Settore: | Codici regionali |
Regione: | Sicilia |
Materia: | 5. finanza e contabilità |
Capitolo: | 5.3 norme finanziarie e di bilancio |
Data: | 12/08/2011 |
Numero: | 22 |
Sommario |
Art. 1. Variazioni allo stato di previsione dell'entrata del bilancio della Regione. |
Art. 2. Variazioni allo stato di previsione della spesa del bilancio della Regione. |
Art. 3. Variazioni al Quadro di previsione di cassa del bilancio della Regione. |
Art. 4. Cofinanziamento regionale della spesa sanitaria 2011. |
Art. 5. Disposizioni finali. |
§ 5.3.418 - L.R. 12 agosto 2011, n. 22.
Assestamento del bilancio della Regione per l'anno finanziario 2011.
(G.U.R. 19 agosto 2011, n. 35 - S.O.)
Art. 1. Variazioni allo stato di previsione dell'entrata del bilancio della Regione.
1. Nello stato di previsione dell'entrata del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2011 sono introdotte le variazioni di cui all'annessa tabella “A”.
Art. 2. Variazioni allo stato di previsione della spesa del bilancio della Regione.
1. Nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione, per l'esercizio finanziario 2011, sono introdotte le variazioni di cui all'annessa tabella “B”.
Art. 3. Variazioni al Quadro di previsione di cassa del bilancio della Regione.
1. Al Quadro di previsione di cassa, per l'esercizio finanziario 2011, sono apportate le seguenti variazioni in euro:
ENTRATA
Fondo iniziale di cassa + 7.426.509,86
SPESA
ASSESSORATO DELL'ECONOMIA
BILANCIO E TESORO - RAGIONERIA
GENERALE DELLA REGIONE
Fondo per l'integrazione delle dotazioni di cassa
Capitolo 215711 - Interventi regionali + 7.426.509,86
Art. 4. Cofinanziamento regionale della spesa sanitaria 2011.
1. Al comma 2 dell'articolo 10 della
2. Dopo il comma 2 dell'articolo 10 della
«2-bis. Alla maggiore spesa sanitaria, a carico della Regione, discendente dalla proposta di “Intesa, ai sensi dell'articolo 115, comma 1, lettera a) del
Art. 5. Disposizioni finali.
1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Tabelle
(Omissis)