Settore: | Codici regionali |
Regione: | Sicilia |
Materia: | 3. sviluppo economico |
Capitolo: | 3.17 occupazione giovanile e formazione professionale |
Data: | 11/06/1993 |
Numero: | 128 |
§ 3.17.83 - Circolare Ass. 11 giugno 1993, n. 128/DR.
Aiuti speciali per il primo insediamento dei giovani nel comparto agricolo. Art. 10 del Reg. CEE n. 2328/91 e Reg CEE n. 870/93.
(G.U.R. 31 luglio 1993, n. 36).
Il
Con tale intervento si intende avviare un processo i ringiovanimento della popolazione attiva e l'immissione, nella gestione delle aziende costituite, di giovani in possesso di una adeguata qualificazione professionale.
1 - Gli aiuti specifici di cui all'art. 10 del richiamato regolamento sono destinati:
1.a) ai giovani che intendono insediarsi per la rima volta in una azienda agricola e/o zootecnica n qualità di imprenditori a titolo principale;
1.b) a giovani agricoltori, che abbiano precedentemente svolto attività agricola a tempo parziale o come coadiuvanti familiari, o come lavoratori agricoli dipendenti, che intendono esercitare l'attività come imprenditori a titolo principale.
2 I beneficiari di cui alle precedenti lettere a) e b) debbono soddisfare le seguenti condizioni:
2.a) avere un'età compresa tra i 20 e 39 anni alla data della presentazione dell'istanza;
2.b) assumere al momento dell'insediamento la responsabilità o la corresponsabilità civile e fiscale per la gestione dell'azienda in qualità di capo azienda;
2.c) possedere al momento dell'insediamento o aggiungere entro due anni dallo stesso una sufficiente qualificazione professionale;
2.d) insediarsi in qualità di imprenditore agricolo a titolo principale in una azienda che assorba, al momento dell'insediamento o entro i due anni successivi. n volume di lavoro equivalente almeno ad una ULU;
2.e) impegnarsi a tenere la contabilità aziendale meno di tipo semplificato;
2 f) impegnarsi a svolgere attività agricola come imprenditore a titolo principale per almeno 6 anni a partire dalla data di concessione dell'aiuto.
3 - Per primo insediamento nella gestione di una azienda agricola si intende l'acquisizione da parte del giovane agricoltore della responsabilità o corresponsabilità civile e fiscale per la gestione dell'azienda, accompagnata dalla titolarità o contitolarità dell'azienda stessa, a seguito di:
3.a) acquisto in proprietà o comproprietà per atto tra vivi a titolo oneroso o gratuito o per atto mortis causa del fondo o, nel caso di attività indipendente da fondo rustico (apicoltura, acquacoltura...) dei beni aziendali necessari per l'esercizio dell'impresa;
3.b) titolarità o contitolarità di diritto reale o personale di godimento del fondo, o nel caso di attività indipendente da fondo rustico, dei beni aziendali necessari per esercizio dell'impresa, per una durata non inferiore a 9 anni in qualità di usufruttuario ovvero di affittuario.
Il rapporto di affitto, ove il contratto non sia registrato, è provato mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà.
Nel caso di comproprietà o di contitolarità, la quota imputata al giovane agricoltore deve:
- o richiedere un volume di lavoro equivalente ad una ULU;
- o non essere inferiore al 51% di un'azienda che assorba nel suo complesso almeno una ULU.
3.1 - Si intende per primo insediamento anche la titolarità o la contitolarità di impresa familiare di cui all'alt. 230 bis del C.C. costituita con atto pubblico ed insediata su una azienda i cui requisiti di titolarità o contitolarità stabiliti ai punti 3.a) c 3.b) siano posseduti da uno o più componenti dell'impresa familiare stessa, fermo restando il possesso dei requisiti di cui ai punti 2.a), 2.b), 2.c), 2.e), 2.f)
L'azienda in tal caso deve assorbire un volume di lavoro equivalente ad almeno una ULU e i componenti dell'impresa familiare debbono trovanti occupazione nel rispetto dei tempi di lavoro richiesti per l'imprenditore a titolo principale.
3.2 - Salvo il possesso dei requisiti di cui al punto 2 si intende per primo insediamento anche la partecipazione in qualità di socio a cooperativa di conduzione a conduzione separata:
3.3 - Salvo il possesso dei requisiti di cui al punto 2, si intende per primo insediamento anche la partecipazione a società di persone avente come oggetto esclusivo la gestione di una azienda agricola, semprecché trattasi di società costituita con atto pubblico registrato per una durata non inferiore a 9 anni, il cui atto costitutivo subordini a giusta causa l'eventuale recesso del socio beneficiario dell'aiuto e questi disponga solidalmente e personalmente delle obbligazioni sociali ai sensi dell'art. 2267 del C.C.
In tale ipotesi la società deve avere la disponibilità dei beni aziendali secondo quanto previsto al punto 3.
4 - Si ritiene in possesso di qualifica professionale sufficiente il giovane agricoltore che abbia conseguito un titolo di studio di livello universitario nel campo agrario o veterinario, di diploma di scuola media superiore a carattere agrario, ovvero di istituto professionale agrario o di altra scuola agraria equipollente, che abbia frequentato con esito positivo almeno un corso professionale istituito ai sensi dell'art. 15 della legge regionale n. 73/77, dell'art 28 del regolamento n. 2328/91, del regolamento CEE n. 4255/88 o della legge regionale n. 24/76 per le qualifiche idonee all'insediamento in qualità di capo azienda.
Tale qualifica professionale potrà essere acquisita da parte del giovane agricoltore non più tardi di due anni dall'insediamento.
Il requisito della capacità professionale è presunto qualora il richiedente abbia esercitato, nell'ultimo quinquennio anteriore alla presentazione dell'istanza e per un triennio continuativo, abitualmente e personalmente l'attività agricola, di cui al punto 1 lettera b), o come coadiuvante familiare o come lavoratore agricolo dipendente. Tale condizione dovrà essere dimostrata producendo idonea documentazione di data certa ed anteriore.
5 - La domanda dovrà essere Formulata secondo lo schema disposto dall'Amministrazione ed in essa dovranno essere evidenziate le caratteristiche fisiche ed economiche dell'azienda oggetto
dell'insediamento; dovrà essere allegata alla stessa l'illustrazione del programma colturale e/o zootecnico che il giovane intende realizzare e da cui sia possibile evidenziare il numero di ULU occupabili. Il termine per la presentazione delle istanze è fissato al 30 aprile di ogni anno.
6 - Ai giovani agricoltori che si insediano in una azienda agricola verranno concessi degli aiuti speciali consistenti in:
6.a) un premio unico di importo pari a 12.082 ECU, che sarà erogato nella misura del 50% all'avvenuto insediamento e la restante parte al terzo anno;
6.b) un abbuono del 5%, al massimo per un periodo di 15 anni, degli interessi per prestiti, di importo non superiore al limite stabilito dalle norme comunitarie, contratti con istituti ed enti di credito per sostenere le spese di primo insediamento.
Può essere concessa in alternativa una sovvenzione di importo non superiore a 12.082 ECU, equivalente alla capitalizzazione di un abbuono del 5% per la durata di 15 anni.
6.1 - L'abbuono di interessi o la sovvenzione di cui alla precedente lett. b) possono essere concessi per spese di primo insediamento da documentare con i relativi attestati di pagamento.
Tali spese possono riguardare in particolare:
- l'acquisizione dei beni di dotazione aziendale;
- l'assolvimento degli oneri fiscali e tributari per l'acquisto, per atto fra vivi o causa di morte, del fondo o dell'azienda in cui il giovane si insedia;
- il versamento del capitale sociale o della quota associativa per la partecipazione a cooperative o associazioni di produttori aventi per scopo la fornitura di beni e servizi nonché la lavorazione, trasformazione e commercializzazione collettiva dei prodotti;
- l'ottenimento di concessioni per l'uso di grotte gallerie, cave, ecc. per la funghicoltura, di stagni, lagune ecc. da destinare all'acquacoltura, nonché i costi iniziali per la derivazione di acque irrigue;
- gli allacciamenti telefonici, energetici (elettricità, metano) dell'azienda, lo sfruttamento di energie alternative (pannelli solari, fotovoltaico, ecc.), nonché la strumentazione informatica di interesse aziendale (computer) e le apparecchiature per l'accesso a sistemi informativi;
- qualsiasi altro investimento ritenuto ammissibile ai fini dell'insediamento nell'azienda.
Il giovane agricoltore è tenuto a comunicare all'Amministrazione l'avvenuto insediamento e a produrre l'idonea documentazione comprovante lo stesso.
7 - Per accedere agli aiuti i giovani agricoltori devono impegnarsi a tenere la contabilità aziendale, almeno del tipo semplificato.
Si considera contabilità del tipo semplificato, ai sensi dell'art. 5 paragrafo 1 lettera d) del regolamento n. 2328/91:
- la tenuta dei libri delle entrate-spese, con documenti giustificativi;
- l'elaborazione di un bilancio annuale concernente lo stato dell'attivo e del passivo dell'azienda.
Le scritture contabili dovranno essere conservate in azienda per un periodo di cinque anni dalla chiusura dell'esercizio contabile, in modo da permettere eventuali controlli da parte degli enti delegati competenti.
8 - Ai giovani agricoltori che presentano, entro i cinque anni dall'insediamento e che abbiano in ogni caso acquisito la qualificazione professionale di cui al punto 2.c), un piano di miglioramento materiale della azienda ai sensi dell'art. 5, paragrafo 1, lettera c), del regolamento n. 2328/91, sarà concesso un aiuto supplementare in misura pari al 25% di quello previsto all'art. 7 paragrafo 2 dello stesso regolamento.
9 - Se, entro il termine di un anno dal riconoscimento dei benefici, il giovane agricoltore non risulti effettivamente insediato nell'azienda agricola decadrà dai benefici medesimi.
10 - L'abbandono dell'attività agricola o il non rispetto degli impegni assunti dal richiedente al momento della domanda, salvo casi di forza maggiore accertati dall'Amministrazione, per il periodo di tempo indicato alla lettera 2.f), che decorre dalla data di effettivo avvenuto insediamento, comporta la decadenza del godimento dell'aiuto e il recupero di eventuali somme già percepite con gli effetti dell'articolo 16, 2° comma della legge regionale n. 13/86.
Nel caso in cui l'aiuto sia concesso sotto forma di concorso nel pagamento degli interessi, il tempo di permanenza in azienda sarà pari al numero di anni per i quali è stato calcolato l'abbuono degli interessi, se questo è superiore a 6 anni
11 - L'Amministrazione potrà procedere, in ogni momento, a delle verifiche per accertare il mantenimento degli impegni assunti dal richiedente ed il rispetto delle condizioni poste a base della concessione dell'aiuto circa la gestione aziendale. Inoltre potranno essere richiesti i documenti necessari per la dimostrazione dell'attività svolta.
12 - La domanda di cui al punto 5, per l'anno in corso, può essere inoltrata agli Ispettorati provinciali dell'agricoltura competenti per territorio, entro il 30 ottobre 1993.
Allegato |
ALL'ISPETTORATO PROVINCIALE DELL'AGRICOLTURA |
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OGGETTO: Richiesta aiuto per l'insediamento ai giovani agricoltori ai sensi |
dell'art. 10 del reg. CEE n. 2328/91. |
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Il/La sottoscritto/a .................. nato a .............. |
il .......... e residente in ............ via ............ n. .... |
tel. n. ............... C.F. ...................................., |
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chiede |
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la concessione dei seguenti aiuti per il primo insediamento previsto |
all'articolo 10 del regolamento comunitario n. 2328/91: |
- aiuto sotto forma di premio unico; |
- aiuto sotto forma di abbuono d'interessi su prestiti contratti per |
coprire le spese di primo insediamento. |
A tal fine dichiara sotto la propria responsabilità quanto segue: |
[] di non aver svolto attività agricola negli anni precedenti; |
[] di avere svolto negli anni precedenti attività agricola in qualità di |
agricoltore a tempo parziale (bracciante agricolo, coadiuvante familiare o |
altro da specificare) .................... |
- che l'azienda ricade nel territorio del comune di ......... |
(prov.) .................. località individuata dai seguenti estremi |
catastali: |
------------------------------------------------------------------ |
Comune Partita |
------------------------------------------------------------------ |
superficie di cui titolo di |
foglio particella qualità (Ha) irrigua possesso |
(Ha) |
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- che l'azienda dispone delle seguenti dotazioni [1]: |
.................................................................. |
.................................................................. |
.................................................................. |
- di assumere in qualità di capo azienda all'atto dell'insediamento la |
responsabilità o la corresponsabilità civile o fiscale; |
- di essere titolare o contitolare dell'azienda oggetto |
dell'insediamento in qualità di: |
[] proprietario; |
[] usufruttuario; |
[] affittuario; |
[] titolare o contitolare di impresa familiare; |
[] socio di società cooperativa con sede sociale; |
[] socio di società semplice; |
[] altro (da specificare)...................................; |
- di essere in possesso del seguente titolo di studio ....... |
.................................................................; |
- di aver frequentato con esito positivo un corso di formazione |
professionale di indirizzo agrario ai sensi della legislazione vigente; |
- di impegnarsi a conseguire entro due anni dall'insediamento una |
qualifica professionale sufficiente; |
- di impegnarsi a tenere la contabilità aziendale, almeno di tipo |
semplificato; |
- di impegnarsi a svolgere attività agricola nella qualità di capo |
azienda per un periodo pari a 6 anni; |
- di essere a conoscenza che il mancato rispetto di quanto |
disciplinato nella circolare comporterà la revoca dell'aiuto. |
Dichiaro altresì di avere presentato domanda per un prestito di |
dotazione. |
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Firma |
...................... |
(autenticata ai sensi della legge 15/68, art. 20) |
|
[1] per dotazione si intende l'insieme delle scorte vive e morte. |
(Allegati da presentare in triplice copia e in carta semplice)
a) originale o copia autenticata del titolo di studio posseduto o un documento rilasciato dalla competente autorità scolastica in sostituzione dello stesso, oppure originale o copia autenticata del certificato di frequenza con esito positivo di un corso professionale rilasciato dall'Istituto o Ente che ha istituito il corso;
b) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà dal quale si evince che il richiedente ha svolto abitualmente e personalmente attività agricola come lavoratore agricolo dipendente lavoratore a tempo parziale, il periodo di riferimento ed il datore di lavoro;
c) originale o copia autenticata del titolo di godimento di provenienza del bene per dimostrare la titolarità o contitolarità dell'azienda al momento dell'insediamento:
- contratto di acquisto del fondo;
- contratto di affitto, redatto sotto forma di atto pubblico, debitamente registrato;
- atto costitutivo di impresa familiare con atto pubblico da cui risulti la qualità di rappresentante e responsabile dell'impresa del giovane agricoltore;
- atto pubblico da cui risulti il godimento in usufrutto dell'azienda;
- atto di donazione o, nel caso di trasferimento per mortis causa, dichiarazione di successione;
d) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà con il quale il richiedente si impegna ad assumere la gestione dell'impresa per un periodo di 9 anni;
e) per l'aiuto sotto forma di concorso del pagamento delle spese sostenute per il primo insediamento, la documentazione della spesa sostenuta dovrà essere dimostrata mediante la presentazione di fatture debitamente quietanzate.
Qualora, oltre alla domanda di aiuti per il primo insediamento, siano richiesti anche gli aiuti supplementari agli investimenti attraverso la presentazione di un piano di miglioramento materiale dell'azienda, questo dovrà essere inoltrato all'Amministrazione ad avvenuto effettivo insediamento;
f) statuto sociale della cooperativa;
g) atto costitutivo della società semplice;
h) atto costitutivo impresa familiare;
i) documentazione attestante le spese di cui al punto 6.1.