§ 3.18.85 - L.R. 13 maggio 1987, n. 19.
Norme per la risoluzione volontaria anticipata del rapporto di lavoro dei centralinisti ciechi dell'Ente minerario siciliano (E.M.S.) e delle società [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.18 enti economici regionali
Data:13/05/1987
Numero:19


Sommario
Art. 1.      1. I benefici di risoluzione anticipata volontaria del rapporto di lavoro, limitatamente a quelli previsti dal primo comma dell'articolo 6 della legge regionale 9 maggio 1984, n. 27, sono estesi [...]


§ 3.18.85 - L.R. 13 maggio 1987, n. 19.

Norme per la risoluzione volontaria anticipata del rapporto di lavoro dei centralinisti ciechi dell'Ente minerario siciliano (E.M.S.) e delle società collegate.

(G.U.R. n. 20 del 16 maggio 1987).

 

Art. 1.

     1. I benefici di risoluzione anticipata volontaria del rapporto di lavoro, limitatamente a quelli previsti dal primo comma dell'articolo 6 della legge regionale 9 maggio 1984, n. 27, sono estesi ai centralinisti telefonici ciechi dell'Ente minerario siciliano e delle società collegate, che abbiano almeno quindici anni di servizio.