Settore: | Codici regionali |
Regione: | Sicilia |
Materia: | 5. finanza e contabilità |
Capitolo: | 5.1 imposte e tributi |
Data: | 22/08/1952 |
Numero: | 49 |
Sommario |
Art. 1. Sono concesse fino al 30 giugno 1954 le agevolazioni tributarie per anticipazioni e finanziamenti in genere in correlazione con operazioni di cessione o di costituzione in pegno di crediti, di [...] |
Art. 2. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana. |
§ 5.1.67 - L.R. 22 agosto 1952, n. 49.
Agevolazioni tributarie per le anticipazioni ed i finanziamenti in genere in correlazione con operazioni di cessione o di costituzione in pegno di crediti.
(G.U.R. 23 agosto 1952, n. 48).
Sono concesse fino al 30 giugno 1954 le agevolazioni tributarie per anticipazioni e finanziamenti in genere in correlazione con operazioni di cessione o di costituzione in pegno di crediti, di cui alla
Le agevolazioni previste nel comma precedente competono, semprechè si tratti di operazioni effettuate nel territorio della Regione siciliana, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, e connesse a crediti derivanti da attività svolte nel territorio della Regione.
La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.