§ 4.3.73 - L.R. 21 luglio 1980, n. 71.
Provvedimenti per favorire la realizzazione dei programmi costruttivi delle cooperative edilizie.


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:4. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:4.3 edilizia
Data:21/07/1980
Numero:71


Sommario
Art. 1. 
Art. 2. 
Art. 3.      La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno successivo a quella della sua pubblicazione.


§ 4.3.73 - L.R. 21 luglio 1980, n. 71.

Provvedimenti per favorire la realizzazione dei programmi costruttivi delle cooperative edilizie.

(G.U.R. 26 luglio 1980, n. 34).

 

Art. 1. [1].

 

     Art. 2. [2].

 

     Art. 3.

     La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno successivo a quella della sua pubblicazione.

     E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

 

 


[1] Sostituisce l'art. 14 della L.R. 5 dicembre 1977, n. 95.

[2] Modifica l'art. 35 della L.R. 10 agosto 1978, n. 35.