§ 3.17.26 - L.R. 16 agosto 1975, n. 65.
Istituzione di corsi di qualificazione professionale e di perfezionamento in favore delle lavoranti a domicilio di Santa Caterina Villarmosa.


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.17 occupazione giovanile e formazione professionale
Data:16/08/1975
Numero:65


Sommario
Art. 1.      L'Assessore regionale per il lavoro e la cooperazione è autorizzato a corrispondere un assegno una tantum di lire 250.000 alle lavoranti a domicilio nel settore del ricamo di Santa Caterina [...]
Art. 2.      Hanno titolo alla corresponsione dell'assegno di cui al precedente art. 1:
Art. 3.      Per le finalità della presente legge è autorizzata la spesa di lire 100.000.000.
Art. 4.      Per la liquidazione dell'assegno previsto dall'art. 1 della presente legge, l'Assessore regionale per il lavoro e la cooperazione è autorizzato ad accreditare le somme occorrenti al direttore [...]
Art. 5.      All'onere derivante dall'applicazione della presente legge e ricadente nell'anno finanziario 1975 si fa fronte, quanto a lire 11 milioni con parte delle disponibilità del cap. 20913 del bilancio [...]
Art. 6.      La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.


§ 3.17.26 - L.R. 16 agosto 1975, n. 65.

Istituzione di corsi di qualificazione professionale e di perfezionamento in favore delle lavoranti a domicilio di Santa Caterina Villarmosa.

(G.U.R. 20 agosto 1975, n. 36).

 

Art. 1.

     L'Assessore regionale per il lavoro e la cooperazione è autorizzato a corrispondere un assegno una tantum di lire 250.000 alle lavoranti a domicilio nel settore del ricamo di Santa Caterina Villarmosa sulla base dei requisiti previsti nel successivo art. 2 [1].

 

     Art. 2.

     Hanno titolo alla corresponsione dell'assegno di cui al precedente art. 1:

     a) le lavoranti iscritte nel registro delle lavoranti a domicilio, istituito presso la sezione comunale dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Santa Caterina Villarmosa, di cui all'art. 4 della legge 18 dicembre 1973, n. 877, nonché le lavoranti a domicilio che avevano fatto richiesta di iscrizione nel detto registro alla data del 30 luglio 1975;

     b) le lavoranti a domicilio che, su richiesta, siano iscritte in apposito elenco, preparato dalla commissione comunale per il lavoro a domicilio di Santa Caterina Villarmosa, di cui al settimo comma dell'art. 5 della legge 18 dicembre 1973, n. 877, sulla base di attestazioni di notorietà rilasciate dal Sindaco o suo delegato o altro pubblico ufficiale abilitato, da cui risulti che la richiedente ha esplicato prevalentemente il lavoro a domicilio, e che abbia la residenza nel comune di Santa Caterina Villarmosa da almeno un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge [2].

 

     Art. 3.

     Per le finalità della presente legge è autorizzata la spesa di lire 100.000.000.

     Detta somma sarà versata al Fondo siciliano per l'assistenza ed il collocamento dei lavoratori disoccupati, istituito con decreto legislativo del Presidente della Regione siciliana 18 aprile 1951, n. 25.

 

     Art. 4.

     Per la liquidazione dell'assegno previsto dall'art. 1 della presente legge, l'Assessore regionale per il lavoro e la cooperazione è autorizzato ad accreditare le somme occorrenti al direttore dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Caltanissetta.

     Il direttore dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione procederà nei confronti degli aventi diritto al relativo pagamento dopo avere accertato la sussistenza dei requisiti richiesti con la presente legge.

     Il predetto ufficio dovrà presentare all'Assessorato regionale del lavoro e della cooperazione, entro 45 giorni dall'avvenuto pagamento degli assegni, i giustificativi di spesa [3].

 

     Art. 5.

     All'onere derivante dall'applicazione della presente legge e ricadente nell'anno finanziario 1975 si fa fronte, quanto a lire 11 milioni con parte delle disponibilità del cap. 20913 del bilancio della Regione per l'anno finanziario medesimo e quanto a lire 89 milioni con parte delle disponibilità del Fondo siciliano per l'assistenza ed il collocamento dei lavoratori disoccupati, istituito con decreto legislativo del Presidente della Regione 18 aprile 1951, n. 25, derivanti dallo stanziamento autorizzato con la legge regionale 28 dicembre 1974, n. 50, già versate al Fondo stesso.

 

     Art. 6.

     La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

     E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

 

 


[1] Articolo così sostituito dall'art. 1 della L.R. 6 marzo 1976, n. 27.

[2] Articolo così sostituito dall'art. 2 della L.R. 6 marzo 1976, n. 27.

[3] Articolo così sostituito dall'art. 3 della L.R. 6 marzo 1976, n. 27.