Settore: | Codici regionali |
Regione: | Sicilia |
Materia: | 4. assetto e utilizzazione del territorio |
Capitolo: | 4.4 trasporti |
Data: | 19/08/1999 |
Numero: | 19 |
Sommario |
Art. 1. Corresponsione di contributi. |
Art. 2. Misura e modalità di corresponsione dei contributi. |
Art. 3. Riduzione proporzionale dei contributi. |
Art. 4. Norma finanziaria. |
Art. 5. 1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana. |
§ 4.4.69 - L.R. 19 agosto 1999, n. 19.
Contributi di esercizio alle aziende pubbliche e private, agli enti locali ed ai loro consorzi esercenti autoservizi pubblici locali per il trasporto di persone.
(G.U.R. 23 agosto 1999, n. 40).
Art. 1. Corresponsione di contributi.
1. Nelle more della nuova disciplina degli autoservizi pubblici locali per il trasporto di persone, la Regione provvede alla corresponsione dei contributi di cui agli articoli 4 e seguenti della
Art. 2. Misura e modalità di corresponsione dei contributi.
1. La misura e le modalità di corresponsione dei contributi sono determinate ai sensi dell'articolo 10 della
2. I costi economici standardizzati determinati per l'anno 1997 sono confermati per gli anni 1998 e 1999.
Art. 3. Riduzione proporzionale dei contributi.
1. Il contributo per ciascuna azienda è proporzionalmente ridotto ove l'ammontare complessivo dei contributi spettanti superi lo stanziamento previsto all'articolo 4 della presente legge.
Art. 4. Norma finanziaria.
1. Per le finalità della presente legge è autorizzata la spesa di lire 200.000 milioni per l'esercizio finanziario 1999, cui si provvede mediante utilizzazione dell'accantonamento - capitolo 21257, codice 1004 del bilancio di previsione della Regione siciliana per l'esercizio medesimo.
2. La quota di lire 80.000 milioni dello stanziamento di cui al comma 1 è destinata al saldo dei contributi relativi all'esercizio 1998. La rimanente quota di lire 120.000 milioni è destinata ad acconto dei contributi afferenti l'esercizio 1999.
1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.