§ 4.8.49 - L.R. 11 aprile 1981, n. 64.
Integrazione delle provvidenze previste dalla L.R. 9 agosto 1979, n. 186, in favore dei Comuni delle province di Messina e di Enna colpiti dai sismi [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:4. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:4.8 calamità naturali
Data:11/04/1981
Numero:64


Sommario
Art. 1.      (Omissis)
Art. 2.      Il contributo per la ricostruzione e la riparazione della prima unità immobiliare abitativa per ciascun nucleo familiare è concesso anche se questo, per qualsiasi causa, non era residente al [...]
Art. 3.      Il contributo sulla spesa occorrente per la riparazione e la ricostruzione dei fabbricati di proprietà privata di cui alla presente legge ed alla L.R. 9 agosto 1979, n. 186, è determinato sulla [...]
Art. 4.      Nel Comune di Tusa le domande dirette ad ottenere la concessione dei benefici previsti dall'art. 5 della L.R. 18 agosto 1978, n. 38, dovranno essere presentate entro il termine perentorio di [...]
Art. 5.      All'onere derivante dall'applicazione della presente legge e ricadente nell'esercizio finanziario in corso si provvede con la riduzione di pari importo dello stanziamento del cap. 21160 del [...]
Art. 6.      Le somme di cui all'art. 1 della presente legge sono destinate quanto a lire 11.000 milioni ai Comuni della provincia di Messina e quanto a lire 4.000 milioni ai Comuni della provincia di Enna.


§ 4.8.49 - L.R. 11 aprile 1981, n. 64.

Integrazione delle provvidenze previste dalla L.R. 9 agosto 1979, n. 186, in favore dei Comuni delle province di Messina e di Enna colpiti dai sismi del 1967, 1977 e 1978.

(G.U.R. 18 aprile 1981, n. 19).

 

Art. 1.

     (Omissis) [1].

 

     Art. 2.

     Il contributo per la ricostruzione e la riparazione della prima unità immobiliare abitativa per ciascun nucleo familiare è concesso anche se questo, per qualsiasi causa, non era residente al tempo del terremoto nell'immobile distrutto o danneggiato.

     Le provvidenze della presente legge e della L.R. 9 agosto 1979, n. 186, includono la ricostruzione e la riparazione dell'immobile destinato ad attività produttive e commerciali.

 

     Art. 3.

     Il contributo sulla spesa occorrente per la riparazione e la ricostruzione dei fabbricati di proprietà privata di cui alla presente legge ed alla L.R. 9 agosto 1979, n. 186, è determinato sulla base dei costi, applicati dall'I.A.C.P. di Messina per gli interventi di edilizia residenziale pubblica, correnti al momento della concessione del contributo medesimo e comunque non eccedenti quelli praticati al tempo dell'esecuzione dei lavori di ripristino se antecedente.

 

     Art. 4.

     Nel Comune di Tusa le domande dirette ad ottenere la concessione dei benefici previsti dall'art. 5 della L.R. 18 agosto 1978, n. 38, dovranno essere presentate entro il termine perentorio di venti giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

     I progetti ed i preventivi di spesa debbono essere presentati entro sessanta giorni dalla scadenza del termine previsto dal comma precedente.

 

     Art. 5.

     All'onere derivante dall'applicazione della presente legge e ricadente nell'esercizio finanziario in corso si provvede con la riduzione di pari importo dello stanziamento del cap. 21160 del bilancio della Regione per l'anno finanziario medesimo.

     Gli oneri a carico dell'esercizio successivo trovano riscontro nel bilancio pluriennale della Regione, elemento di programma 06.02.02.03: «Finanziamento nuovi interventi legislativi non compresi negli altri elementi di programma» (Fondi ordinari - Spese in conto capitale), mediante riduzione di pari importo delle relative disponibilità.

 

     Art. 6.

     Le somme di cui all'art. 1 della presente legge sono destinate quanto a lire 11.000 milioni ai Comuni della provincia di Messina e quanto a lire 4.000 milioni ai Comuni della provincia di Enna.

 

 


[1] Modifica art. 11 della L.R. 9 agosto 1979, n. 186.