Settore: | Codici regionali |
Regione: | Sicilia |
Materia: | 3. sviluppo economico |
Capitolo: | 3.19 aiuti straordinari e fondo di solidarietà |
Data: | 17/04/1990 |
Numero: | 5 |
Sommario |
Art. 1. (Omissis) |
Art. 2. (Omissis) |
Art. 3. 1. E' autorizzata, a norma dell'articolo 32 della legge regionale 28 gennaio 1986, n. 1, la reiscrizione della somma di lire 1.799 milioni a carico del Fondo di solidarietà nazionale (capitolo [...] |
Art. 4. 1. E' autorizzata la reiscrizione della somma di lire 60.000 milioni a carico del Fondo di solidarietà nazionale (capitolo 55923), corrispondente all'economia, accertata a chiusura [...] |
Art. 5. 1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione, con effetto dal 1° gennaio 1990. |
§ 3.19.58 - L.R. 17 aprile 1990, n. 5.
Impiego di parte delle disponibilità del Fondo di solidarietà nazionale di cui all'articolo 38 dello Statuto della Regione per il triennio 1990-1992.
(G.U.R. n. 20 del 21 aprile 1990).
(Omissis) [1].
(Omissis) [1].
1. E' autorizzata, a norma dell'articolo 32 della
1. E' autorizzata la reiscrizione della somma di lire 60.000 milioni a carico del Fondo di solidarietà nazionale (capitolo 55923), corrispondente all'economia, accertata a chiusura dell'esercizio 1988, di parte della spesa autorizzata per l'anno finanziario 1988 per le finalità dell'articolo 1, primo comma, della
1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione, con effetto dal 1° gennaio 1990.
[1] Articolo abrogato con art. 7
[1] Articolo abrogato con art. 7