§ 4.3.65 - L.R. 7 maggio 1976, n. 59.
Modifiche all'art. 4 della legge regionale 12 aprile 1967, n. 35, recante provvedimenti per agevolare l'attività edilizia.


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:4. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:4.3 edilizia
Data:07/05/1976
Numero:59


Sommario
Art. 1. 
Art. 2.      Per le finalità della presente legge è autorizzato, per l'anno finanziario 1977, il limite trentacinquennale di impegno di lire 40 milioni.
Art. 3.      All'onere di lire 40 milioni derivante dall'applicazione della presente legge e ricadente nell'anno finanziario 1977 e successivi, si provvede con parte delle disponibilità derivanti dalla [...]
Art. 4.      La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana.


§ 4.3.65 - L.R. 7 maggio 1976, n. 59.

Modifiche all'art. 4 della legge regionale 12 aprile 1967, n. 35, recante provvedimenti per agevolare l'attività edilizia.

(G.U.R. 12 maggio 1976, n. 27).

 

Art. 1. [1].

 

     Art. 2.

     Per le finalità della presente legge è autorizzato, per l'anno finanziario 1977, il limite trentacinquennale di impegno di lire 40 milioni.

 

     Art. 3.

     All'onere di lire 40 milioni derivante dall'applicazione della presente legge e ricadente nell'anno finanziario 1977 e successivi, si provvede con parte delle disponibilità derivanti dalla cessazione della spesa autorizzata con gli articoli 8, sesto comma, e 15, ultimo comma, della legge regionale 9 maggio 1974, n. 9.

 

     Art. 4.

     La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana.

     E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

 

 


[1] Sostituisce l'art. 4 della L.R. 12 aprile 1967, n. 35.