§ 3.18.52 - L.R. 15 dicembre 1979, n. 246.
Provvedimenti in favore dell'Azienda asfalti siciliani (Az.A.Si.) (G.U.R. 22 dicembre 1979, n. 55).


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.18 enti economici regionali
Data:15/12/1979
Numero:246


Sommario
Art. 1.      Salvo quanto previsto dall'art. 17 della L.R. 5 marzo 1979, n. 17, il patrimonio dell'Azienda asfalti siciliani è incrementato della somma di lire 5.514 milioni per la realizzazione del [...]
Art. 2.      La utilizzazione delle somme occorrenti per la realizzazione del programma di cui al precedente articolo, nonché le assegnazioni disposte in favore delle singole società del gruppo sono disposte [...]
Art. 3.      Per la copertura dei nuovi posti di lavoro che si creeranno nelle società collegate del gruppo con l'attuazione degli investimenti previsti nel programma del 1979, l'Az.A.Si. è tenuta ad [...]
Art. 4.  - 5.


§ 3.18.52 - L.R. 15 dicembre 1979, n. 246.

Provvedimenti in favore dell'Azienda asfalti siciliani (Az.A.Si.) (G.U.R. 22 dicembre 1979, n. 55).

 

Art. 1.

     Salvo quanto previsto dall'art. 17 della L.R. 5 marzo 1979, n. 17, il patrimonio dell'Azienda asfalti siciliani è incrementato della somma di lire 5.514 milioni per la realizzazione del programma annuale di attuazione per l'anno 1979 del piano di investimenti dell'Azienda per il quadriennio 1976-1979 di cui all'art. 11 della L.R. 14 maggio 1976, n. 76 e successive modifiche ed integrazioni, relativo alle società del gruppo IMAC S.p.a., SCAM S.p.a., Kerazasi S.p.a., INSICEM S.p.a. e dirette al conseguimento di una diversificazione produttiva nel settore della prefabbricazione civile (IMAC S.p.a.), ad una più efficiente integrazione nel settore ceramico regionale (Kerazasi S.p.a.) e ad una più rilevante presenza nel settore cementiero (INSICEM S.p.a.).

     L'Az.A.Si. è autorizzata a costruire un'apposita società per la gestione e l'utilizzazione del personale che non possa essere inserito nel normale ciclo produttivo delle società del gruppo. A tal fine l'Azienda potrà utilizzare l'incremento del patrimonio di cui al comma precedente secondo le previsioni contenute nel programma di attuazione per l'anno 1979 per costi di attesa e di addestramento.

 

     Art. 2.

     La utilizzazione delle somme occorrenti per la realizzazione del programma di cui al precedente articolo, nonché le assegnazioni disposte in favore delle singole società del gruppo sono disposte con deliberazioni del Consiglio di amministrazione dell'Azienda soggette ad approvazione dell'Assessore regionale per l'industria, previo parere della Giunta per le partecipazioni dell'Assemblea regionale.

 

     Art. 3.

     Per la copertura dei nuovi posti di lavoro che si creeranno nelle società collegate del gruppo con l'attuazione degli investimenti previsti nel programma del 1979, l'Az.A.Si. è tenuta ad utilizzare il personale in esubero che sarà trasferito alla costituenda società di cui al secondo comma dell'art. 1 della presente legge.

 

     Art. 4. - 5.

     (Omissis) [1].

 

 


[1] Norme finanziarie.