§ 3.18.5 - L.R. 3 giugno 1950, n. 36.
Costituzione del Comitato consultivo per l'industria.


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.18 enti economici regionali
Data:03/06/1950
Numero:36


Sommario
Art. 1.      E' istituito, presso l'Assessorato dell'industria e del commercio, un Comitato consultivo per l'industria.
Art. 2.      Il Comitato:
Art. 3.      Il Comitato è composto:
Art. 4.      I componenti del Comitato, compreso il presidente, sono nominati con decreto dell'Assessore per l'industria ed il commercio.
Art. 5.      Il presidente del Comitato, può chiamare, di volta in volta, a partecipare alle riunioni del Comitato esperti tecnici. Essi hanno voto consultivo.
Art. 6.      Il Comitato è convocato dal presidente.
Art. 7.      I componenti del Comitato e gli esperti di cui all'art. 5, che non fanno parte dell'Amministrazione dello Stato e della Regione, sono equiparati, agli effetti dell'indennità di viaggio e di [...]
Art. 8.      L'Assessore per l'industria ed il commercio può avvalersi dell'opera dei componenti il Comitato e degli esperti tecnici, di cui all'art. 5, che non fanno parte dell'Amministrazione dello Stato o [...]
Art. 9.      La spesa per il funzionamento del Comitato sarà a carico del bilancio della Regione siciliana - rubrica Assessorato dell'industria e del commercio.
Art. 10.      La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.


§ 3.18.5 - L.R. 3 giugno 1950, n. 36.

Costituzione del Comitato consultivo per l'industria.

(G.U.R. 12 giugno 1950, n. 21).

 

Art. 1.

     E' istituito, presso l'Assessorato dell'industria e del commercio, un Comitato consultivo per l'industria.

 

     Art. 2.

     Il Comitato:

     a) esprime il proprio parere, oltre che nei casi in cui sia richiesto dalla legge, sui problemi per i quali l'Assessore per l'industria ed il commercio ritenga di interpellarlo;

     b) propone all'Assessore per l'industria ed il commercio provvedimenti diretti a potenziare l'industria siciliana.

 

     Art. 3.

     Il Comitato è composto:

     a) dal presidente;

     b) da due rappresentanti della Federazione regionale degli industriali e da un rappresentante delle associazioni delle piccole e medie imprese [1];

     c) da un rappresentante della Federazione regionale dirigenti aziende industriali;

     d) da un rappresentante dell'Unione regionale delle camere di commercio, industria ed agricoltura;

     e) da quattro rappresentanti dei lavoratori dell'industria [2];

     f) da tre membri scelti tra studiosi e tecnici dell'industria siciliana;

     g) dal presidente della sottocommissione per l'industria della Sicilia;

     h) dal direttore regionale dell'Assessorato dell'industria e del commercio;

     i) dal capo della divisione industria dell'Assessorato dell'industria e del commercio;

     l) da un rappresentante dell'Assessorato delle finanze;

     m) da un rappresentante dell'Assessorato del lavoro, previdenza ed assistenza sociale;

     n) da un rappresentante dell'Assessorato dell'agricoltura e delle foreste.

 

     Art. 4.

     I componenti del Comitato, compreso il presidente, sono nominati con decreto dell'Assessore per l'industria ed il commercio.

     Quelli di cui alle lett. b, c, d ed e, sono scelti su terne di tecnici proposte dalle organizzazioni interessate.

     I membri del Comitato durano in carica due anni e possono essere riconfermati.

     Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario dell'Assessorato dell'industria e del commercio.

 

     Art. 5.

     Il presidente del Comitato, può chiamare, di volta in volta, a partecipare alle riunioni del Comitato esperti tecnici. Essi hanno voto consultivo.

 

     Art. 6.

     Il Comitato è convocato dal presidente.

     Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza della metà più uno dei componenti del Comitato. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti. In caso di parità prevale il voto del presidente.

 

     Art. 7.

     I componenti del Comitato e gli esperti di cui all'art. 5, che non fanno parte dell'Amministrazione dello Stato e della Regione, sono equiparati, agli effetti dell'indennità di viaggio e di soggiorno, ai funzionari statali di grado V per l'intervento alle riunioni del Comitato e per le missioni loro conferite.

 

     Art. 8.

     L'Assessore per l'industria ed il commercio può avvalersi dell'opera dei componenti il Comitato e degli esperti tecnici, di cui all'art. 5, che non fanno parte dell'Amministrazione dello Stato o della Regione, conferendo loro missioni per partecipare a convegni, commissioni o comitati in genere, a carattere nazionale o internazionale, che abbiano per oggetto lo studio dei problemi inerenti all'industria.

     In questi casi ai suddetti componenti ed esperti tecnici spetta, agli effetti dell'indennità di viaggio e di soggiorno, lo stesso trattamento previsto dall'art. 7.

 

     Art. 9.

     La spesa per il funzionamento del Comitato sarà a carico del bilancio della Regione siciliana - rubrica Assessorato dell'industria e del commercio.

 

     Art. 10.

     La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

 

 


[1] Lettera così integrata con art. 52 L.R. 8 novembre 1988, n. 34.

[2] Lettera così sostituita con art. 39 L.R. 5 agosto 1957, n. 51.