§ 5.1.67 - L.R. 22 agosto 1952, n. 49.
Agevolazioni tributarie per le anticipazioni ed i finanziamenti in genere in correlazione con operazioni di cessione o di costituzione in pegno di crediti.


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:5. finanza e contabilità
Capitolo:5.1 imposte e tributi
Data:22/08/1952
Numero:49


Sommario
Art. 1.      Sono concesse fino al 30 giugno 1954 le agevolazioni tributarie per anticipazioni e finanziamenti in genere in correlazione con operazioni di cessione o di costituzione in pegno di crediti, di [...]
Art. 2.      La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.


§ 5.1.67 - L.R. 22 agosto 1952, n. 49.

Agevolazioni tributarie per le anticipazioni ed i finanziamenti in genere in correlazione con operazioni di cessione o di costituzione in pegno di crediti.

(G.U.R. 23 agosto 1952, n. 48).

 

Art. 1.

     Sono concesse fino al 30 giugno 1954 le agevolazioni tributarie per anticipazioni e finanziamenti in genere in correlazione con operazioni di cessione o di costituzione in pegno di crediti, di cui alla legge regionale 29 dicembre 1947, n. 16.

     Le agevolazioni previste nel comma precedente competono, semprechè si tratti di operazioni effettuate nel territorio della Regione siciliana, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, e connesse a crediti derivanti da attività svolte nel territorio della Regione.

 

     Art. 2.

     La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

     E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.