Settore: | Codici regionali |
Regione: | Sicilia |
Materia: | 4. assetto e utilizzazione del territorio |
Capitolo: | 4.8 calamità naturali |
Data: | 18/03/1977 |
Numero: | 11 |
Sommario |
Art. 1. I proprietari delle unità immobiliari comprese nel perimetro del rione Addolorata della città di Agrigento, soggetto a trasferimento ai sensi della L. 5 giugno 1974, n. 283, nonché i proprietari [...] |
Art. 2. Le aree di impianto degli edifici di cui all'art. 1 sono escluse dalla cessione di cui all'articolo medesimo e fanno parte del patrimonio indisponibile della Regione. |
Art. 3. A coloro che, esercitando la facoltà di scelta prevista dalla lett. b dell'art. 6 della L. 5 giugno 1974, n. 283, ottengono la cessione gratuita degli alloggi e dei locali indicati all'art. 1 [...] |
Art. 4. Ai fini dell'applicazione dell'art. 1 della presente legge, la facoltà di scelta, prevista dall'art. 6, penultimo comma, della L. 5 giugno 1974, n. 283, va esercitata, a pena di decadenza, [...] |
Art. 5. I contratti di locazione degli alloggi e degli altri locali indicati all'art. 1 della presente legge, assegnati ai proprietari che abbiano optato per il contributo previsto dall'art. 7 della L. [...] |
Art. 6. Ai fini dell'applicazione della presente legge sono estesi i benefici fiscali previsti dall'art. 14 della L. 5 giugno 1974, n. 283. |
Art. 7. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, previsto in lire 60 milioni, si farà fronte con parte delle disponibilità del capitolo 51601 del bilancio della Regione siciliana per [...] |
§ 4.8.31 - L.R. 18 marzo 1977, n. 11.
Provvedimenti per i sinistrati della città di Agrigento a seguito dell'evento calamitoso del 19 luglio 1966.
(G.U.R. 23 marzo 1977, n. 12).
I proprietari delle unità immobiliari comprese nel perimetro del rione Addolorata della città di Agrigento, soggetto a trasferimento ai sensi della
Il diritto di cui al comma precedente viene esteso a coloro che abbiano avuto l'alloggio assegnato dalla commissione comunale di cui all'art. 28 della
Il diritto di cui ai commi precedenti viene esteso a coloro che abbiano avuto assegnato l'alloggio dalla commissione di cui all'art. 3 della
Le aree di impianto degli edifici di cui all'art. 1 sono escluse dalla cessione di cui all'articolo medesimo e fanno parte del patrimonio indisponibile della Regione.
Gli assegnatari divenuti proprietari in forza della presente legge, in caso di demolizione per qualsiasi causa, possono ricostruire gli alloggi e i locali annessi per volumi eguali o inferiori a quelli preesistenti e nel rispetto, in ogni caso, di tutte le altre disposizioni urbanistiche vigenti.
A coloro che, esercitando la facoltà di scelta prevista dalla lett. b dell'art. 6 della
Ai fini dell'applicazione dell'art. 1 della presente legge, la facoltà di scelta, prevista dall'art. 6, penultimo comma, della
La dichiarazione di scelta va fatta con le stesse modalità indicate dall'art. 6, penultimo comma, della
Negli stessi termini indicati al primo comma gli interessati debbono richiedere la cessione in proprietà, con apposita domanda scritta, da presentarsi all'ente gestore degli alloggi e dei locali, il quale entro i successivi venti giorni la trasmette all'Assessorato regionale per i lavori pubblici.
Sulla base delle domande, l'Assessorato per i lavori pubblici, accertato che il richiedente non ha fruito dei benefici previsti dall'art. 6 della
La Giunta regionale, entro quindici giorni dalla data di deliberazione, invia la delibera di cui al comma precedente e le rispettive domande degli aventi diritto alla intendenza di finanza di Agrigento che provvederà alla stipula del contratto di cessione [3].
I contratti di locazione degli alloggi e degli altri locali indicati all'art. 1 della presente legge, assegnati ai proprietari che abbiano optato per il contributo previsto dall'art. 7 della
Gli alloggi e gli altri locali resi disponibili in applicazione del comma precedente, saranno assegnati a norma del
Ai fini dell'applicazione della presente legge sono estesi i benefici fiscali previsti dall'art. 14 della
All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, previsto in lire 60 milioni, si farà fronte con parte delle disponibilità del capitolo 51601 del bilancio della Regione siciliana per l'anno finanziario 1977.
[1] Comma aggiunto dall'art. 1
[2] Comma aggiunto dall'art. 1
[3] Comma aggiunto dall'art. 3