§ 5.3.97 - L.R. 19 gennaio 1967, n. 2.
Rendiconto generale dell'Amministrazione della Regione siciliana per l'esercizio finanziario 1946-47 (mese di giugno).


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:5. finanza e contabilità
Capitolo:5.3 norme finanziarie e di bilancio
Data:19/01/1967
Numero:2


Sommario
Art. 1.      Le entrate ordinarie e straordinarie della Regione siciliana, accertate nell'anno finanziario 1946-47 (mese di giugno), per la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite, quali [...]
Art. 2.      Le spese ordinarie e straordinarie della Regione siciliana, accertate nell'anno finanziario 1946-47 (mese di giugno), per la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite, quali [...]
Art. 3.      Il riassunto generale dei risultati dell'entrate e delle spese di competenza dell'anno finanziario 1946-47 (mese di giugno), rimane così stabilito:
Art. 4.      I residui attivi alla chiusura dell'anno finanziario 1946-47 sono stabiliti, come da conto consuntivo del bilancio, nelle seguenti somme:
Art. 5.      I residui passivi alla chiusura dell'anno finanziario 1946-47, sono stabiliti, come da conto consuntivo del bilancio, nelle seguenti somme:
Art. 6.      E' accertato nella somma di L. 522.632.000 l'avanzo finanziario della Regione siciliana alla fine dell'anno finanziario 1946-47, come risulta dai seguenti dati:
Art. 7.      La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.


§ 5.3.97 - L.R. 19 gennaio 1967, n. 2.

Rendiconto generale dell'Amministrazione della Regione siciliana per l'esercizio finanziario 1946-47 (mese di giugno).

(G.U.R. 28 gennaio 1967, n. 4).

 

Art. 1.

     Le entrate ordinarie e straordinarie della Regione siciliana, accertate nell'anno finanziario 1946-47 (mese di giugno), per la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo del bilancio, in L. 1.370.945.000, 0 delle quali furono riscosse L. 0 e rimasero da riscuotere L. 1.370.945.000,0.

 

     Art. 2.

     Le spese ordinarie e straordinarie della Regione siciliana, accertate nell'anno finanziario 1946-47 (mese di giugno), per la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo del bilancio in L. 848.313.000,0 delle quali furono pagate L. 0 e rimasero da pagare L. 848.313.000,0.

 

     Art. 3.

     Il riassunto generale dei risultati dell'entrate e delle spese di competenza dell'anno finanziario 1946-47 (mese di giugno), rimane così stabilito:

     Entrate e spese effettive

     Entrata L. 1.370.945.000,0

     Spesa L. 848.313.000,0

     Avanzo effettivo L. + 522.632.000,0

     Movimento di capitali

     Entrata L. 0

     Spesa L. 0

     Riepilogo generale

     Entrata L. 1.370.945.000,0

     Spesa L. 848.313.000,0

     Avanzo finale L.+ 522.632.000,0

 

     Art. 4.

     I residui attivi alla chiusura dell'anno finanziario 1946-47 sono stabiliti, come da conto consuntivo del bilancio, nelle seguenti somme:

     Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza propria dell'anno finanziario 1946-47 (art. 1) - L. 1.370.945.000,0.

     Somme riscosse e non versate alla Cassa Regionale (colonna S del riassunto generale) - L. 0.

     Residui attivi al 30 giugno 1947 - L. 1.370.945.000,0

 

     Art. 5.

     I residui passivi alla chiusura dell'anno finanziario 1946-47, sono stabiliti, come da conto consuntivo del bilancio, nelle seguenti somme:

     Somme rimaste da pagare sulle spese accertate per la competenza propria dell'anno finanziario 1946-47 (art. 2) - L. 843.313.000,0

     Residui passivi al 30 giugno 1947 - L. 843.313.000,0

 

     Art. 6.

     E' accertato nella somma di L. 522.632.000 l'avanzo finanziario della Regione siciliana alla fine dell'anno finanziario 1946-47, come risulta dai seguenti dati:

     Attività

     Entrate dell'anno finanziario 1946-47 (mese di giugno) - L. 1.370.945.000,0

     Passività

     Spese dell'anno finanziario 1946-47 (mese di giugno) - L. 848.313.000,0

     Avanzo finanziario al 30 giugno 1947 - L. 522.632.000,0

 

     Art. 7.

     La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

     E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.