§ 3.18.30 - L.R. 21 febbraio 1976, n. 7.
Aggiunte e modifiche alla L.R. 9 luglio 1975, n. 49, concernente l'istituzione di una Commissione regionale consultiva per le assicurazioni private.


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.18 enti economici regionali
Data:21/02/1976
Numero:7


Sommario
Art. 1.      (Omissis)
Art. 2.      (Omissis)
Art. 3.      Per la prima costituzione della Commissione l'Assessore regionale per l'industria ed il commercio richiede agli organi competenti la designazione dei membri non facenti parte dell'organizzazione [...]
Art. 4.  Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge ed in ogni caso anteriormente alla prima convocazione della Commissione di cui all'art. 1, con provvedimento del Presidente della [...]
Art. 5.      Ai componenti estranei all'Amministrazione regionale compete, per la partecipazione alle sedute della Commissione, oltre al rimborso delle spese di viaggio e all'indennità di missione nella [...]
Art. 6.      Sono abrogate le norme della L.R. 9 luglio 1975, n. 49, in contrasto con la presente legge.


§ 3.18.30 - L.R. 21 febbraio 1976, n. 7.

Aggiunte e modifiche alla L.R. 9 luglio 1975, n. 49, concernente l'istituzione di una Commissione regionale consultiva per le assicurazioni private.

(G.U.R. 24 febbraio 1976, n. 10).

 

Art. 1.

     (Omissis) [1].

 

     Art. 2.

     (Omissis) [2].

 

     Art. 3.

     Per la prima costituzione della Commissione l'Assessore regionale per l'industria ed il commercio richiede agli organi competenti la designazione dei membri non facenti parte dell'organizzazione amministrativa regionale. Qualora non siano intervenute le suddette designazioni entro tre mesi, la Commissione potrà essere convocata con la partecipazione dei componenti dei quali è stata possibile la nomina.

     Le funzioni di segretario della Commissione sono esercitate da uno dei dirigenti dell'Assessorato regionale dell'industria e del commercio che fanno parte della Commissione stessa.

 

     Art. 4. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge ed in ogni caso anteriormente alla prima convocazione della Commissione di cui all'art. 1, con provvedimento del Presidente della Regione, sentita la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale per l'industria ed il commercio, sono assegnati all'Assessorato regionale dell'industria e del commercio le seguenti unità di personale regionale in aggiunta alle attuali disponibilità:

     a) quattro assistenti;

     b) tre archivisti-dattilografi.

     Al fine di specializzare il personale dell'Amministrazione nel settore delle assicurazioni, l'Assessore regionale dell'industria e del commercio è autorizzato, previe opportune intese, ad inviare non più di tre dirigenti o assistenti e per un periodo di tre mesi presso l'I.N.A. o altro organismo assicurativo nazionale.

     Al personale regionale di cui al comma precedente compete l'indennità di missione, qualora la specializzazione debba avvenire al di fuori della sede di servizio.

 

     Art. 5.

     Ai componenti estranei all'Amministrazione regionale compete, per la partecipazione alle sedute della Commissione, oltre al rimborso delle spese di viaggio e all'indennità di missione nella misura fissata per il direttore regionale, un gettone di presenza di lire venticinquemila.

 

     Art. 6.

     Sono abrogate le norme della L.R. 9 luglio 1975, n. 49, in contrasto con la presente legge.

 

 


[1] Modifica art. 3 L.R. 9 luglio 1975 n. 49.

[2] Modifica art. 4 L.R. 9 luglio 1975 n. 49.