§ 5.3.240 - L.R. 6 aprile 1983, n. 20.
Bilancio di previsione per l'anno finanziario 1983 e bilancio pluriennale per il triennio 1983-1985.


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:5. finanza e contabilità
Capitolo:5.3 norme finanziarie e di bilancio
Data:06/04/1983
Numero:20


Sommario
Art. 1.      Sono autorizzati l'accertamento e la riscossione, secondo le leggi in vigore, delle imposte e delle tasse di ogni specie, escluse quelle indicate nelle tabelle A, B, e C annesse al decreto del [...]
Art. 2.      E' approvato in lire 8.532.018,1 milioni il totale generale della spesa della Regione siciliana per l'anno finanziario 1983.
Art. 3.      Il Presidente della Regione e gli Assessori regionali, in relazione alla loro preposizione, sono autorizzati ad impegnare e pagare le spese della Regione siciliana per l'anno finanziario 1983, [...]
Art. 4.      E' approvato in lire 65.000 milioni la dotazione per l'anno finanziario 1983 del "fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine".
Art. 5.      Le spese per le quali può esercitarsi da parte del Presidente della Regione la facoltà di cui all'art. 9, secondo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 468, sono descritte nell'elenco n. 2 [...]
Art. 6.      I capitoli di spesa a favore dei quali è data facoltà al Presidente della Regione di iscrivere somme con decreti da emanare in applicazione dell'art. 12, primo comma, della legge 5 agosto 1978, [...]
Art. 7.      I capitoli di spesa a favore dei quali è data facoltà all'Assessore regionale per il bilancio e le finanze di iscrivere somme con decreti da emanare in applicazione dell'art. 12, secondo comma, [...]
Art. 8.      Ai sensi dell'art. 8 della legge regionale 2 gennaio 1981, n. 3, il fondo destinato alla revisione prezzi contrattuali, iscritto al cap. 60760, è stabilito, per l'anno finanziario 1983, [...]
Art. 9.      L'Assessore regionale per il bilancio e le finanze è autorizzato a provvedere, per l'anno finanziario 1983, con propri decreti, alle variazioni di bilancio occorrenti per l'applicazione dei [...]
Art. 10.      Per le spese relative all'acquisto di beni e servizi necessari per il funzionamento degli uffici, iscritte negli stati di previsione della spesa dei singoli Assessorati, non si applica la [...]
Art. 11.      E' autorizzata la spesa di lire 26.500 milioni per contributo a pareggio del bilancio dell'Azienda delle foreste demaniali della Regione siciliana per l'anno finanziario 1983, che si iscrive al [...]
Art. 12.      In attesa di ulteriori interventi legislativi di carattere finanziario, l'ESPI, l'EMS e l'AZASI sono autorizzati ad effettuare anticipazioni a carico delle loro disponibilità per far fronte alle [...]
Art. 13.      Per le finalità dell'art. 25 della legge regionale 26 maggio 1973, n. 21, dell'art. 16 della legge regionale 20 dicembre 1975, n. 79 e degli articoli 35 e 37 della legge regionale 6 maggio 1981, [...]
Art. 14.      Per le finalità previste dall'art. 27 della legge regionale 27 maggio 1980, n. 47, è autorizzato, per l'anno finanziario 1983, il limite venticinquennale di impegno di lire 700 milioni, che si [...]
Art. 15.      Per le finalità dell'art. 1, primo comma, della legge regionale 12 agosto 1980, n. 86 e successive modifiche ed integrazioni e dell'art. 2 della legge regionale 19 giugno 1982, n. 55, è [...]
Art. 16.      Per la concessione alle cooperative edilizie ed ai loro consorzi dei contributi in annualità previsti dall'art. 1 della legge regionale 20 dicembre 1975, n. 79 e successive modifiche, è [...]
Art. 17.      Per la concessione alle cooperative edilizie ed ai loro consorzi dei contributi previsti dall'art. 8 della legge regionale 20 dicembre 1975, n. 79, è autorizzato, per l'anno finanziario 1983, il [...]
Art. 18.      Per le finalità dell'art. 17, primo comma, della legge regionale 7 maggio 1976, n. 70, è autorizzato, per lo anno finanziario 1983, il limite venticinquennale di impegno di lire 300 milioni, che [...]
Art. 19.      E' autorizzata, per l'anno finanziario 1983, la spesa di lire 6.500 milioni per contributo a pareggio del bilancio dell'Azienda autonoma termale di Acireale, che si iscrive al cap. 47703.
Art. 20.      E' autorizzata, per l'anno finanziario 1983, la spesa di lire 10.000 milioni per la concessione di contributi per il funzionamento delle aziende autonome di cura, soggiorno e turismo e degli [...]
Art. 21.      L'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti è autorizzato ad erogare, a valere sulle disponibilità del cap. 88851, la somma di lire 8.213 milioni per ripianare il [...]
Art. 22.      E' autorizzata, per l'anno finanziario 1983, la spesa di lire 3.260 milioni per contributo a pareggio del bilancio dell'Azienda autonoma termale di Sciacca, che si iscrive al cap. 47705.
Art. 23.      E' approvato il bilancio dell'Azienda delle foreste demaniali della Regione siciliana per l'anno finanziario 1983, allegato al bilancio annuale della Regione (appendice n. 1).
Art. 24.      A termine e per gli effetti dell'art. 17 della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47, è approvato l'elenco dei capitoli aggiunti al bilancio della Regione e al bilancio dell'Azienda delle foreste [...]
Art. 25.      Alla presente legge è allegato l'"indice cronologico degli atti" (annesso n. 2).
Art. 26.      I residui attivi per entrate tributarie risultanti al 31 dicembre 1982 su capitoli di competenza del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1982 o su capitoli aggiunti al bilancio stesso, [...]
Art. 27.      Ai fini dell'applicazione dell'art. 4, n. 4, della legge regionale 29 dicembre 1962, n. 28 e successive modifiche ed integrazioni, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della [...]
Art. 28.      E' approvato in lire 23.908.522,9 milioni il bilancio pluriennale della Regione siciliana per il triennio 1983-1985.
Art. 29.      E' approvato il bilancio pluriennale della Azienda delle foreste demaniali della Regione siciliana per il triennio 1983-1985, allegato al bilancio pluriennale della Regione (appendice n. 1).
Art. 30.      Ai sensi dell'art. 1, quarto comma, della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47, le previsioni del bilancio pluriennale relative agli esercizi 1984 e 1985 costituiscono sede per il riscontro [...]
Art. 31.      Le previsioni di entrata e di spesa del bilancio pluriennale per il triennio 1983-1985 non costituiscono, ai sensi dell'art. 1, quinto comma, della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47, [...]
Art. 32.      E' approvato il quadro generale riassuntivo del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1983 e per il triennio 1983-1985 con i relativi allegati.
Art. 33.      Alla presente legge è annesso l'elenco numero 5 relativo agli oneri a carico del triennio 1983-1985 derivanti da nuovi provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nel corso [...]
Art. 34.      L'importo dei mutui autorizzati per l'anno 1983 dallo art. 60 della legge regionale 2 gennaio 1981, n. 3, aumentato con l'art. 80 della legge regionale 29 aprile 1982, n. 42, è ulteriormente [...]
Art. 35.      La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione, con effetto dal 1 gennaio 1983.


§ 5.3.240 - L.R. 6 aprile 1983, n. 20.

Bilancio di previsione per l'anno finanziario 1983 e bilancio pluriennale per il triennio 1983-1985.

(G.U.R. 9 aprile 1983, n. 15, S.O.).

 

Titolo I

BILANCIO ANNUALE

 

Stato di previsione dell'entrata

 

Art. 1.

     Sono autorizzati l'accertamento e la riscossione, secondo le leggi in vigore, delle imposte e delle tasse di ogni specie, escluse quelle indicate nelle tabelle A, B, e C annesse al decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1965, n. 1074, che, per il secondo comma dello art. 36 dello Statuto della Regione, sono riservate allo Stato, nonché il versamento nella cassa della Regione delle somme e dei proventi dovuti per l'anno finanziario 1983, giusta lo stato di previsione dell'entrata annesso alla presente legge (tabella A).

     E', altresì, autorizzata l'emanazione dei provvedimenti necessari per rendere esecutivi i ruoli delle imposte dirette per l'anno finanziario medesimo.

 

Totale generale della spesa

 

     Art. 2.

     E' approvato in lire 8.532.018,1 milioni il totale generale della spesa della Regione siciliana per l'anno finanziario 1983.

 

Disposizioni generali

 

     Art. 3.

     Il Presidente della Regione e gli Assessori regionali, in relazione alla loro preposizione, sono autorizzati ad impegnare e pagare le spese della Regione siciliana per l'anno finanziario 1983, in conformità dello stato di previsione della spesa annesso alla presente legge (tabella B).

 

     Art. 4.

     E' approvato in lire 65.000 milioni la dotazione per l'anno finanziario 1983 del "fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine".

     Agli effetti dell'art. 7 della legge 5 agosto 1978, n. 468, sono considerate spese obbligatorie e d'ordine quelle descritte nell'elenco n. 1 annesso alla presente legge.

 

     Art. 5.

     Le spese per le quali può esercitarsi da parte del Presidente della Regione la facoltà di cui all'art. 9, secondo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 468, sono descritte nell'elenco n. 2 annesso alla presente legge.

 

     Art. 6.

     I capitoli di spesa a favore dei quali è data facoltà al Presidente della Regione di iscrivere somme con decreti da emanare in applicazione dell'art. 12, primo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 468, sono quelli descritti nell'elenco n. 3 annesso alla presente legge.

 

     Art. 7.

     I capitoli di spesa a favore dei quali è data facoltà all'Assessore regionale per il bilancio e le finanze di iscrivere somme con decreti da emanare in applicazione dell'art. 12, secondo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 468, sono quelli descritti nell'elenco n. 4 annesso alla presente legge.

 

     Art. 8.

     Ai sensi dell'art. 8 della legge regionale 2 gennaio 1981, n. 3, il fondo destinato alla revisione prezzi contrattuali, iscritto al cap. 60760, è stabilito, per l'anno finanziario 1983, nell'importo di lire 40.000 milioni.

     L'Assessore regionale per il bilancio e le finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, al trasferimento, dal predetto fondo ai competenti capitoli di revisione prezzi delle varie amministrazioni, delle somme occorrenti in relazione ad accertate effettive necessità.

 

     Art. 9.

     L'Assessore regionale per il bilancio e le finanze è autorizzato a provvedere, per l'anno finanziario 1983, con propri decreti, alle variazioni di bilancio occorrenti per l'applicazione dei provvedimenti legislativi pubblicati successivamente alla presentazione del bilancio di previsione.

     L'Assessore regionale per il bilancio e le finanze è autorizzato, altresì, ad effettuare variazioni di bilancio compensative fra i capitoli compresi nella rubrica "Fondo sanitario regionale" dell'Assessorato regionale della sanità, nonché ad istituire nuovi capitoli nell'ambito della predetta rubrica, per l'attuazione della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

     L'Assessore regionale per il bilancio e le finanze è autorizzato, inoltre, ad iscrivere nei capitoli di spesa del fondo sanitario regionale le somme che affluiranno ai capitoli 3651 e 3822 dello stato di previsione dell'entrata.

 

     Art. 10.

     Per le spese relative all'acquisto di beni e servizi necessari per il funzionamento degli uffici, iscritte negli stati di previsione della spesa dei singoli Assessorati, non si applica la disposizione di cui all'art. 14 della legge 28 settembre 1942, n. 1140.

     Le disposizioni contenute negli articoli 10 e 11 del regolamento approvato con regio decreto 20 giugno 1929, n. 1058 e successive modificazioni, si applicano alle spese effettuate dall'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze per la stampa, rilegatura e pubblicazione dei bilanci preventivi e consuntivi della Regione, della relazione sulla situazione economica della Regione e delle altre pubblicazioni attinenti ai compiti d'istituto.

 

Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste

 

     Art. 11.

     E' autorizzata la spesa di lire 26.500 milioni per contributo a pareggio del bilancio dell'Azienda delle foreste demaniali della Regione siciliana per l'anno finanziario 1983, che si iscrive al cap. 56901.

 

     Art. 12.

     In attesa di ulteriori interventi legislativi di carattere finanziario, l'ESPI, l'EMS e l'AZASI sono autorizzati ad effettuare anticipazioni a carico delle loro disponibilità per far fronte alle esigenze di gestione interna e delle società collegate per il periodo dal 1 marzo al 30 aprile 1983, nonché per assicurare il necessario impinguamento del fondo a gestione separata di cui allo art. 2 della legge regionale 26 marzo 1982, n. 23, e per assicurare la continuità della gestione del settore zolfifero.

 

Assessorato regionale dei lavori pubblici

 

     Art. 13.

     Per le finalità dell'art. 25 della legge regionale 26 maggio 1973, n. 21, dell'art. 16 della legge regionale 20 dicembre 1975, n. 79 e degli articoli 35 e 37 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 86, è autorizzato, per l'anno finanziario 1983, il limite venticinquennale di impegno di lire 1.000 milioni che si iscrive al cap. 68557.

 

     Art. 14.

     Per le finalità previste dall'art. 27 della legge regionale 27 maggio 1980, n. 47, è autorizzato, per l'anno finanziario 1983, il limite venticinquennale di impegno di lire 700 milioni, che si iscrive al cap. 68574.

 

     Art. 15.

     Per le finalità dell'art. 1, primo comma, della legge regionale 12 agosto 1980, n. 86 e successive modifiche ed integrazioni e dell'art. 2 della legge regionale 19 giugno 1982, n. 55, è autorizzato, per l'anno finanziario 1983, il limite venticinquennale di impegno di lire 6.000 milioni, che si iscrive al cap. 68575.

 

Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e

della pesca

 

     Art. 16.

     Per la concessione alle cooperative edilizie ed ai loro consorzi dei contributi in annualità previsti dall'art. 1 della legge regionale 20 dicembre 1975, n. 79 e successive modifiche, è autorizzato, per l'anno finanziario 1983, il limite di impegno venticinquennale di lire 10.000 milioni che si iscrive al cap. 75201.

 

     Art. 17.

     Per la concessione alle cooperative edilizie ed ai loro consorzi dei contributi previsti dall'art. 8 della legge regionale 20 dicembre 1975, n. 79, è autorizzato, per l'anno finanziario 1983, il limite d'impegno venticinquennale di lire 1.000 milioni che si iscrive al cap. 75202.

 

Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente

 

     Art. 18.

     Per le finalità dell'art. 17, primo comma, della legge regionale 7 maggio 1976, n. 70, è autorizzato, per lo anno finanziario 1983, il limite venticinquennale di impegno di lire 300 milioni, che si iscrive al cap. 85803.

 

  Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti

 

     Art. 19.

     E' autorizzata, per l'anno finanziario 1983, la spesa di lire 6.500 milioni per contributo a pareggio del bilancio dell'Azienda autonoma termale di Acireale, che si iscrive al cap. 47703.

 

     Art. 20.

     E' autorizzata, per l'anno finanziario 1983, la spesa di lire 10.000 milioni per la concessione di contributi per il funzionamento delle aziende autonome di cura, soggiorno e turismo e degli enti provinciali per il turismo, che si iscrive al cap. 47704, destinata: quanto a lire 6.670 milioni al funzionamento degli enti provinciali per il turismo e quanto a lire 3.330 milioni al funzionamento delle aziende autonome di cura, soggiorno e turismo.

 

     Art. 21.

     L'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti è autorizzato ad erogare, a valere sulle disponibilità del cap. 88851, la somma di lire 8.213 milioni per ripianare il disavanzo di gestione dello esercizio 1981 del bilancio dell'AST.

 

     Art. 22.

     E' autorizzata, per l'anno finanziario 1983, la spesa di lire 3.260 milioni per contributo a pareggio del bilancio dell'Azienda autonoma termale di Sciacca, che si iscrive al cap. 47705.

 

Azienda delle foreste demaniali

 

     Art. 23.

     E' approvato il bilancio dell'Azienda delle foreste demaniali della Regione siciliana per l'anno finanziario 1983, allegato al bilancio annuale della Regione (appendice n. 1).

 

Capitoli aggiunti

 

     Art. 24.

     A termine e per gli effetti dell'art. 17 della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47, è approvato l'elenco dei capitoli aggiunti al bilancio della Regione e al bilancio dell'Azienda delle foreste demaniali per l'anno finanziario 1983 (annesso n. 1).

 

Indice cronologico degli atti

 

     Art. 25.

     Alla presente legge è allegato l'"indice cronologico degli atti" (annesso n. 2).

 

Disposizioni varie

 

     Art. 26.

     I residui attivi per entrate tributarie risultanti al 31 dicembre 1982 su capitoli di competenza del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1982 o su capitoli aggiunti al bilancio stesso, non riprodotti nel presente bilancio o nell'annesso n. 1, sono trasferiti ai capitoli n. 1198, n. 1398 e n. 1600 a seconda che appartengono rispettivamente alla categoria prima, seconda o terza del titolo primo dell'entrata.

 

     Art. 27.

     Ai fini dell'applicazione dell'art. 4, n. 4, della legge regionale 29 dicembre 1962, n. 28 e successive modifiche ed integrazioni, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli Assessori regionali, ciascuno per la parte di propria competenza, presentano alla Giunta regionale le proposte di ripartizione territoriale dei fondi stanziati per le spese in conto capitale dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale e relativa appendice per l'anno finanziario 1983, con riferimento agli indici demografici, di disoccupazione, di emigrazione e del reddito medio pro - capite.

     Gli Assessori regionali, entro 60 giorni dall'approvazione della delibera di ripartizione da parte della Giunta, determinano la spesa dei singoli capitoli concernenti opere pubbliche per un importo pari almeno all'80 per cento dello stanziamento.

 

Titolo II

BILANCIO PLURIENNALE

 

     Art. 28.

     E' approvato in lire 23.908.522,9 milioni il bilancio pluriennale della Regione siciliana per il triennio 1983-1985.

 

     Art. 29.

     E' approvato il bilancio pluriennale della Azienda delle foreste demaniali della Regione siciliana per il triennio 1983-1985, allegato al bilancio pluriennale della Regione (appendice n. 1).

 

     Art. 30.

     Ai sensi dell'art. 1, quarto comma, della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47, le previsioni del bilancio pluriennale relative agli esercizi 1984 e 1985 costituiscono sede per il riscontro della copertura finanziaria di nuove o maggiori spese stabilite da leggi della Regione a carico degli esercizi medesimi.

 

     Art. 31.

     Le previsioni di entrata e di spesa del bilancio pluriennale per il triennio 1983-1985 non costituiscono, ai sensi dell'art. 1, quinto comma, della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47, autorizzazione rispettivamente allo accertamento ed alla riscossione delle entrate ed allo impegno e al pagamento delle spese.

 

Titolo III

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO E DISPOSIZIONI FINALI

 

     Art. 32.

     E' approvato il quadro generale riassuntivo del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1983 e per il triennio 1983-1985 con i relativi allegati.

 

     Art. 33.

     Alla presente legge è annesso l'elenco numero 5 relativo agli oneri a carico del triennio 1983-1985 derivanti da nuovi provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nel corso del triennio medesimo.

 

     Art. 34.

     L'importo dei mutui autorizzati per l'anno 1983 dallo art. 60 della legge regionale 2 gennaio 1981, n. 3, aumentato con l'art. 80 della legge regionale 29 aprile 1982, n. 42, è ulteriormente incrementato di lire 100 miliardi.

     Gli oneri per ammortamento, interessi e spese dei mutui autorizzati per gli anni 1983 e 1984 dall'art. 60 della predetta legge regionale 2 gennaio 1981, n. 3, dallo art. 80 della legge regionale 29 aprile 1982, n. 42 e dal primo comma del presente articolo, valutati per gli anni dal 1983 al 1994 negli importi sotto elencati:

     (Importi espressi in milioni di lire):

     1983 L. 105.325

     1984 L. 191.500

     1985 L. 191.500

     1986 L. 191.500

     1987 L. 191.500

     1988 L. 248.216

     1989 L. 294.518

     1990 L. 294.315

     1991 L. 294.073

     1992 L. 293.784

     1993 L. 293.441

     1994 L. 131.974

     trovano riscontro nel bilancio pluriennale della Regione, cod. "01.91.

- Oneri finanziari" e "01.92. - Rimborso prestiti".

 

     Art. 35.

     La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione, con effetto dal 1 gennaio 1983.

     E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.