§ 3.18.27 - L.R. 6 giugno 1975, n. 48.
Provvedimenti straordinari in favore della SpA Industria sali potassici e affini (ISPEA).


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.18 enti economici regionali
Data:06/06/1975
Numero:48


Sommario
Art. 1.      Il fondo di dotazione dell'Ente minerario siciliano, previsto dall'art. 6 della legge regionale 11 gennaio 1963, n. 2, e successive aggiunte e modifiche, è incrementato di lire 3.084 milioni per [...]
Art. 2.      La somma di cui al precedente articolo sarà anticipata dall'Ente minerario siciliano all'ISPEA e dovrà essere restituita entro tre mesi dalla adozione dei provvedimenti per il risanamento [...]
Art. 3.      Le dell'Ente minerario siciliano riguardanti le anticipazioni con l'indicazione delle destinazioni, sono sottoposte alla preventiva approvazione dell'Assessore per l'industria ed il commercio, [...]
Art. 4.      All'onere derivante dall'art. 1 della presente legge si fa fronte con le disponibilità del cap. 20913 del bilancio della Regione siciliana per l'anno finanziario 1975.
Art. 5.      La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana.


§ 3.18.27 - L.R. 6 giugno 1975, n. 48.

Provvedimenti straordinari in favore della SpA Industria sali potassici e affini (ISPEA).

(G.U.R. 7 giugno 1975, n. 25).

 

Art. 1.

     Il fondo di dotazione dell'Ente minerario siciliano, previsto dall'art. 6 della legge regionale 11 gennaio 1963, n. 2, e successive aggiunte e modifiche, è incrementato di lire 3.084 milioni per interventi straordinari in favore della collegata società ISPEA [1].

 

     Art. 2.

     La somma di cui al precedente articolo sarà anticipata dall'Ente minerario siciliano all'ISPEA e dovrà essere restituita entro tre mesi dalla adozione dei provvedimenti per il risanamento finanziario della Società.

 

     Art. 3.

     Le dell'Ente minerario siciliano riguardanti le anticipazioni con l'indicazione delle destinazioni, sono sottoposte alla preventiva approvazione dell'Assessore per l'industria ed il commercio, il quale, prima dell'approvazione, riferisce alla competente Commissione legislativa dell'Assemblea regionale.

 

     Art. 4.

     All'onere derivante dall'art. 1 della presente legge si fa fronte con le disponibilità del cap. 20913 del bilancio della Regione siciliana per l'anno finanziario 1975.

 

     Art. 5.

     La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana.

     E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

 

 


[1] Vedi l'art. 3 della L.R. 30 dicembre 1976, n. 90.