§ 3.18.4 - L.R. 3 giugno 1950, n. 35.
Centri sperimentali per l'industria.


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.18 enti economici regionali
Data:03/06/1950
Numero:35


Sommario
Art. 1.      Con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore per l'industria ed il commercio, sentita la Giunta regionale, possono essere istituiti, anche presso istituti universitari, [...]
Art. 2.      I centri istituiti ai sensi dell'art. 1 sono dotati di personalità giuridica ed hanno, in relazione alle attività dei settori industriali per i quali sono istituiti, i seguenti compiti:
Art. 3.      Lo statuto dei centri sperimentali, previsti dall'art. 1, è sottoposto all'approvazione dell'Assessore per l'industria ed il commercio.
Art. 8.      L'Assessore per l'industria ed il commercio è autorizzato a concedere, nei limiti dello stanziamento di cui alla presente legge contributi agli istituti universitari competenti per eseguire [...]
Art. 11.      La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.


§ 3.18.4 - L.R. 3 giugno 1950, n. 35.

Centri sperimentali per l'industria.

(G.U.R. 12 giugno 1950, n. 21).

 

Art. 1.

     Con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore per l'industria ed il commercio, sentita la Giunta regionale, possono essere istituiti, anche presso istituti universitari, nel territorio della Regione, centri sperimentali per l'incremento delle attività industriali che interessano particolarmente la Sicilia.

 

     Art. 2.

     I centri istituiti ai sensi dell'art. 1 sono dotati di personalità giuridica ed hanno, in relazione alle attività dei settori industriali per i quali sono istituiti, i seguenti compiti:

     a) eseguire ricerche, studi, esperimenti nonché analisi e prove;

     b) fornire pareri e consulenze;

     c) eseguire analisi di controllo con tutte le forme e garanzie di legge;

     d) installare impianti dimostrativi;

     e) promuovere e divulgare studi relativi all'incremento ed alla selezione dei prodotti industriali e svolgere qualsiasi altra attività di propulsione nel campo dell'industria, anche attraverso corsi di specializzazione.

 

     Art. 3.

     Lo statuto dei centri sperimentali, previsti dall'art. 1, è sottoposto all'approvazione dell'Assessore per l'industria ed il commercio.

 

     Artt. 4. - 7.

     (Omissis) [1].

 

     Art. 8.

     L'Assessore per l'industria ed il commercio è autorizzato a concedere, nei limiti dello stanziamento di cui alla presente legge contributi agli istituti universitari competenti per eseguire ricerche studi, esperimenti ed analisi e per fornire pareri e consulenze relativamente a quei settori dell'industria regionale, il cui sviluppo non è tale da consigliare l'istituzione di un apposito centro sperimentale.

 

     Artt. 9. - 10.

     (Omissis) [1].

 

     Art. 11.

     La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

 

 


[1] Disposizioni cessate d'efficacia.

[1] Disposizioni cessate d'efficacia.