§ 3.19.46 - L.R. 30 dicembre 1986, n. 35.
Utilizzazione di parte delle disponibilità del Fondo di solidarietà nazionale di cui all'art. 38 dello Statuto della Regione ed altre disposizioni [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.19 aiuti straordinari e fondo di solidarietà
Data:30/12/1986
Numero:35


Sommario
Art. 1. 
Art. 2.      1. Le spese per investimenti da effettuare da parte delle province per lo svolgimento delle funzioni amministrative attribuite dalla Regione con la legge regionale 6 marzo 1986, n. 9, sono [...]
Art. 3.      1. E' autorizzata, per l'anno finanziario 1987, la spesa di lire 50.000 milioni per il finanziamento di opere urgenti di valorizzazione turistica del territorio, di cui all'art. 2, secondo [...]
Art. 4. 
Art. 5.      1. Le spese autorizzate dalla legge regionale 15 maggio 1986, n. 24, a carico dell'esercizio 1986, ridotte con l'art. 16 della legge regionale 8 novembre 1986,n. 33 costituiscono, alla chiusura [...]
Art. 6.      1. Le spese autorizzate da leggi a carattere pluriennale, tenuto conto del ripristino delle risorse ridotte con l'art. 16 della legge regionale 8 novembre 1986,n. 33, e delle economie di cui [...]
Art. 7.      1. In relazione a quanto previsto dall'art. 51 della legge regionale 6 marzo 1986, n. 9, i capitoli di spesa del bilancio della Regione elencati nella tabella B allegata alla presente legge sono [...]
Art. 8.      1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.


§ 3.19.46 - L.R. 30 dicembre 1986, n. 35.

Utilizzazione di parte delle disponibilità del Fondo di solidarietà nazionale di cui all'art. 38 dello Statuto della Regione ed altre disposizioni correlate al bilancio di previsione per l'anno 1987 ed al bilancio pluriennale per il triennio 1987 - 1989.

(G.U.R. 30 dicembre 1986, n. 63).

 

Art. 1. [1].

 

     Art. 2.

     1. Le spese per investimenti da effettuare da parte delle province per lo svolgimento delle funzioni amministrative attribuite dalla Regione con la legge regionale 6 marzo 1986, n. 9, sono poste, per l'anno 1987,a carico del Fondo di solidarietà nazionale di cui all'art. 38 dello Statuto regionale per un ammontare di lire 450.000 milioni.

 

     Art. 3.

     1. E' autorizzata, per l'anno finanziario 1987, la spesa di lire 50.000 milioni per il finanziamento di opere urgenti di valorizzazione turistica del territorio, di cui all'art. 2, secondo comma, della legge regionale 12 giugno 1976, n. 78, con priorità per le opere di completamento e con esclusione delle opere viarie non ancora iniziate; la predetta spesa è posta, per l'esercizio finanziario medesimo, a carico del Fondo di solidarietà nazionale di cui all'art. 38 dello Statuto regionale.

 

     Art. 4. [2].

 

     Art. 5.

     1. Le spese autorizzate dalla legge regionale 15 maggio 1986, n. 24, a carico dell'esercizio 1986, ridotte con l'art. 16 della legge regionale 8 novembre 1986,n. 33 costituiscono, alla chiusura dell'esercizio finanziario 1986, economie di spesa per gli importi indicati a fianco di ciascuno dei seguenti capitoli e sono destinate alle medesime finalità negli esercizi successivi a norma dell'art. 6 della presente legge:

     - cap. 55923, lire 180.000 milioni; - cap. 55924, lire 80.000 milioni;

- cap. 55925, lire 110.000 milioni.

 

     Art. 6.

     1. Le spese autorizzate da leggi a carattere pluriennale, tenuto conto del ripristino delle risorse ridotte con l'art. 16 della legge regionale 8 novembre 1986,n. 33, e delle economie di cui all'art. 5 della presente legge, sono rideterminate nelle misure indicate nella allegata tabella A.

     2. Lo stanziamento del cap. 75451 per il triennio 1987- 1989, riferito alle autorizzazioni di spesa di cui agli articoli 8, 9 e 13 della legge regionale 9 maggio 1986, n. 23, così come rideterminato per effetto delle disposizioni di cui al primo comma del presente articolo, deve intendersi ripartito come segue per ciascuna delle finalità della citata legge regionale 9 maggio 1986, n. 23:

     - anno 1987: lire 10.000 milioni, articoli 8 e 9 della legge regionale 9 maggio 1986, n. 23; lire 10.000 milioni, art. 13 della legge regionale 9 maggio 1986, n. 23;

     - anno 1988: lire 12.000 milioni, art. 13 della legge regionale 9 maggio 1986, n. 23;

     - anno 1989: lire 8.000 milioni, art. 13 della legge regionale 9 maggio 1986, n. 23.

 

     Art. 7.

     1. In relazione a quanto previsto dall'art. 51 della legge regionale 6 marzo 1986, n. 9, i capitoli di spesa del bilancio della Regione elencati nella tabella B allegata alla presente legge sono soppressi o modificati nella denominazione con decorrenza dall'esercizio 1987.

 

     Art. 8.

     1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

     2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

 

     Tabelle.

     (Omissis).

 

 


[1] Articolo abrogato dall'art. 1, comma 2, della L.R. 20 febbraio 1989, n. 4.

[2] Modifica l'art. 1 della L.R. 28 gennaio 1986, n. 1.