Settore: | Codici regionali |
Regione: | Sicilia |
Materia: | 4. assetto e utilizzazione del territorio |
Capitolo: | 4.5 ambiente |
Data: | 10/08/1995 |
Numero: | 58 |
Sommario |
Art. 1. Piano di risanamento delle acque. |
Art. 2. Trasporto dei reflui non tossici. |
Art. 3. 1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana. |
§ 4.5.69 - L.R. 10 agosto 1995, n. 58.
Disposizioni urgenti in materia di adeguamento delle pubbliche fognature.
(G.U.R. n. 41 del 10 agosto 1995).
Art. 1. Piano di risanamento delle acque.
1. Entro trecentossessanta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge, la Regione provvede all'aggiornamento del piano regionale di risanamento delle acque e alla successiva emanazione della disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli scarichi degli insediamenti civili che non recapitano in pubbliche fognature, così come previsto dal secondo comma dell'articolo 14 della
2. [1].
3. I comuni non ancora dotati di impianti di depurazione o dotati di impianti insufficienti, nonché quelli dotati di impianti in esercizio che debbano ancora adeguarsi alle prescrizioni della
4. Le norme regionali in contrasto con le disposizioni di cui ai precedenti commi del presente articolo sono abrogate.
5. [2].
Art. 2. Trasporto dei reflui non tossici.
1. Con le stesse modalità di cui al titolo IV della
1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
[1] Aggiunge un comma all'art. 6 della
[2] Integra l'art. 12, terzo comma, della