Settore: | Codici regionali |
Regione: | Sicilia |
Materia: | 3. sviluppo economico |
Capitolo: | 3.18 enti economici regionali |
Data: | 08/11/1988 |
Numero: | 41 |
Sommario |
Art. 1. 1. Il comma 5 dell'articolo 2 della legge regionale 27 maggio 1987, n. 27, e successive modifiche, è sostituito dal seguente: |
Art. 2. 1. L'E.S.P.I., limitatamente a società già costituite nelle quali esso detenga la maggioranza azionaria, può anticipare dal proprio fondo di dotazione le occorrenze finanziarie necessarie alla [...] |
Art. 3. 1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione. |
§ 3.18.87 - L.R. 8 novembre 1988, n. 41.
Provvedimenti per l'Ente siciliano per la promozione industriale.
(G.U.R. n. 50 del 19 novembre 1988).
1. Il comma 5 dell'articolo 2 della
(Omissis).
1. L'E.S.P.I., limitatamente a società già costituite nelle quali esso detenga la maggioranza azionaria, può anticipare dal proprio fondo di dotazione le occorrenze finanziarie necessarie alla realizzazione di programmi di investimento ammessi alle agevolazioni previste dalle leggi nazionali per il Mezzogiorno.
2. Le anticipazioni sono concesse alle stesse condizioni previste dalla legislazione nazionale.
1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.