| Settore: | Codici provinciali | 
| Regione: | Trento | 
| Materia: | 2. ordinamento della provincia | 
| Capitolo: | 2.1 ordinamento degli uffici e del personale | 
| Data: | 29/08/1962 | 
| Numero: | 10 | 
| Sommario | 
| Art. 1. A decorrere dal 1° gennaio 1962, la liquidazione del trattamento di riposo, diretto od indiretto, ai dipendenti provinciali di cui 1'art. 2 della Legge provinciale 26 ottobre 1956, n. 16, e [...] | 
| Art. 2. A decorrere dalla data di cui al precedente articolo, la maggiorazione delle pensioni e degli assegni prevista dall'art. 2 della Legge provinciale 4 febbraio 1958, n. 5, è elevata dal 300% al [...] | 
| Art. 3. Alla maggiore spesa di L. 11.000.000 per l'esercizio 1962, sarà fatto fronte con lo stanziamento di cui all'art. 11 del bilancio approvato per l'esercizio medesimo, nel quale è stata prevista la [...] | 
§ 2.1.14 - Legge Provinciale 29 agosto 1962, n. 10. [1]
Aggiornamento del trattamento di riposo al personale provinciale, iscritto al Fondo pensioni della Provincia.
(B.U. 4 settembre 1962, n. 36).
     A decorrere dal 1° gennaio 1962, la liquidazione del trattamento di riposo, diretto od indiretto, ai dipendenti provinciali di cui 1'art. 2 della 
     A decorrere dalla data di cui al precedente articolo, la maggiorazione delle pensioni e degli assegni prevista dall'art. 2 della 
Alla maggiore spesa di L. 11.000.000 per l'esercizio 1962, sarà fatto fronte con lo stanziamento di cui all'art. 11 del bilancio approvato per l'esercizio medesimo, nel quale è stata prevista la maggiorazione indicata.
[1] Abrogata dall'art. 78 della