§ 4.3.63 - L.R. 12 maggio 1975, n. 21.
Modifiche ed integrazioni alla L.R. 22 marzo 1963, n. 26, concernente cessione in proprietà degli alloggi di tipo popolare ed economico.


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:4. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:4.3 edilizia
Data:12/05/1975
Numero:21


Sommario
Art. 1.      (Omissis)
Art. 2.      (Omissis)
Art. 3.      Gli alloggi costruiti con i fondi della L.R. 18 gennaio 1949, n. 1, vanno considerati costruiti a totale carico della Regione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 16 della L.R. 22 marzo 1963, [...]
Art. 4.      (Omissis)
Art. 5.      Ove in edifici destinati ad alloggi, da cedere in proprietà in base alla L.R. 22 marzo 1963, n. 26, esistano locali adibiti ad uso diverso dall'abitazione, questi possono essere ceduti in [...]
Art. 6.      (Omissis)
Art. 7.      La competenza a provvedere alla cessione in proprietà degli alloggi (e degli altri locali) costruiti a totale carico della Regione è attribuita all'Assessorato regionale dei lavori pubblici, [...]
Art. 8.      (Omissis)
Art. 9.      Fino alla data del passaggio in proprietà ai rispettivi locatari, l'Assessorato regionale delle finanze è autorizzato a provvedere, anche in deroga a pattuizioni contrarie, alla manutenzione [...]
Art. 10.      La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.


§ 4.3.63 - L.R. 12 maggio 1975, n. 21.

Modifiche ed integrazioni alla L.R. 22 marzo 1963, n. 26, concernente cessione in proprietà degli alloggi di tipo popolare ed economico.

(G.U.R. 17 maggio 1975, n. 21).

 

Art. 1.

     (Omissis) [1].

     (Omissis) [1].

     I titolari del contratto di locazione divenuti proprietari in forza della presente legge, possono demolire e ricostruire gli alloggi per volumi eguali o inferiori a quelli preesistenti e con il rispetto delle disposizioni urbanistiche vigenti.

 

     Art. 2.

     (Omissis) [2].

 

     Art. 3.

     Gli alloggi costruiti con i fondi della L.R. 18 gennaio 1949, n. 1, vanno considerati costruiti a totale carico della Regione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 16 della L.R. 22 marzo 1963, n. 26.

 

     Art. 4.

     (Omissis) [3].

 

     Art. 5.

     Ove in edifici destinati ad alloggi, da cedere in proprietà in base alla L.R. 22 marzo 1963, n. 26, esistano locali adibiti ad uso diverso dall'abitazione, questi possono essere ceduti in proprietà agli assegnatari titolari del contratto di locazione, con le modalità previste dalla citata legge e dalla presente.

     Il prezzo di cessione è determinato con le stesse modalità previste per gli alloggi.

 

     Art. 6.

     (Omissis) [4].

 

     Art. 7.

     La competenza a provvedere alla cessione in proprietà degli alloggi (e degli altri locali) costruiti a totale carico della Regione è attribuita all'Assessorato regionale dei lavori pubblici, mentre la competenza a stipulare i conseguenziali contratti è attribuita all'Assessorato regionale delle finanze.

     La competenza a provvedere alla cessione in proprietà degli alloggi appartenenti al patrimonio del soppresso ESCAL, è attribuita all'Assessorato regionale delle finanze.

 

     Art. 8.

     (Omissis) [5].

 

     Art. 9.

     Fino alla data del passaggio in proprietà ai rispettivi locatari, l'Assessorato regionale delle finanze è autorizzato a provvedere, anche in deroga a pattuizioni contrarie, alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli alloggi già appartenenti al patrimonio del soppresso ESCAL, senza rivalsa nei confronti dei locatari, nonché alle eventuali opere di completamento.

 

     Art. 10.

     La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

 

 


[1] Comma sostitutivo dell'art. 1 L.R. 22 marzo 1963, n. 26.

[1] Comma sostitutivo dell'art. 1 L.R. 22 marzo 1963, n. 26.

[2] Sostituisce art. 2 L.R. 22 marzo 1963, n. 26.

[3] Modifica art. 6 L.R. 22 marzo 1963, n. 26.

[4] Integra art. 16 L.R. 22 marzo 1963, n. 26.

[5] Integra art. 9 L.R. 22 marzo 1963, n. 26.