§ 4.5.2 - L.R. 4 agosto 1980, n. 78.
Modifiche ed integrazioni alla L.R. 18 giugno 1977, n. 39, riguardante norme per la tutela dell'ambiente e per la lotta contro l'inquinamento.


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:4. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:4.5 ambiente
Data:04/08/1980
Numero:78


Sommario
Art. 1.      Per le finalità previste dalla L.R. 18 giugno 1977, n. 39, e successive modifiche ed integrazioni, è istituito nei ruoli organici dell'Amministrazione regionale il ruolo tecnico per la tutela [...]
Art. 2.      I dirigenti tecnici di cui alla tabella allegata alla presente legge sono assunti mediante concorso pubblico per titoli ed esami, da bandirsi entro due mesi dalla data di entrata in vigore della [...]
Art. 3.      (Omissis)
Art. 4.      Nelle more dell'espletamento dei concorsi di cui all'art. 2 e sino al conseguimento della nomina in ruolo di cui all'art. 3 l'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente è autorizzato ad [...]
Art. 5.      Per le finalità della presente legge il personale di cui alla L. 1 giugno 1977, n. 285, in servizio presso l'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente, può essere comandato in [...]
Art. 6.      Per l'espletamento delle funzioni dei laboratori provinciali di igiene e profilassi, previste dalla L. 10 maggio 1976, n. 319, e dalla L.R. 18 giugno 1977, n. 39, nonché per l'assistenza tecnica [...]
Art. 7.      (Omissis)
Art. 8.      (Omissis)
Art. 13.     
Art. 14.      (Omissis)
Art. 15.      (Omissis)
Art. 16.     
Art. 17.      (Omissis)
Art. 18.      Fermo restando l'obbligo di cui all'art. 20 della L. 13 luglio 1966, n. 615, di limitare le emissioni inquinanti entro i più ristretti limiti che il progresso della tecnica consente, le [...]
Art. 19.      La Regione è autorizzata ad erogare alle Amministrazioni provinciali, per le finalità previste dall'art. 12 della L.R. 18 giugno 1977, n. 39, un contributo straordinario di lire 2.000 milioni [...]
Art. 20.      Le somme relative ai contributi previsti dalla L.R. 18 giugno 1977, n. 39 e quelle relative alla L.R. 10 agosto 1978, n. 34, saranno versate con le modalità di cui all'art. 35 della L.R. 2 [...]
Art. 21.      L'art. 22 della L.R. 18 giugno 1977, n. 39 è soppresso.
Art. 22.     
Art. 23.      Il Governo regionale è autorizzato a pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana il testo coordinato della L.R. 18 giugno 1977, n. 39, della L.R. 10 aprile 1978, n. 2 e delle [...]
Art. 24.      Il termine di due mesi di cui al primo comma dell'art. 2 della L. 24 dicembre 1979, n. 650, per la presentazione del programma di adeguamento, ove prescritto, alla tab. C della L. 10 maggio [...]
Art. 25.      (Omissis)
Art. 26.      Il primo comma dell'art. 25 della L. 24 dicembre 1979, n. 650, è così modificato:
Art. 27.      (Omissis)
Art. 28.      Nelle more della ristrutturazione degli uffici e dei servizi degli enti locali territoriali, per l'attuazione della L.R. 18 giugno 1977, n. 39 e della presente legge, gli enti locali stessi, in [...]
Art. 29.      Per l'attuazione delle finalità della presente legge è autorizzata, a carico del bilancio della Regione per l'anno finanziario in corso, la spesa complessiva di lire 7.270 milioni così ripartita:


§ 4.5.2 - L.R. 4 agosto 1980, n. 78.

Modifiche ed integrazioni alla L.R. 18 giugno 1977, n. 39, riguardante norme per la tutela dell'ambiente e per la lotta contro l'inquinamento.

(G.U.R. 9 agosto 1980, n. 36).

 

Art. 1.

     Per le finalità previste dalla L.R. 18 giugno 1977, n. 39, e successive modifiche ed integrazioni, è istituito nei ruoli organici dell'Amministrazione regionale il ruolo tecnico per la tutela dell'ambiente in conformità della tabella annessa alla presente legge.

 

     Art. 2.

     I dirigenti tecnici di cui alla tabella allegata alla presente legge sono assunti mediante concorso pubblico per titoli ed esami, da bandirsi entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, al quale sono ammessi a partecipare i laureati nelle rispettive discipline, e, in quanto richiesto, abilitati all'esercizio della relativa professione [1].

     Gli assistenti tecnici periti chimici sono assunti mediante concorso pubblico per esami, al quale sono ammessi i periti chimici diplomati negli istituti tecnici industriali.

 

     Art. 3.

     (Omissis) [2].

 

     Art. 4.

     Nelle more dell'espletamento dei concorsi di cui all'art. 2 e sino al conseguimento della nomina in ruolo di cui all'art. 3 l'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente è autorizzato ad assumere mediante contratto di diritto privato: numero due dirigenti tecnici chimici, numero due dirigenti tecnici medico-igienisti, numero due dirigenti tecnici ingegneri- idraulici, numero due dirigenti tecnici ingegneri-sanitari, numero due dirigenti tecnici geochimici, numero uno dirigente tecnico biologo esperto in biologia marina, numero uno dirigente tecnico geologo, numero uno dirigente tecnico biologo [3].

     Il contratto avrà la durata di un biennio e non potrà essere rinnovato [3].

     Al personale di cui al primo comma, che è tenuto ad osservare gli obblighi di servizio del personale di ruolo, è attribuito il trattamento economico corrispondente a quello della qualifica di dirigente tecnico, classe di stipendio con nove anni di servizio più cinque aumenti periodici.

     Le assunzioni di cui al presente articolo sono disposte dall'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente, previa delibera della Giunta regionale, sentito il Comitato regionale per la tutela dell'ambiente, esclusivamente tra tecnici in possesso dei requisiti previsti dal precedente art. 2, con almeno tre anni di attività professionale o scientifica segnalati dalle tre Università siciliane.

     A tale fine i presidi delle facoltà interessate segnaleranno, su proposta dei relativi direttori di istituto, tre nominativi per ciascuna delle qualifiche indicate nel primo comma, sentiti i rispettivi consigli di facoltà.

     In ogni caso il servizio prestato in dipendenza del contratto di cui al presente articolo non costituisce titolo per eventuale partecipazione a pubblico concorso presso l'Amministrazione regionale.

 

     Art. 5.

     Per le finalità della presente legge il personale di cui alla L. 1 giugno 1977, n. 285, in servizio presso l'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente, può essere comandato in missione fuori dell'ordinaria sede di servizio.

     L'indennità di trasferta sarà corrisposta in misura analoga a quella prevista per i dipendenti dell'Amministrazione regionale con qualifica corrispondente.

     La relativa spesa graverà per l'anno 1980 sul capitolo 44006 del bilancio della Regione per l'anno medesimo.

 

     Art. 6.

     Per l'espletamento delle funzioni dei laboratori provinciali di igiene e profilassi, previste dalla L. 10 maggio 1976, n. 319, e dalla L.R. 18 giugno 1977, n. 39, nonché per l'assistenza tecnica alle Commissioni provinciali previste dall'art. 16 della citata L.R. n. 39, le Province di Caltanissetta, Messina, Siracusa e Ragusa sono autorizzate ad assumere, con contratto di diritto privato di durata non superiore ad un triennio, personale tecnico in possesso di qualifica corrispondente a quelle previste dalla tabella annessa alla presente legge.

     Ciascuna delle Province, di cui al precedente comma, potrà assumere al massimo tre unità con qualifiche previste nella predetta tabella e scelte a secondo delle particolari esigenze da soddisfare.

     Il trattamento economico delle unità assunte verrà stabilito dall'Assessore regionale per gli enti locali, di concerto con quelli per il territorio e l'ambiente e per il bilancio e le finanze, e posto a carico del bilancio della Regione, che assegnerà le somme relative alle Amministrazioni provinciali.

 

     Art. 7.

     (Omissis) [4].

 

     Art. 8.

     (Omissis) [5].

 

     Artt. 9. - 12.

     (Omissis) [6].

 

     Art. 13.

     [Al primo comma dell'art. 10 della legge regionale 18 giugno 1977, n. 39, sono aggiunti i seguenti commi:

     (Omissis)] [7].

 

     Art. 14.

     (Omissis) [7].

 

     Art. 15.

     (Omissis) [8].

 

     Art. 16.

     [Dopo il primo comma dell'art. 12 della legge regionale 18 giugno 1977, n. 39, è aggiunto il seguente secondo comma:

     (Omissis)] [7].

 

     Art. 17.

     (Omissis) [1]0.

 

     Art. 18.

     Fermo restando l'obbligo di cui all'art. 20 della L. 13 luglio 1966, n. 615, di limitare le emissioni inquinanti entro i più ristretti limiti che il progresso della tecnica consente, le Commissioni provinciali di cui all'art. 16 della L.R. 18 giugno 1977, n. 39, provvedono a fissare i limiti di emissione ai sensi del D.P.R. n. 322 del 15 aprile 1971.

 

     Art. 19.

     La Regione è autorizzata ad erogare alle Amministrazioni provinciali, per le finalità previste dall'art. 12 della L.R. 18 giugno 1977, n. 39, un contributo straordinario di lire 2.000 milioni per il solo esercizio finanziario 1980, in aggiunta agli stanziamenti annuali fissati nel citato art. 12.

 

     Art. 20.

     Le somme relative ai contributi previsti dalla L.R. 18 giugno 1977, n. 39 e quelle relative alla L.R. 10 agosto 1978, n. 34, saranno versate con le modalità di cui all'art. 35 della L.R. 2 gennaio 1979, n. 1, alle Province, Comuni, consorzi di Comuni e consorzi misti, i quali provvederanno direttamente all'acquisto delle apparecchiature ed alla realizzazione delle opere.

     Dette somme dovranno essere tenute distinte da altre somme versate dalla Regione agli enti di cui sopra.

 

     Art. 21.

     L'art. 22 della L.R. 18 giugno 1977, n. 39 è soppresso.

 

     Art. 22.

     [Nel primo comma dell'art. 8, nel secondo comma dell'art. 10, nel secondo comma dell'art. 11, nel secondo comma dell'art. 12, nel primo comma dell'art. 18, nell'art. 20 della legge regionale 18 giugno 1977, n. 39, le parole «Presidente della Regione» sono sostituite con le parole:

     (Omissis)] [7].

 

     Art. 23.

     Il Governo regionale è autorizzato a pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana il testo coordinato della L.R. 18 giugno 1977, n. 39, della L.R. 10 aprile 1978, n. 2 e delle modifiche ed integrazioni introdotte con la presente legge.

 

     Art. 24.

     Il termine di due mesi di cui al primo comma dell'art. 2 della L. 24 dicembre 1979, n. 650, per la presentazione del programma di adeguamento, ove prescritto, alla tab. C della L. 10 maggio 1976, n. 319, è prorogato, per le cantine vinicole, al 31 ottobre 1980 e, per i frantoi oleari, al 28 febbraio 1981.

     L'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente autorizza l'attuazione del programma di cui al comma precedente, ai sensi e per gli effetti del citato art. 2 della legge n. 650 del 1979, entro tre mesi dalla data di presentazione.

     Il termine previsto al terzo comma dell'art. 2 della L. 24 dicembre 1979, n. 650, è prorogato al 1° settembre 1982 per i frantoi oleari, mentre rimane ferma la data del 1° settembre 1981 per le cantine vinicole.

 

     Art. 25.

     (Omissis) [1]2.

 

     Art. 26.

     Il primo comma dell'art. 25 della L. 24 dicembre 1979, n. 650, è così modificato:

     «La definizione dei ruoli nominativi di cui all'art. 17 della L. 10 maggio 1976, n. 319 dovrà essere completata entro il 31 dicembre 1981».

 

     Art. 27.

     (Omissis) [7].

 

     Art. 28.

     Nelle more della ristrutturazione degli uffici e dei servizi degli enti locali territoriali, per l'attuazione della L.R. 18 giugno 1977, n. 39 e della presente legge, gli enti locali stessi, in deroga alle vigenti disposizioni statali, sono autorizzati ad assumere il relativo personale secondo le seguenti indicazioni:

     - nei comuni compresi in zone ad alta concentrazione industriale: due posti di vigile ecologico, un posto di chimico industriale, medico igienista, biologo, analista chimico;

     - nei comuni dotati di depuratori di acque reflue: tre posti di conduttori di impianti, un posto di ingegnere idraulico, biologo, perito chimico.

     L'onere relativo per il pagamento degli emolumenti spettanti al personale di cui al presente articolo graverà sul bilancio della Regione sulla base di specifiche richieste dei comuni che hanno proceduto alle relative assunzioni.

 

     Art. 29.

     Per l'attuazione delle finalità della presente legge è autorizzata, a carico del bilancio della Regione per l'anno finanziario in corso, la spesa complessiva di lire 7.270 milioni così ripartita:

     (Omissis).

     All'onere di lire 7.270 milioni derivante dall'applicazione della presente legge e ricadente nell'anno finanziario in corso si provvede con parte delle disponibilità del cap. 60751 del bilancio della Regione per l'anno finanziario medesimo.

     Gli oneri a carico degli esercizi finanziari successivi saranno determinati con la legge di bilancio e trovano riscontro nel bilancio pluriennale della Regione, elemento di programma 04.04.02.02.: «Rilevamento e controllo dell'inquinamento. Attività di difesa».

 

 

                             TABELLA

 

Dirigente tecnico metereologo                                    1

Dirigente tecnico oceanografo                                    1

Dirigente tecnico speleologo                                     1

Dirigente tecnico biologo-marino                                 1

Dirigente tecnico chimico                                        3

Dirigente tecnico ingegnere idraulico                            3

Dirigente tecnico ingegnere sanitario                            3

Dirigente tecnico geochimico [1]3                                3

Dirigente tecnico geologo                                        3

Dirigente tecnico biologo                                        3

Dirigente tecnico medico igienista                               3

Dirigente programmatore                                          1

Dirigente tecnico zoologo [1]4                                   1

Dirigente tecnico botanico [1]4                                  1

Dirigente tecnico ecologo [1]4                                   1

Assistente tecnico perito chimico                                3

Agente tecnico operatore meccanografico                          3

Agente tecnico specializzato fotografo                           5

 

 


[1] Comma così modificato con art. 2 L.R. 30 dicembre 1980, n. 161.

[2] Articolo abrogato con art. 5 L.R. 21 agosto 1984, n. 67.

[3] Comma così sostituito con art. 7 L.R. 19 giugno 1982, n. 57.

[3] Comma così sostituito con art. 7 L.R. 19 giugno 1982, n. 57.

[4] Modifica art. 3 L.R. 18 giugno 1977, n. 39.

[5] Modifica art. 4 L.R. 18 giugno 1977, n. 39.

[6] Gli artt. 9 - 12 sostituiscono, rispettivamente, gli artt. 6, 7, 8, 9 L.R. 18 giugno 1977, n. 39.

[7] Articolo abrogato con art. 56 L.R. 15 maggio 1986, n. 27.

[7] Articolo abrogato con art. 56 L.R. 15 maggio 1986, n. 27.

[8] Modifica art. 11 L.R. 18 giugno 1977, n. 39.

[7] Articolo abrogato con art. 56 L.R. 15 maggio 1986, n. 27.

[1]10 Sostituisce art. 16 L.R. 18 giugno 1977, n. 39.

[7] Articolo abrogato con art. 56 L.R. 15 maggio 1986, n. 27.

[1]12 Articolo abrogato con art. 13 L.R. 29 dicembre 1981, n. 181.

[7] Articolo abrogato con art. 56 L.R. 15 maggio 1986, n. 27.

[1]13 Dizione così modificata con art. 2 L.R. 30 dicembre 1980, n. 161.

[1]14 Qualifica aggiunta con art. 40 L.R. 6 maggio 1981, n. 98.

[1]14 Qualifica aggiunta con art. 40 L.R. 6 maggio 1981, n. 98.

[1]14 Qualifica aggiunta con art. 40 L.R. 6 maggio 1981, n. 98.