§ 4.1.49 - Circolare Ass. 22 maggio 1987, n. 3.
L.R. 10 agosto 1985, n. 37 - Piani particolareggiati di recupero - Ulteriori direttive.


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:4. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:4.1 urbanistica
Data:22/05/1987
Numero:3

§ 4.1.49 - Circolare Ass. 22 maggio 1987, n. 3.

L.R. 10 agosto 1985, n. 37 - Piani particolareggiati di recupero - Ulteriori direttive.

 

     Questo Assessorato è venuto a conoscenza che taluni comuni dell'Isola nella formazione dei piani particolareggiati di recupero degli agglomerati edilizi abusivi, non osservano le disposizioni contenute nella L.R. 10 agosto 1985, n. 37 e le successive direttive impartite con circolari assessoriali.

Le inosservanze riguardano, essenzialmente, la mancata individuazione degli agglomerati abusivi, l'estensione indiscriminata della individuazione di agglomerati a quegli insediamenti edilizi di consistenza inferiore ai limiti di legge, che sarebbero caratterizzati da situazioni di degrado, la artificiosa frammentazione degli incarichi professionali per la redazione dei piani di recupero, il conseguente costo esorbitante dei piani, l'errata individuazione degli agglomerati, il ritardo nella revisione degli strumenti urbanistici generali vigenti.

     Con riguardo alle superiori inosservanze si precisa:

 

1) Mancata individuazione degli agglomerati abusivi.

     Da accertamenti effettuati è risultato che parecchi comuni non hanno ancora dato corso alle disposizioni contenute nella legge regionale 10 agosto 1985, n. 37, sia in ordine alla individuazione degli agglomerati edilizi abusivi che all'affidamento dell'incarico di progettazione dei piani di recupero.

     Questo Assessorato ha già in corso parecchi interventi sostitutivi a mezzo di Commissari ad acta nei Comuni che non hanno ancora proceduto ad adottare la deliberazione di individuazione degli agglomerati, né a conferire gli incarichi di progettazione.

     Altri interventi sostitutivi verranno disposti nel caso di perdurante inerzia all'approvazione dei piani di recupero già redatti, nella considerazione che ogni comportamento omissivo delle amministrazioni comunali costituisce danno gravissimo per la collettività che non solo non può operare in situazioni di emergenza ma che risulta impedita nelle proprie attività economiche da situazioni di stallo amministrativo.

     I termini di legge, se rispettati, avrebbero consentito di già l'approntamento dei progetti per la esecuzione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, previste nei piani di recupero, e anche l'inizio dei lavori relativi la cui spesa per il 90 per cento è finanziata da questo Assessorato. L'inerzia comunale è apportatrice soltanto di danni e non favorisce la lotta contro la disoccupazione specie in un momento economico alquanto difficile.

 

2) Individuazione degli agglomerati degradati.

     Il penultimo comma dell'art. 14 della legge regionale n. 37/1985 pone l'obbligo della redazione dei piani particolareggiati di recupero anche nei casi in cui gli agglomerati abusivi, pur avendo una consistenza volumetrica inferiore a dodicimila metri cubi per ettaro, «siano caratterizzati da gravi carenze igienico-sanitarie e da degrado ambientale».

     Tale disposizione è stata interpretata da taluni Comuni in modo estensivo ritenendo, ad esempio, la mancanza della fognatura dinamica condizione di grave carenza igienico-sanitaria o grave degrado ambientale.

     In base a tali interpretazioni sono stati individuati numerosi agglomerati, costituiti da pochi fabbricati disseminati nel territorio comunale, per la disciplina dei quali sono stati conferiti altrettanti incarichi professionali per la redazione dei rispettivi piani particolareggiati di recupero.

     La mancanza della rete fognante, così come di quella idrica e di quella elettrica costituisce sì carenza igienica ma non tale da fare scattare la norma di carattere eccezionale. Peraltro è da precisare che quasi tutti gli insediamenti abusivi sono sprovvisti di fognature dinamiche o di acquedotti comunali, ciò non toglie che gli stessi siano egualmente abitati anche da parecchi anni.

     La legge regionale, nel fare riferimento alle gravi carenze igieniche, non intendeva quindi solo riferirsi alle deficienze esistenti nelle urbanizzazioni primarie, poiché tali carenze sono comuni a tutti gli insediamenti abusivi di qualsiasi entità, ma piuttosto a quelle proprie derivanti dalla costruzione degli immobili abusivi stessi.

     Esistono situazioni, infatti, determinate dalla ubicazione reciproca di fabbricati, che danno luogo a gravissime carenze igienico-sanitarie o a situazioni di grave degrado ambientale.

     La vicinanza troppo accentuata tra fabbricati comporta l'assoluta non abitabilità di parecchi ambienti per mancanza di adeguato soleggiamento e di adeguata areazione; senza contare quegli edifici composti da un grande numero di vani totalmente al buio perché costruiti sui confini di proprietà.

     In questi casi è obbligatorio redigere i piani di recupero poiché gli stessi, mediante operazioni di diradamento e di demolizione, possono assicurare le condizioni igieniche e sanitarie indispensabili per garantire la salubrità delle abitazioni che si intendono sanare.

     Pertanto nei casi in cui lo stato di degrado sia determinato dalla ubicazione reciproca degli edifici e dai criteri antiigienici con cui gli stessi sono stati realizzati è possibile redigere piani particolareggiati di recupero.

 

3) Estensione e contenuto dei piani particolareggiati di recupero.

     I piani particolareggiati di recupero devono prendere in considerazione soltanto il patrimonio edilizio esistente e non possono prevedere ulteriori edificazioni di nuovi edifici, se non in casi eccezionali, poiché ciò contrasterebbe con le disposizioni di legge e favorirebbe illegittimamente anche gli stessi abusivi.

     Il piano deve prevedere solamente una «adeguata» urbanizzazione primaria e un'altrettanta «adeguata» urbanizzazione secondaria determinate secondo le necessità attuali dell'agglomerato e cioè in base agli abitanti residenti e non alla volumetria esistente e di nuova previsione.

     Non può quindi in nessun caso dilatarsi la consistenza dell'insediamento abusivo mediante previsioni di nuovi insediamenti residenziali, in quanto ciò aumenterebbe il fabbisogno reale di aree e di opere per le urbanizzazioni primarie e secondarie, cosa che, invece, la legge regionale esclude tassativamente. L'art. 15 della legge regionale n. 37/85 stabilisce che nello ambito dei piani di recupero siano da prevedere soltanto le urbanizzazioni da realizzare con la salvaguardia di interessi di carattere storico, artistico, archeologico, paesistico, ambientale ed idrogeologico.

     Soltanto in sede di revisione dello strumento urbanistico generale vigente è possibile fare previsioni di nuovi insediamenti, siano essi residenziali che produttivi o di altra natura, fatta eccezione di eventuali modeste previsioni insediative all'interno degli agglomerati dovuti anche alla ristrutturazione urbanistica degli stessi.

 

4) Incarichi professionali.

     Taluni comuni hanno individuato nel proprio territorio numerosi agglomerati abusivi e per ciascuno di essi hanno conferito l'incarico della redazione del piano particolareggiato di recupero a progettisti o gruppi di progettisti diversi.

     Tale operato non offre alcuna garanzia di omogeneità nei risultati in assenza di un coordinamento delle scelte urbanistiche.

     E' da ricordare infatti che la legge non fissa alcuno standard urbanistico ma richiede urbanizzazioni quantitativamente e qualitativamente adeguate.

     L'adeguatezza delle urbanizzazioni viene lasciata all'apprezzamento discrezionale del progettista.

     Operando più progettisti in modo distinto nello stesso Comune si giungerà a risultati sicuramente non omogenei che renderanno successivamente problematica la revisione dello strumento urbanistico generale vigente.

     Per ovviare agli inconvenienti illustrati occorre che tutti i gruppi di progettazione operino in modo coordinato dando luogo a modifiche con una visione globale dello strumento urbanistico vigente anziché ad una serie di modeste varianti distinte e scoordinate. Il conseguito coordinamento dovrà risultare dalle relazioni dei piani.

 

5) Onerosità degli incarichi distinti.

     Il conferimento di più incarichi per la redazione del piano particolareggiato di recupero oltre quelli strettamente indispensabili nello stesso comune comporta anche conseguenze negative sulla economicità della spesa necessaria per la redazione del piano medesimo.

     Infatti la redazione di un solo piano complessivo, anche se affidato a più professionisti, comporta una spesa inferiore di quella occorrente per la elaborazione di singoli piani di superficie e ciò perché l'onorario si riduce con l'aumento della superficie da sottoporre a pianificazione esecutiva.

     Poiché la Pubblica Amministrazione deve attenersi alla regola della massima oculatezza nell'impiego del pubblico denaro, si invitano i Comuni a non aumentare artificiosamente la spesa, frazionando gli incarichi professionali ma limitando gli stessi a quelli urbanisticamente indispensabili.

     Questo Assessorato non prenderà in considerazione parcelle professionali redatte in modo diverso da quello indicato e conseguentemente non corrisponderà alcun contributo sulle spese di progettazione sostenute dai Comuni.

 

6) Individuazione grafica degli agglomerati abusivi.

     Taluni Comuni hanno sostenuto la necessità di indicare graficamente i perimetri degli agglomerati abusivi nella cartografia attribuendo a tali indicazioni grafiche però, il significato di «area di intervento».

     In tal modo, dopo avere delimitato attorno agli agglomerati abusivi vaste aree libere, procedono alla loro pianificazione con ulteriori aree edificabili ed urbanizzazioni rapportate alle nuove necessità residenziali.

     Tutto ciò può dare luogo, come si è già rilevato a proposito degli agglomerati degradati, a nuovi fenomeni speculativi.

     E' bene, pertanto, ribadire al riguardo che qualsiasi segno grafico riportato sulla cartografia diverso dalla perimetrazione degli agglomerati effettuata ai sensi dell'art. 18 della legge n. 865/71, come chiarito nella circolare assessoriale n. 1/86 del 19.5.1986, non ha alcuna rilevanza giuridica.

     L'ampiezza delle aree da prendere in esame in sede di redazione del piano particolareggiato di recupero, dipende esclusivamente dalla entità degli agglomerati abusivi e dalle opere di urbanizzazione di pertinenza.

     Il perimetro effettivo d'intervento dei piani di recupero è definito soltanto dopo avere operato le scelte urbanistiche relative alle aree necessarie a formare le «adeguate» urbanizzazioni primarie e secondarie degli agglomerati.

     Pertanto il perimetro dei piani non può essere definito a priori ma costituisce un dato che può conoscersi a consuntivo e cioè dopo la individuazione delle aree dei servizi.

 

7) Revisione degli strumenti urbanistici generali.

     L'art. 17 della legge regionale 10 agosto 1985, n. 37, pone l'obbligo della revisione degli strumenti urbanistici generali nel caso in cui si debba procedere alla redazione di più di due piani di recupero ovvero quando la volumetria compresa nei piani medesimi sia superiore a 100.000 metri cubi. Il termine indicato dalla legge per tale adempimento è di due anni dalla data di entrata in vigore della legge medesima, mentre quello per l'affidamento dell'incarico di progettazione è di 90 giorni dalla data di approvazione dei piani di recupero.

     Le disposizioni sopra ricordate costituiscono la conclusione di un complesso di norme di carattere eccezionale diramate per fronteggiare situazioni sotto certi aspetti di emergenza.

     La revisione generale dello strumento urbanistico quindi riconduce la pianificazione comunale alla normalità; essa è diretta quindi a restituire ai piani generali la loro funzionalità.

     Infatti molto spesso l'abusivismo ha sovvertito la impostazione urbanistica dei piani vigenti sia per avere sottratto all'uso cui erano destinate molte aree vincolate per servizi pubblici, viabilità etc., sia per avere investito aree al di fuori delle direttrici di espansione.

     Ovviamente il grado di inefficienza degli strumenti urbanistici generali aumenta con l'entità delle costruzioni abusive realizzate.

     La pianificazione di singoli agglomerati, se numerosi, può apportare a visioni particolaristiche facendo perdere la visione d'insieme dei problemi.

     In questi casi quindi si rende non solo indispensabile la revisione degli strumenti urbanistici generali, ma appare quanto mai opportuno che la redazione dei piani di recupero avvenga contestualmente alla revisione dei piani generali anzidetti.

     Data la grande rilevanza che la questione riveste ai fini di un ordinato assetto urbanistico dei territori comunali, si invitano le Amministrazioni locali, che si trovano nelle condizioni previste dalla legge regionale n. 37/1985, a dare corso agli adempimenti prescritti senza frapporre alcuna remora che in ogni caso sarà perseguita ai sensi delle vigenti disposizioni.

     Premesso quanto sopra, si avvertono le Amministrazioni comunali in indirizzo che, pur non avendo la legge regionale 10 agosto 1985, n. 37, attribuito a questo Assessorato alcuna ingerenza nella fase di formazione ed approvazione dei piani di recupero, tuttavia questa Amministrazione regionale, in virtù del potere di vigilanza sugli atti comunali, ai sensi dell'art. 53 della legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71, procederà all'annullamento delle deliberazioni e provvedimenti comunali che siano stati approvati in contrasto con le disposizioni legislative vigenti.

     Non saranno, poi, tollerati comportamenti omissivi poiché la mancata attuazione della legge regionale n. 37/1985 costituisce gravissimo danno per il pubblico interesse.

     Si confida, pertanto, che le presenti direttive, unitamente a quelle già emanate siano rigorosamente rispettate e nel caso che siano stati approvati piani non conformi ad esse o alle leggi vigenti, si adottino i necessari atti di rettifica in autotutela.