§ 3.18.22 - L.R. 21 dicembre 1973, n. 51.
Autorizzazione straordinaria di spesa in favore dell'Ente siciliano per la promozione industriale.


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.18 enti economici regionali
Data:21/12/1973
Numero:51


Sommario
Art. 1.      E' autorizzata l'assegnazione straordinaria all'Ente siciliano per la promozione industriale ESPI) di lire 3.400 milioni da destinare al pagamento di salari e stipendi correnti dei dipendenti [...]
Art. 2.      All'onere derivante dall'applicazione della presente legge e ricadente nell'esercizio finanziario 1973 si fa fronte con parte delle disponibilità accertate col rendiconto generale consuntivo [...]
Art. 3.      La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.


§ 3.18.22 - L.R. 21 dicembre 1973, n. 51.

Autorizzazione straordinaria di spesa in favore dell'Ente siciliano per la promozione industriale.

(G.U.R. 22 dicembre 1973, n. 66).

 

Art. 1.

     E' autorizzata l'assegnazione straordinaria all'Ente siciliano per la promozione industriale ESPI) di lire 3.400 milioni da destinare al pagamento di salari e stipendi correnti dei dipendenti dell'Ente stesso e delle società collegate.

 

     Art. 2.

     All'onere derivante dall'applicazione della presente legge e ricadente nell'esercizio finanziario 1973 si fa fronte con parte delle disponibilità accertate col rendiconto generale consuntivo della Regione per l'anno 1972 approvato con la relativa legge regionale.

 

     Art. 3.

     La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

     E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.