§ 3.19.58 - L.R. 17 aprile 1990, n. 5.
Impiego di parte delle disponibilità del Fondo di solidarietà nazionale di cui all'articolo 38 dello Statuto della Regione per il triennio 1990-1992.


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.19 aiuti straordinari e fondo di solidarietà
Data:17/04/1990
Numero:5


Sommario
Art. 1.      (Omissis)
Art. 2.      (Omissis)
Art. 3.      1. E' autorizzata, a norma dell'articolo 32 della legge regionale 28 gennaio 1986, n. 1, la reiscrizione della somma di lire 1.799 milioni a carico del Fondo di solidarietà nazionale (capitolo [...]
Art. 4.      1. E' autorizzata la reiscrizione della somma di lire 60.000 milioni a carico del Fondo di solidarietà nazionale (capitolo 55923), corrispondente all'economia, accertata a chiusura [...]
Art. 5.      1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione, con effetto dal 1° gennaio 1990.


§ 3.19.58 - L.R. 17 aprile 1990, n. 5.

Impiego di parte delle disponibilità del Fondo di solidarietà nazionale di cui all'articolo 38 dello Statuto della Regione per il triennio 1990-1992.

(G.U.R. n. 20 del 21 aprile 1990).

 

Art. 1.

     (Omissis) [1].

 

     Art. 2.

     (Omissis) [1].

 

     Art. 3.

     1. E' autorizzata, a norma dell'articolo 32 della legge regionale 28 gennaio 1986, n. 1, la reiscrizione della somma di lire 1.799 milioni a carico del Fondo di solidarietà nazionale (capitolo 55921), corrispondente a parte dell'economia di spesa, accertata a tutto l'esercizio 1987, di cui all'articolo 15 della medesima legge e destinata agli interventi per l'ampliamento ed il potenziamento della rete stradale al servizio dell'agricoltura nel territorio dei comuni della Valle del Belice.

 

     Art. 4.

     1. E' autorizzata la reiscrizione della somma di lire 60.000 milioni a carico del Fondo di solidarietà nazionale (capitolo 55923), corrispondente all'economia, accertata a chiusura dell'esercizio 1988, di parte della spesa autorizzata per l'anno finanziario 1988 per le finalità dell'articolo 1, primo comma, della legge regionale 15 maggio 1986, n. 24, e successive modificazioni e integrazioni.

 

     Art. 5.

     1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione, con effetto dal 1° gennaio 1990.

 

 


[1] Articolo abrogato con art. 7 L.R. 16 marzo 1992, n. 4.

[1] Articolo abrogato con art. 7 L.R. 16 marzo 1992, n. 4.