§ 3.18.38 - L.R. 8 luglio 1977, n. 53.
Interventi finanziari per gli enti economici regionali.


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.18 enti economici regionali
Data:08/07/1977
Numero:53


Sommario
Art. 1.      E' istituito presso la Ragioneria generale della Regione un fondo di lire 130.000 milioni destinato al ripianamento dei debiti contratti dagli enti economici regionali E.M.S., E.S.P.I., [...]
Art. 2.      La Ragioneria generale, su proposta dell'Assessorato regionale dell'industria e del commercio, è autorizzata ad effettuare i pagamenti delle somme dovute dagli enti direttamente agli istituti di [...]
Art. 3.      A partire dalla data di entrata in vigore della presente legge è fatto divieto agli enti economici regionali di cui alla presente legge di contrarre debiti a breve termine e di accollarsi i [...]
Art. 4.      Il Presidente della Regione è autorizzato ad anticipare la spesa prevista dalla presente legge in uno o più esercizi finanziari in relazione alla situazione di cassa della Regione.
Art. 5.      La spesa autorizzata con l'art. 34 della L.R. 21 dicembre 1973, n. 50, per il risanamento della situazione finanziaria dell'E.S.P.I. consolidata al 30 novembre 1973, è ridotta a lire 38.600 [...]
Art. 6.      Gli istituti di credito incaricati del servizio di cassa della Regione, che beneficiano delle erogazioni autorizzate con la presente legge, dovranno assicurare all'occorrenza un reintegro di [...]
Art. 7.      Per le finalità dell'art. 1 della presente legge è autorizzata la spesa complessiva di lire 130.000 milioni, di cui lire 20.000 milioni a carico dell'esercizio finanziario in corso.


§ 3.18.38 - L.R. 8 luglio 1977, n. 53.

Interventi finanziari per gli enti economici regionali.

(G.U.R. 16 luglio 1977, n. 31).

 

Art. 1.

     E' istituito presso la Ragioneria generale della Regione un fondo di lire 130.000 milioni destinato al ripianamento dei debiti contratti dagli enti economici regionali E.M.S., E.S.P.I., Az.A.Si., con gli istituti e aziende di credito fino alla data del 31 maggio 1977.

 

     Art. 2.

     La Ragioneria generale, su proposta dell'Assessorato regionale dell'industria e del commercio, è autorizzata ad effettuare i pagamenti delle somme dovute dagli enti direttamente agli istituti di credito, previa acquisizione della situazione analitica dei debiti contratti dagli enti stessi, approvata con deliberazione del consiglio di amministrazione vistata dal collegio dei revisori e dal direttore regionale dell'Assessorato regionale dell'industria e del commercio, previo parere espresso dalla Giunta delle partecipazioni regionali dell'Assemblea regionale siciliana.

     Gli enti, ricevuta la comunicazione da parte degli istituti di credito dell'avvenuta estinzione delle loro partite debitorie, apporteranno le conseguenti modifiche alle proprie scritture contabili.

 

     Art. 3.

     A partire dalla data di entrata in vigore della presente legge è fatto divieto agli enti economici regionali di cui alla presente legge di contrarre debiti a breve termine e di accollarsi i debiti a breve termine delle società collegate o di garantirli oltre i limiti previsti dalle leggi regionali.

 

     Art. 4.

     Il Presidente della Regione è autorizzato ad anticipare la spesa prevista dalla presente legge in uno o più esercizi finanziari in relazione alla situazione di cassa della Regione.

     A tal fine il Presidente della Regione è autorizzato ad istituire nel bilancio della Regione, con propri decreti, i capitoli per la concessione ed il recupero delle anticipazioni di cui al precedente comma.

 

     Art. 5.

     La spesa autorizzata con l'art. 34 della L.R. 21 dicembre 1973, n. 50, per il risanamento della situazione finanziaria dell'E.S.P.I. consolidata al 30 novembre 1973, è ridotta a lire 38.600 milioni.

     In dipendenza del precedente comma la spesa prevista dall'art. 53 della stessa legge è ridotta a lire 32.400 milioni, di cui lire 2.400 milioni per l'anno finanziario 1978 e lire 30.000 milioni per l'anno finanziario 1979.

     Correlativamente l'ammontare dei mutui autorizzati con l'art. 54 della citata legge regionale è ridotto di lire 32.400 milioni, di cui lire 2.400 milioni per l'anno finanziario 1978 e lire 30.000 milioni per l'anno finanziario 1979.

     (Omissis) [1].

 

     Art. 6.

     Gli istituti di credito incaricati del servizio di cassa della Regione, che beneficiano delle erogazioni autorizzate con la presente legge, dovranno assicurare all'occorrenza un reintegro di cassa di importo pari alle somme da loro riscosse e ad un tasso uguale a quello corrisposto sui depositi della Regione.

 

     Art. 7.

     Per le finalità dell'art. 1 della presente legge è autorizzata la spesa complessiva di lire 130.000 milioni, di cui lire 20.000 milioni a carico dell'esercizio finanziario in corso.

     Le quote a carico degli esercizi finanziari successivi a quello in corso, da iscrivere comunque entro l'anno 1981, saranno fissate annualmente con la legge di bilancio.

     All'onere ricadente nell'esercizio finanziario in corso si provvede quanto a lire 9.717 milioni con parte delle disponibilità del cap. 51601 del bilancio della Regione per l'anno finanziario in corso e quanto a lire 10.283 milioni con parte delle disponibilità del cap. 51603 del bilancio della Regione, utilizzabili a termini della L.R. 27 dicembre 1968, n. 36.

     Ai maggiori oneri ricadenti negli esercizi finanziari successivi a quello in corso si provvede con parte dell'incremento delle entrate tributarie della Regione e con le economie sulle rate di ammortamento che si realizzeranno in dipendenza della riduzione dei mutui disposta dal precedente art. 5.

 

 


[1] L'ultimo comma sostituisce art. 55 L.R. 21 dicembre 1973, n. 50.