§ 3.18.36 - L.R. 7 aprile 1977, n. 21.
Norme per gli enti economici regionali.


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.18 enti economici regionali
Data:07/04/1977
Numero:21


Sommario
Art. 1.      Il termine previsto dall'art. 10, secondo comma, della L.R. 30 dicembre 1976, n. 90, per la ricostituzione dei consigli di amministrazione degli enti di cui all'art. 2 della L.R. 21 dicembre [...]
Art. 2.      Il termine previsto dall'art. 19, quinto comma, della L.R. 21 dicembre 1973, n. 50, è prorogato fino al trentesimo giorno successivo all'insediamento dei consigli di amministrazione ricostituiti [...]
Art. 3.      La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.


§ 3.18.36 - L.R. 7 aprile 1977, n. 21.

Norme per gli enti economici regionali.

(G.U.R. 9 aprile 1977, n. 15).

 

Art. 1.

     Il termine previsto dall'art. 10, secondo comma, della L.R. 30 dicembre 1976, n. 90, per la ricostituzione dei consigli di amministrazione degli enti di cui all'art. 2 della L.R. 21 dicembre 1973, n. 50, è prorogato di sessanta giorni.

 

     Art. 2.

     Il termine previsto dall'art. 19, quinto comma, della L.R. 21 dicembre 1973, n. 50, è prorogato fino al trentesimo giorno successivo all'insediamento dei consigli di amministrazione ricostituiti ai sensi del precedente art. 1.

 

     Art. 3.

     La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.