§ 1.3.a - L.R. 23 novembre 1979, n. 5.
Determinazione delle indennità spettanti ai membri della Giunta Regionale


Settore:Codici provinciali
Regione:Trento
Materia:1. assetto istituzionale
Capitolo:1.3 organi
Data:23/11/1979
Numero:5


Sommario
Art. 1. 
Art. 2. 
Art. 3. 
Art. 4. 
Art. 5. 
Art. 6. 
Art. 7. 
Art. 8.  [1]
Art. 9. 


§ 1.3.a - L.R. 23 novembre 1979, n. 5.

Determinazione delle indennità spettanti ai membri della Giunta Regionale

(B.U. 4 dicembre 1979, n. 60)

 

Art. 1.

     Ai membri della Giunta regionale è attribuita una indennità di carica mensile ragguagliata all'emolumento mensile fisso spettante ai Consiglieri regionali, determinata nelle seguenti misure:

a) al Presidente della Giunta regionale il 50 per cento;

b) agli Assessori effettivi il 30 per cento;

c) agli Assessori supplenti il 20 per cento.

     Agli Assessori supplenti, ai quali sono delegate dal Presidente della Giunta regionale, in modo continuativo, la liquidazione e l'ordinazione di spesa, compete, per la durata della delega stessa, l'indennità di carica fissata per gli Assessori effettivi.

     Qualora un Assessore regionale ricopra contemporaneamente l'incarico di Presidente o Vicepresidente di uno dei Consigli provinciali o di membro di una Giunta provinciale, l'indennità di carica, di cui al presente articolo, viene ridotta del 60 per cento.

 

     Art. 2.

     Ai membri della Giunta regionale che non risiedono nel capoluogo compete il rimborso delle spese sostenute con i mezzi di trasporto in servizio pubblico, od il corrispettivo di cui all'articolo 4, nel caso di uso dell'automezzo privato, per raggiungere la sede di servizio e per rientrare al luogo di residenza.

 

     Art. 3.

     Ai membri della Giunta regionale che, per ragioni d'ufficio, si recano fuori sede, spetta il rimborso delle spese sostenute per i viaggi in prima classe su treni normali, rapidi, speciali e di lusso e su altri mezzi che compiono servizi di linea, compresi i mezzi aerei e navali, nonchè il rimborso della spesa sostenuta per l'uso del vagone letto o di cabina singola sui mezzi navali.

     Spetta inoltre per ogni ventiquattro ore di assenza dalla sede, nonchè per l'eccedenza per un periodo non inferiore a sette ore, un' indennità di missione nelle seguenti misure:

- lire 35.000 per i viaggi nel territorio della Repubblica;

- lire 45.000 per i viaggi all'estero.

     Per i viaggi che comportano un'assenza dalla sede di durata inferiore a ventiquattro ore, l'indennità di cui al precedente comma è ridotta a metà .

     Nessuna indennità è dovuta per i viaggi che comportano un' assenza dalla sede inferiore a quattro ore.

     Su presentazione di regolare fattura, viene rimborsata la spesa per il pernottamento in albergo. In tale caso le misure dell'indennità di missione sono ridotte di un terzo.

 

     Art. 4.

     Ai membri della Giunta regionale è consentito per i viaggi di servizio l'uso del proprio automezzo. In tali casi spetta loro l'indennità chilometrica di cui agli articoli 8 e 9 della legge regionale 4 settembre 1974, n. 10, e successive modificazioni ed integrazioni, ed alle relative norme regolamentari.

 

     Art. 5.

     Le indennità ed i compensi di cui agli articoli precedenti sono corrisposti ai membri della Giunta regionale con decorrenza dalla data della rispettiva elezione e per tutto il periodo di effettiva durata nelle singole cariche.

 

     Art. 6.

     Le disposizioni contenute nella presente legge si applicano con decorrenza dal 1º maggio 1979.

 

     Art. 7.

     Le leggi regionali 20 agosto 1959, n. 16 e 21 gennaio 1963, n. 7 sono abrogate.

 

     Art. 8. [1]

     1. A condizione che non sussista conflitto di interessi, la Regione rimborsa, su richiesta e presentazione delle necessarie documentazioni, le spese legali, peritali e di giudizio sostenute dal Presidente della Regione, Vicepresidente, dagli Assessori regionali per la difesa in giudizi civili, penali, amministrativi e contabili promossi nei loro confronti per fatti o cause direttamente connessi all'adempimento del mandato o all'esercizio delle proprie pubbliche funzioni, nel caso di conclusione del giudizio con sentenza o provvedimento che escluda la loro responsabilità. I relativi importi delle somme ad essi spettanti sono definiti entro il limite massimo dei parametri professionali.

     2. Il rimborso delle spese di cui al comma 1 è limitato a quelle sostenute dall'interessato per un solo difensore, per eventuale domiciliatario e per un consulente tecnico per singolo ramo o disciplina attinente all'oggetto della prestazione professionale. Dalle spese deve essere detratto quanto liquidato in giudizio a favore dell'interessato.

     3. Le norme dei precedenti commi si applicano anche ai dipendenti e al personale comunque in servizio della Regione.

     4. Le norme dei precedenti commi si applicano anche a soggetti esterni alla Regione, in qualità di membri di Commissioni, Comitati o altri organi istituiti presso la Regione ad eccezione dei casi in cui la partecipazione agli organi stessi costituisca attività professionale o prestazione occasionale remunerata sulla base di parametri professionali.

 

     Art. 9.

     Alla copertura dell'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato nella misura annuale di lire 20 milioni, si provvede mediante riduzioni di pari importo delle disponibilità accantonate sul capitolo n. 670 "Fondo a disposizione per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi" dello stato di previsione della spesa per l'anno 1979.


[1] Articolo così sostituito dall'art. 6 della L.R. 1 agosto 2019, n. 3.