Settore: | Codici regionali |
Regione: | Sicilia |
Materia: | 3. sviluppo economico |
Capitolo: | 3.17 occupazione giovanile e formazione professionale |
Data: | 16/08/1975 |
Numero: | 65 |
Sommario |
Art. 1. L'Assessore regionale per il lavoro e la cooperazione è autorizzato a corrispondere un assegno una tantum di lire 250.000 alle lavoranti a domicilio nel settore del ricamo di Santa Caterina [...] |
Art. 2. Hanno titolo alla corresponsione dell'assegno di cui al precedente art. 1: |
Art. 3. Per le finalità della presente legge è autorizzata la spesa di lire 100.000.000. |
Art. 4. Per la liquidazione dell'assegno previsto dall'art. 1 della presente legge, l'Assessore regionale per il lavoro e la cooperazione è autorizzato ad accreditare le somme occorrenti al direttore [...] |
Art. 5. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge e ricadente nell'anno finanziario 1975 si fa fronte, quanto a lire 11 milioni con parte delle disponibilità del cap. 20913 del bilancio [...] |
Art. 6. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. |
§ 3.17.26 - L.R. 16 agosto 1975, n. 65.
Istituzione di corsi di qualificazione professionale e di perfezionamento in favore delle lavoranti a domicilio di Santa Caterina Villarmosa.
(G.U.R. 20 agosto 1975, n. 36).
L'Assessore regionale per il lavoro e la cooperazione è autorizzato a corrispondere un assegno una tantum di lire 250.000 alle lavoranti a domicilio nel settore del ricamo di Santa Caterina Villarmosa sulla base dei requisiti previsti nel successivo art. 2 [1].
Hanno titolo alla corresponsione dell'assegno di cui al precedente art. 1:
a) le lavoranti iscritte nel registro delle lavoranti a domicilio, istituito presso la sezione comunale dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Santa Caterina Villarmosa, di cui all'art. 4 della
b) le lavoranti a domicilio che, su richiesta, siano iscritte in apposito elenco, preparato dalla commissione comunale per il lavoro a domicilio di Santa Caterina Villarmosa, di cui al settimo comma dell'art. 5 della
Per le finalità della presente legge è autorizzata la spesa di lire 100.000.000.
Detta somma sarà versata al Fondo siciliano per l'assistenza ed il collocamento dei lavoratori disoccupati, istituito con
Per la liquidazione dell'assegno previsto dall'art. 1 della presente legge, l'Assessore regionale per il lavoro e la cooperazione è autorizzato ad accreditare le somme occorrenti al direttore dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Caltanissetta.
Il direttore dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione procederà nei confronti degli aventi diritto al relativo pagamento dopo avere accertato la sussistenza dei requisiti richiesti con la presente legge.
Il predetto ufficio dovrà presentare all'Assessorato regionale del lavoro e della cooperazione, entro 45 giorni dall'avvenuto pagamento degli assegni, i giustificativi di spesa [3].
All'onere derivante dall'applicazione della presente legge e ricadente nell'anno finanziario 1975 si fa fronte, quanto a lire 11 milioni con parte delle disponibilità del cap. 20913 del bilancio della Regione per l'anno finanziario medesimo e quanto a lire 89 milioni con parte delle disponibilità del Fondo siciliano per l'assistenza ed il collocamento dei lavoratori disoccupati, istituito con
La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
[1] Articolo così sostituito dall'art. 1 della
[2] Articolo così sostituito dall'art. 2 della
[3] Articolo così sostituito dall'art. 3 della