§ 3.18.91 - L.R. 1 febbraio 1991, n. 8.
Interventi per l'Ente minerario siciliano per la ripresa produttiva del settore dei sali alcalini.


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.18 enti economici regionali
Data:01/02/1991
Numero:8


Sommario
Art. 1.      1. La ricerca e la coltivazione dei giacimenti dei sali alcalini semplici, complessi e associati sono esercitate dalla Regione, tramite l'Ente minerario siciliano (E.M.S.).
Art. 2.      1. L'Assessore regionale per l'industria è autorizzato a realizzare, tramite gli uffici del genio civile competenti per territorio, ovvero tramite i consorzi per le aree di sviluppo industriale, [...]
Art. 3.      1. Per gli insediamenti produttivi di cui all'articolo 2, comma 1, in atto esistenti, nonché per gli impianti di potabilizzazione realizzati con finanziamento regionale, il termine di [...]
Art. 4.      1. Il concessionario e il titolare dei permessi di ricerca di giacimenti di minerali aloidi sono tenuti ad edurre immediatamente le acque infiltrate nei sotterranei delle coltivazioni e delle [...]
Art. 5.      1. Il fondo di dotazione dell'Ente minerario siciliano è incrementato di lire 93.000 milioni per l'anno 1991 e di lire 55.000 milioni per l'anno 1992 da destinare alla copertura della posizione [...]
Art. 6.      1. Il fondo a gestione separata istituito presso l'EMS con l'articolo 13, lettera a, della legge regionale 6 giugno 1975, n. 42, e successive modifiche e integrazioni, è incrementato, per l'anno [...]
Art. 7.      1. La spesa autorizzata dalla presente legge, prevista in lire 238.000 milioni, di cui 148.000 milioni per l'anno 1991 e 90.000 milioni per l'anno 1992, trova riscontro nel bilancio pluriennale [...]
Art. 8.      1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.


§ 3.18.91 - L.R. 1 febbraio 1991, n. 8.

Interventi per l'Ente minerario siciliano per la ripresa produttiva del settore dei sali alcalini.

(G.U.R. n. 7 del 2 febbraio 1991).

 

Art. 1.

     1. La ricerca e la coltivazione dei giacimenti dei sali alcalini semplici, complessi e associati sono esercitate dalla Regione, tramite l'Ente minerario siciliano (E.M.S.).

     2. L'attribuzione dei permessi e delle concessioni può essere disposta, a norma della legge regionale 1 ottobre 1956, n. 54, a favore della società costituita ai sensi dell'articolo 5 della legge regionale 11 gennaio 1963, n. 2, in attuazione dell'articolo 2 della legge regionale 14 settembre 1979, n. 213, previa delibera della Giunta regionale.

 

     Art. 2.

     1. L'Assessore regionale per l'industria è autorizzato a realizzare, tramite gli uffici del genio civile competenti per territorio, ovvero tramite i consorzi per le aree di sviluppo industriale, le infrastrutture occorrenti al funzionamento del settore dei sali alcalini relative agli impianti idrici, fognarii e di smaltimento dei rifiuti.

     2. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di lire 35.000 milioni per l'esercizio finanziario 1991 e di lire 35.000 milioni per l'esercizio finanziario 1992.

     3. L'Assessore regionale per l'industria sottopone per il parere il programma per l'utilizzazione delle somme di cui ai commi 1 e 2 alla competente commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana.

 

     Art. 3.

     1. Per gli insediamenti produttivi di cui all'articolo 2, comma 1, in atto esistenti, nonché per gli impianti di potabilizzazione realizzati con finanziamento regionale, il termine di adeguamento previsto dall'articolo 33 della legge regionale 15 maggio 1986, n. 27, si intende prorogato sino all'attivazione delle opere di cui allo stesso articolo, e comunque sino al 31 dicembre 1992.

 

     Art. 4.

     1. Il concessionario e il titolare dei permessi di ricerca di giacimenti di minerali aloidi sono tenuti ad edurre immediatamente le acque infiltrate nei sotterranei delle coltivazioni e delle opere di ricerca e sono tenuti, altresì, ad adottare, anche di propria iniziativa, ogni altro rimedio atto a tutelare prioritariamente l'incolumità del personale e l'integrità del giacimento.

     2. Degli eventi di cui al comma 1 e delle iniziative assunte deve essere data immediata comunicazione al distretto minerario competente.

 

     Art. 5.

     1. Il fondo di dotazione dell'Ente minerario siciliano è incrementato di lire 93.000 milioni per l'anno 1991 e di lire 55.000 milioni per l'anno 1992 da destinare alla copertura della posizione debitoria dell'Ente nei confronti delle società collegate, ad interventi per i lavoratori delle unità minerarie nelle quali sia intervenuta interruzione dell'attività produttiva, nonché ad esigenze di gestione interna e delle società collegate.

     2. L'Ente delibera un piano di utilizzazione delle somme di cui al comma 1 riservando una quota dell'incremento del fondo non inferiore a lire 10.000 milioni per interventi destinati ai lavoratori, compresi quelli ex Italkali transitati alla SACI. La relativa deliberazione è soggetta ad approvazione dell'Assessore regionale per l'industria, sentita la Giunta regionale, previo parere della competente commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana.

 

     Art. 6.

     1. Il fondo a gestione separata istituito presso l'EMS con l'articolo 13, lettera a, della legge regionale 6 giugno 1975, n. 42, e successive modifiche e integrazioni, è incrementato, per l'anno finanziario 1991, di lire 20.000 milioni.

     2. Tutte le somme poste a carico del fondo di cui al comma 1 non possono essere considerate quali disponibilità di cassa per le finalità previste dall'articolo 40 della legge regionale 29 aprile 1985, n. 22.

 

     Art. 7.

     1. La spesa autorizzata dalla presente legge, prevista in lire 238.000 milioni, di cui 148.000 milioni per l'anno 1991 e 90.000 milioni per l'anno 1992, trova riscontro nel bilancio pluriennale della Regione, codice 07.09. Attività e interventi vari conformi agli indirizzi di piano o collegati all'emergenza.

     2. All'onere di lire 148.000 milioni, ricadente nell'esercizio finanziario in corso, si provvede con parte delle disponibilità del capitolo 60751 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario medesimo.

 

     Art. 8.

     1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.