Settore: | Codici regionali |
Regione: | Sicilia |
Materia: | 3. sviluppo economico |
Capitolo: | 3.18 enti economici regionali |
Data: | 03/06/1950 |
Numero: | 36 |
Sommario |
Art. 1. E' istituito, presso l'Assessorato dell'industria e del commercio, un Comitato consultivo per l'industria. |
Art. 2. Il Comitato: |
Art. 3. Il Comitato è composto: |
Art. 4. I componenti del Comitato, compreso il presidente, sono nominati con decreto dell'Assessore per l'industria ed il commercio. |
Art. 5. Il presidente del Comitato, può chiamare, di volta in volta, a partecipare alle riunioni del Comitato esperti tecnici. Essi hanno voto consultivo. |
Art. 6. Il Comitato è convocato dal presidente. |
Art. 7. I componenti del Comitato e gli esperti di cui all'art. 5, che non fanno parte dell'Amministrazione dello Stato e della Regione, sono equiparati, agli effetti dell'indennità di viaggio e di [...] |
Art. 8. L'Assessore per l'industria ed il commercio può avvalersi dell'opera dei componenti il Comitato e degli esperti tecnici, di cui all'art. 5, che non fanno parte dell'Amministrazione dello Stato o [...] |
Art. 9. La spesa per il funzionamento del Comitato sarà a carico del bilancio della Regione siciliana - rubrica Assessorato dell'industria e del commercio. |
Art. 10. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. |
§ 3.18.5 - L.R. 3 giugno 1950, n. 36.
Costituzione del Comitato consultivo per l'industria.
(G.U.R. 12 giugno 1950, n. 21).
E' istituito, presso l'Assessorato dell'industria e del commercio, un Comitato consultivo per l'industria.
Il Comitato:
a) esprime il proprio parere, oltre che nei casi in cui sia richiesto dalla legge, sui problemi per i quali l'Assessore per l'industria ed il commercio ritenga di interpellarlo;
b) propone all'Assessore per l'industria ed il commercio provvedimenti diretti a potenziare l'industria siciliana.
Il Comitato è composto:
a) dal presidente;
b) da due rappresentanti della Federazione regionale degli industriali e da un rappresentante delle associazioni delle piccole e medie imprese [1];
c) da un rappresentante della Federazione regionale dirigenti aziende industriali;
d) da un rappresentante dell'Unione regionale delle camere di commercio, industria ed agricoltura;
e) da quattro rappresentanti dei lavoratori dell'industria [2];
f) da tre membri scelti tra studiosi e tecnici dell'industria siciliana;
g) dal presidente della sottocommissione per l'industria della Sicilia;
h) dal direttore regionale dell'Assessorato dell'industria e del commercio;
i) dal capo della divisione industria dell'Assessorato dell'industria e del commercio;
l) da un rappresentante dell'Assessorato delle finanze;
m) da un rappresentante dell'Assessorato del lavoro, previdenza ed assistenza sociale;
n) da un rappresentante dell'Assessorato dell'agricoltura e delle foreste.
I componenti del Comitato, compreso il presidente, sono nominati con decreto dell'Assessore per l'industria ed il commercio.
Quelli di cui alle lett. b, c, d ed e, sono scelti su terne di tecnici proposte dalle organizzazioni interessate.
I membri del Comitato durano in carica due anni e possono essere riconfermati.
Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario dell'Assessorato dell'industria e del commercio.
Il presidente del Comitato, può chiamare, di volta in volta, a partecipare alle riunioni del Comitato esperti tecnici. Essi hanno voto consultivo.
Il Comitato è convocato dal presidente.
Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza della metà più uno dei componenti del Comitato. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti. In caso di parità prevale il voto del presidente.
I componenti del Comitato e gli esperti di cui all'art. 5, che non fanno parte dell'Amministrazione dello Stato e della Regione, sono equiparati, agli effetti dell'indennità di viaggio e di soggiorno, ai funzionari statali di grado V per l'intervento alle riunioni del Comitato e per le missioni loro conferite.
L'Assessore per l'industria ed il commercio può avvalersi dell'opera dei componenti il Comitato e degli esperti tecnici, di cui all'art. 5, che non fanno parte dell'Amministrazione dello Stato o della Regione, conferendo loro missioni per partecipare a convegni, commissioni o comitati in genere, a carattere nazionale o internazionale, che abbiano per oggetto lo studio dei problemi inerenti all'industria.
In questi casi ai suddetti componenti ed esperti tecnici spetta, agli effetti dell'indennità di viaggio e di soggiorno, lo stesso trattamento previsto dall'art. 7.
La spesa per il funzionamento del Comitato sarà a carico del bilancio della Regione siciliana - rubrica Assessorato dell'industria e del commercio.
La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.
[1] Lettera così integrata con art. 52
[2] Lettera così sostituita con art. 39