 1 di questa legge, i diritti edificatori che possono essere riconosciuti a titolo di credito edilizio per le aree già specificatamente destinate a insediamento dal piano regolatore generale non possono essere superiori ai diritti edificatori già riconosciuti dal piano prima dell'imposizione del vincolo. I diritti edificatori possono essere riconosciuti a titolo di credito edilizio per le aree non specificatamente destinate a insediamento unicamente a seguito dell'adeguamento dei piani regolatori generali alla disciplina della perequazione urbanistica.

     3. I piani regolatori generali attuano l'articolo 18 quinquies della legge provinciale n. 22 del 1991, come inserito dall'articolo 4 di questa legge, anche con riguardo alle aree con destinazione residenziale già individuate dagli strumenti di pianificazione vigenti.

     4. Le deliberazioni della Giunta provinciale previste dall'articolo 18 quinquies, comma 2, e dall'articolo 18 sexies, comma 3, della legge provinciale n. 22 del 1991, come inseriti dagli articoli 4 e 5 di questa legge, sono adottate entro sessanta giorni dalla data della sua entrata in vigore. I pareri del Consiglio delle autonomie locali, della CUP e della competente commissione permanente del Consiglio provinciale previsti da questa legge sono espressi entro il termine perentorio di venti giorni dalla richiesta, decorsi i quali si prescinde dai pareri medesimi.

     5. I comuni individuati dalla deliberazione di cui all'articolo 18 sexies, comma 3, della legge provinciale n. 22 del 1991, come inserito dall'articolo 5 di questa legge, provvedono ad adottare le varianti di cui al comma 4 dell'articolo 18 sexies entro un anno dalla data di pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione della deliberazione medesima. Se il comune non adotta la variante nei termini stabiliti, la Giunta provinciale, previa diffida, nomina un commissario ad acta.

     6. Dalla data di entrata in vigore di questa legge e fino all'adozione della deliberazione della Giunta provinciale di cui all'articolo 18 sexies, comma 3, della legge provinciale n. 22 del 1991, come inserito dall'articolo 5 di questa legge, e comunque non oltre la scadenza del termine previsto dal comma 4 di questo articolo per la sua adozione, non possono essere rilasciate concessioni edilizie o presentate denunce di inizio attività per la costruzione di nuovi edifici da destinare ad alloggi per tempo libero e vacanze oppure per il cambio di destinazione d'uso di edifici non residenziali esistenti per la nuova destinazione ad alloggi per il tempo libero e vacanze; alle domande di concessione edilizia nonché ai piani attuativi presentati entro il 26 agosto 2005 si applicano le disposizioni vigenti prima della data di entrata in vigore di questa legge. Nei comuni individuati dalla Giunta provinciale ai sensi del comma 3 dell'articolo 18 sexies la misura di salvaguardia di questo comma si applica sino all'approvazione delle varianti ai piani regolatori generali previste dal comma 4 dell'articolo 18 sexies.

     7. Le disposizioni di cui all'articolo 18 sexies della legge provinciale n. 22 del 1991, come inserito dall'articolo 5 di questa legge, e di cui al comma 6 di questo articolo non si applicano agli edifici con destinazione residenziale esistenti alla data di entrata in vigore di questa legge. Sono comunque soggetti alla disciplina prevista dall'articolo 18 sexies gli interventi di ampliamento di edifici esistenti che comportano la realizzazione di nuove unità immobiliari, fatto salvo il caso in cui l'ampliamento sia finalizzato al recupero di sottotetti e sia contenuto nel limite determinato dal piano regolatore generale in misura non superiore al 15 per cento del volume dell'edificio esistente.

     8. Nel caso di piani regolatori generali o loro varianti già adottati alla data di entrata in vigore di questa legge, i comuni interessati possono sospendere il procedimento di adozione definitiva fino all'assunzione delle deliberazioni della Giunta provinciale previste dall'articolo 18 quinquies, comma 2, e dall'articolo 18 sexies, comma 3, della legge provinciale n. 22 del 1991, come inseriti dagli articoli 4 e 5 di questa legge, per provvedere all'adeguamento della proposta di piano o sua variante alle deliberazioni medesime; qualora i piani o loro varianti siano già stati trasmessi alla Provincia per l'approvazione, la sospensione del procedimento di approvazione per il predetto adeguamento può essere richiesta dai comuni interessati alla Giunta provinciale.

     9. Nel caso di piani attuativi non approvati entro la data di entrata in vigore di questa legge, i comuni possono subordinare la loro approvazione alla destinazione di una quota delle aree ad interventi di edilizia pubblica, agevolata o convenzionata.

 

     Art. 13. Entrata in vigore

     1. Questa legge entra in vigore il giorno successivo alla data della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.