| Settore: | Codici provinciali | 
| Regione: | Trento | 
| Materia: | 2. ordinamento della provincia | 
| Capitolo: | 2.1 ordinamento degli uffici e del personale | 
| Data: | 27/11/1964 | 
| Numero: | 11 | 
| Sommario | 
| Art. 1. Il gettone di presenza di cui al secondo comma dell'art. 1 della Legge provinciale 20 gennaio 1958, n. 4, viene stabilito in Lire 2.000 per gli appartenenti alle Amministrazioni dello Stato, [...] | 
| Art. 2. (Omissis) | 
| Art. 3. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, si farà fronte con lo stanziamento previsto all'articolo 8 del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1964 e [...] | 
| Art. 4. La presente legge avrà effetto dal primo luglio 1964 | 
§ 2.1.16 - L.P. 27 novembre 1964, n. 11. [1]
Modificazioni alla Legge provinciale 20 gennaio 1958, n. 4, concernente i compensi ai componenti delle Commissioni, Consigli e Comitati, comunque denominati, istituiti presso la Provincia di Trento.
(B.U. 8 dicembre 1964, n. 54).
     Il gettone di presenza di cui al secondo comma dell'art. 1 della 
(Omissis) [2].
All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, si farà fronte con lo stanziamento previsto all'articolo 8 del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1964 e corrispondente per gli esercizi successivi.
La presente legge avrà effetto dal primo luglio 1964.
[1] Legge abrogata dall'art. 6 della 
[2] Modifica l'art. 2 della