Settore: | Codici regionali |
Regione: | Sicilia |
Materia: | 4. assetto e utilizzazione del territorio |
Capitolo: | 4.3 edilizia |
Data: | 07/05/1976 |
Numero: | 59 |
Sommario |
Art. 1. |
Art. 2. Per le finalità della presente legge è autorizzato, per l'anno finanziario 1977, il limite trentacinquennale di impegno di lire 40 milioni. |
Art. 3. All'onere di lire 40 milioni derivante dall'applicazione della presente legge e ricadente nell'anno finanziario 1977 e successivi, si provvede con parte delle disponibilità derivanti dalla [...] |
Art. 4. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana. |
§ 4.3.65 - L.R. 7 maggio 1976, n. 59.
Modifiche all'art. 4 della legge regionale 12 aprile 1967, n. 35, recante provvedimenti per agevolare l'attività edilizia.
(G.U.R. 12 maggio 1976, n. 27).
Per le finalità della presente legge è autorizzato, per l'anno finanziario 1977, il limite trentacinquennale di impegno di lire 40 milioni.
All'onere di lire 40 milioni derivante dall'applicazione della presente legge e ricadente nell'anno finanziario 1977 e successivi, si provvede con parte delle disponibilità derivanti dalla cessazione della spesa autorizzata con gli articoli 8, sesto comma, e 15, ultimo comma, della
La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
[1] Sostituisce l'art. 4 della