Settore: | Codici regionali |
Regione: | Sicilia |
Materia: | 3. sviluppo economico |
Capitolo: | 3.19 aiuti straordinari e fondo di solidarietà |
Data: | 30/12/1986 |
Numero: | 35 |
Sommario |
Art. 1. |
Art. 2. 1. Le spese per investimenti da effettuare da parte delle province per lo svolgimento delle funzioni amministrative attribuite dalla Regione con la legge regionale 6 marzo 1986, n. 9, sono [...] |
Art. 3. 1. E' autorizzata, per l'anno finanziario 1987, la spesa di lire 50.000 milioni per il finanziamento di opere urgenti di valorizzazione turistica del territorio, di cui all'art. 2, secondo [...] |
Art. 4. |
Art. 5. 1. Le spese autorizzate dalla legge regionale 15 maggio 1986, n. 24, a carico dell'esercizio 1986, ridotte con l'art. 16 della legge regionale 8 novembre 1986,n. 33 costituiscono, alla chiusura [...] |
Art. 6. 1. Le spese autorizzate da leggi a carattere pluriennale, tenuto conto del ripristino delle risorse ridotte con l'art. 16 della legge regionale 8 novembre 1986,n. 33, e delle economie di cui [...] |
Art. 7. 1. In relazione a quanto previsto dall'art. 51 della legge regionale 6 marzo 1986, n. 9, i capitoli di spesa del bilancio della Regione elencati nella tabella B allegata alla presente legge sono [...] |
Art. 8. 1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. |
§ 3.19.46 - L.R. 30 dicembre 1986, n. 35.
Utilizzazione di parte delle disponibilità del Fondo di solidarietà nazionale di cui all'art. 38 dello Statuto della Regione ed altre disposizioni correlate al bilancio di previsione per l'anno 1987 ed al bilancio pluriennale per il triennio 1987 - 1989.
(G.U.R. 30 dicembre 1986, n. 63).
1. Le spese per investimenti da effettuare da parte delle province per lo svolgimento delle funzioni amministrative attribuite dalla Regione con la
1. E' autorizzata, per l'anno finanziario 1987, la spesa di lire 50.000 milioni per il finanziamento di opere urgenti di valorizzazione turistica del territorio, di cui all'art. 2, secondo comma, della
1. Le spese autorizzate dalla
- cap. 55923, lire 180.000 milioni; - cap. 55924, lire 80.000 milioni;
- cap. 55925, lire 110.000 milioni.
1. Le spese autorizzate da leggi a carattere pluriennale, tenuto conto del ripristino delle risorse ridotte con l'art. 16 della legge regionale 8 novembre 1986,n. 33, e delle economie di cui all'art. 5 della presente legge, sono rideterminate nelle misure indicate nella allegata tabella A.
2. Lo stanziamento del cap. 75451 per il triennio 1987- 1989, riferito alle autorizzazioni di spesa di cui agli articoli 8, 9 e 13 della
- anno 1987: lire 10.000 milioni, articoli 8 e 9 della
- anno 1988: lire 12.000 milioni, art. 13 della
- anno 1989: lire 8.000 milioni, art. 13 della
1. In relazione a quanto previsto dall'art. 51 della
1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.
2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Tabelle.
(Omissis).
[1] Articolo abrogato dall'art. 1, comma 2, della
[2] Modifica l'art. 1 della