Settore: | Codici regionali |
Regione: | Sicilia |
Materia: | 4. assetto e utilizzazione del territorio |
Capitolo: | 4.3 edilizia |
Data: | 09/08/1988 |
Numero: | 23 |
Sommario |
Art. 1. 1. L'Assessore regionale per i lavori pubblici è autorizzato ad accreditare le somme al fondo di cui all'articolo della legge regionale 25 marzo 1986, n. 15, mediante atti amministrativi e [...] |
Art. 2. 1. I termini di cui all'articolo 7 della legge regionale 25 marzo 1986, n. 15, sono riaperti per i richiedenti ammessi alla concessione del mutuo con la disponibilità finanziaria per l'anno [...] |
Art. 3. 1. All'articolo 7 della legge regionale 25 marzo 1986, n. 15, è aggiunto il seguente comma: |
Art. 4. 1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. |
§ 4.3.101 - L.R. 9 agosto 1988, n. 23.
Norme integrative della legge regionale 25 marzo 1986, n. 15.
(G.U.R. n. 35 del 13 agosto 1988).
1. L'Assessore regionale per i lavori pubblici è autorizzato ad accreditare le somme al fondo di cui all'articolo della
1. I termini di cui all'articolo 7 della
2. Il termine di quattro mesi di cui al primo comma dell'articolo 7 della
1. All'articolo 7 della
(Omissis).
1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.