§ 4.4.14 - L.R. 30 luglio 1969, n. 31.
Riordinamento tecnico-amministrativo e ripianamento finanziario dell'Azienda Siciliana Trasporti.


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:4. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:4.4 trasporti
Data:30/07/1969
Numero:31


Sommario
Art. 1.      Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, si provvede al riordinamento tecnico-amministrativo dell'Azienda siciliana trasporti ed alla promozione di un piano di coordinamento e [...]
Art. 2.      Per il risanamento della situazione debitoria dell'A.S T. e per il suo potenziamento, è autorizzata, in aggiunta al contributo previsto dall'art. 11 della L.R. 29 luglio 1965, n. 19, la [...]
Art. 3.      (Omissis)
Art. 4.      (Omissis)
Art. 5.      (Omissis)
Art. 6.      (Omissis)
Art. 7.      L'A.S.T. provvede a qualsiasi fabbisogno di personale esclusivamente per pubblico concorso.
Art. 8.      La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.


§ 4.4.14 - L.R. 30 luglio 1969, n. 31.

Riordinamento tecnico-amministrativo e ripianamento finanziario dell'Azienda Siciliana Trasporti.

(G.U.R. 31 luglio 1969, n. 36).

 

Art. 1.

     Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, si provvede al riordinamento tecnico-amministrativo dell'Azienda siciliana trasporti ed alla promozione di un piano di coordinamento e sviluppo.

     Al riordinamento provvede il consiglio di amministrazione dell'A.S.T. sulla base di direttive impartite dall'Assessore per il turismo, comunicazioni e trasporti, approvate dalla Giunta di Governo.

     A tale scopo l'Assessore per il turismo nomina uno speciale comitato tecnico composto di tre membri di cui due indicati rispettivamente dal consiglio di amministrazione dell'A.S.T. e dall'Ispettorato compartimentale della motorizzazione civile.

 

     Art. 2.

     Per il risanamento della situazione debitoria dell'A.S T. e per il suo potenziamento, è autorizzata, in aggiunta al contributo previsto dall'art. 11 della L.R. 29 luglio 1965, n. 19, la concessione all'A.S.T. di:

     1) un contributo straordinario di lire 2.800 milioni per il risanamento della situazione debitoria;

     2) un contributo straordinario di lire 2.700 milioni per la ricostituzione del fondo di ammortamento, la costituzione di un fondo di dotazione e per l'ammodernamento ed il rinnovamento dell'autoparco e degli impianti fissi.

     Della predetta somma, 500.000.000 possono essere destinati alle finalità previste dall'art. 10 della L.R. 29 luglio 1965, n. 19.

     I contributi sono concessi dall'Assessore per il turismo, comunicazioni e trasporti, previo esame della situazione aziendale (bilancio, conto patrimoniale, relazione economica e relazione della Ragioneria generale della Regione).

 

     Art. 3.

     (Omissis) [1].

 

     Art. 4.

     (Omissis) [2].

 

     Art. 5.

     (Omissis) [3].

     In attesa dell'approvazione del bilancio dell'Azienda sono autorizzate anticipazioni quadrimestrali sul contributo previsto dall'art. 11 della L.R. 29 luglio 1965, n. 19 [4].

 

     Art. 6.

     (Omissis) [5].

 

     Art. 7.

     L'A.S.T. provvede a qualsiasi fabbisogno di personale esclusivamente per pubblico concorso.

     Il presidente del consiglio di amministrazione ed il direttore generale dell'A.S.T. sono responsabili delle violazioni della predetta disposizione.

 

     Art. 8.

     La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

 

 


[1] Modifica art. 6 L.R. 13 marzo 1950, n. 22, successivamente abrogato.

[2] Modifica art. 10 L.R. 29 luglio 1965, n. 19.

[3] Comma modificativo art. 11 L.R. 29 luglio 1965, n. 19.

[4] Comma così sostituito con art. 8 L.R. 21 febbraio 1977, n. 7.

[5] Norma finanziaria.