§ 4.8.31 - L.R. 18 marzo 1977, n. 11.
Provvedimenti per i sinistrati della città di Agrigento a seguito dell'evento calamitoso del 19 luglio 1966.


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:4. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:4.8 calamità naturali
Data:18/03/1977
Numero:11


Sommario
Art. 1.      I proprietari delle unità immobiliari comprese nel perimetro del rione Addolorata della città di Agrigento, soggetto a trasferimento ai sensi della L. 5 giugno 1974, n. 283, nonché i proprietari [...]
Art. 2.      Le aree di impianto degli edifici di cui all'art. 1 sono escluse dalla cessione di cui all'articolo medesimo e fanno parte del patrimonio indisponibile della Regione.
Art. 3.      A coloro che, esercitando la facoltà di scelta prevista dalla lett. b dell'art. 6 della L. 5 giugno 1974, n. 283, ottengono la cessione gratuita degli alloggi e dei locali indicati all'art. 1 [...]
Art. 4.      Ai fini dell'applicazione dell'art. 1 della presente legge, la facoltà di scelta, prevista dall'art. 6, penultimo comma, della L. 5 giugno 1974, n. 283, va esercitata, a pena di decadenza, [...]
Art. 5.      I contratti di locazione degli alloggi e degli altri locali indicati all'art. 1 della presente legge, assegnati ai proprietari che abbiano optato per il contributo previsto dall'art. 7 della L. [...]
Art. 6.      Ai fini dell'applicazione della presente legge sono estesi i benefici fiscali previsti dall'art. 14 della L. 5 giugno 1974, n. 283.
Art. 7.      All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, previsto in lire 60 milioni, si farà fronte con parte delle disponibilità del capitolo 51601 del bilancio della Regione siciliana per [...]


§ 4.8.31 - L.R. 18 marzo 1977, n. 11.

Provvedimenti per i sinistrati della città di Agrigento a seguito dell'evento calamitoso del 19 luglio 1966.

(G.U.R. 23 marzo 1977, n. 12).

 

Art. 1.

     I proprietari delle unità immobiliari comprese nel perimetro del rione Addolorata della città di Agrigento, soggetto a trasferimento ai sensi della L. 5 giugno 1974, n. 283, nonché i proprietari delle unità immobiliari della stessa città distrutte o dichiarate inagibili in dipendenza del movimento franoso del 19 luglio 1966, possono conseguire, ai fini dell'applicazione dell'art. 6, lett. b, della citata L. 5 giugno 1974, n. 283, la cessione gratuita dell'alloggio o del locale ai medesimi assegnato, costruiti con fondi regionali.

     Il diritto di cui al comma precedente viene esteso a coloro che abbiano avuto l'alloggio assegnato dalla commissione comunale di cui all'art. 28 della L.R. 2 agosto 1954, n. 32 e successive modifiche ed integrazioni [1].

     Il diritto di cui ai commi precedenti viene esteso a coloro che abbiano avuto assegnato l'alloggio dalla commissione di cui all'art. 3 della L.R. 29 luglio 1966, n. 21 [2].

 

     Art. 2.

     Le aree di impianto degli edifici di cui all'art. 1 sono escluse dalla cessione di cui all'articolo medesimo e fanno parte del patrimonio indisponibile della Regione.

     Gli assegnatari divenuti proprietari in forza della presente legge, in caso di demolizione per qualsiasi causa, possono ricostruire gli alloggi e i locali annessi per volumi eguali o inferiori a quelli preesistenti e nel rispetto, in ogni caso, di tutte le altre disposizioni urbanistiche vigenti.

 

     Art. 3.

     A coloro che, esercitando la facoltà di scelta prevista dalla lett. b dell'art. 6 della L. 5 giugno 1974, n. 283, ottengono la cessione gratuita degli alloggi e dei locali indicati all'art. 1 della presente legge, sono restituiti i canoni di affitto versati dal giorno di entrata in possesso sino a quello del trasferimento in proprietà delle unità stesse.

 

     Art. 4.

     Ai fini dell'applicazione dell'art. 1 della presente legge, la facoltà di scelta, prevista dall'art. 6, penultimo comma, della L. 5 giugno 1974, n. 283, va esercitata, a pena di decadenza, rispettivamente entro lo stesso termine ivi indicato nell'ipotesi di cui al primo comma del citato art. 6, ed entro quattro mesi dall'entrata in vigore della presente legge nell'ipotesi di cui al terzo comma dello stesso art. 6.

     La dichiarazione di scelta va fatta con le stesse modalità indicate dall'art. 6, penultimo comma, della L. 5 giugno 1974, n. 283, ed è irrevocabile.

     Negli stessi termini indicati al primo comma gli interessati debbono richiedere la cessione in proprietà, con apposita domanda scritta, da presentarsi all'ente gestore degli alloggi e dei locali, il quale entro i successivi venti giorni la trasmette all'Assessorato regionale per i lavori pubblici.

     Sulla base delle domande, l'Assessorato per i lavori pubblici, accertato che il richiedente non ha fruito dei benefici previsti dall'art. 6 della L. 5 giugno 1974, n. 283, dispone la cessione, previa delibera della Giunta regionale.

     La Giunta regionale, entro quindici giorni dalla data di deliberazione, invia la delibera di cui al comma precedente e le rispettive domande degli aventi diritto alla intendenza di finanza di Agrigento che provvederà alla stipula del contratto di cessione [3].

 

     Art. 5.

     I contratti di locazione degli alloggi e degli altri locali indicati all'art. 1 della presente legge, assegnati ai proprietari che abbiano optato per il contributo previsto dall'art. 7 della L. 5 giugno 1974, n. 283, sono risolti di diritto alla data di dichiarazione di abitabilità degli immobili ricostruiti o riparati con il contributo dello Stato.

     Gli alloggi e gli altri locali resi disponibili in applicazione del comma precedente, saranno assegnati a norma del D.P.R. 30 dicembre 1972, n. 1035, e successive aggiunte e modificazioni.

 

     Art. 6.

     Ai fini dell'applicazione della presente legge sono estesi i benefici fiscali previsti dall'art. 14 della L. 5 giugno 1974, n. 283.

 

     Art. 7.

     All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, previsto in lire 60 milioni, si farà fronte con parte delle disponibilità del capitolo 51601 del bilancio della Regione siciliana per l'anno finanziario 1977.

 

 


[1] Comma aggiunto dall'art. 1 L.R. 28 dicembre 1979, n. 260.

[2] Comma aggiunto dall'art. 1 L.R. 22 dicembre 1980, n. 141.

[3] Comma aggiunto dall'art. 3 L.R. 28 dicembre 1979, n. 260.