§ 3.17.25 - L.R. 16 agosto 1975, n. 63.
Modifiche alla legge regionale 28 dicembre 1974, n. 50, concernente l'istituzione di corsi di addestramento professionale, di qualificazione e di [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.17 occupazione giovanile e formazione professionale
Data:16/08/1975
Numero:63


Sommario
Art. 1.      Gli articoli 5, 6 e 7 della legge regionale 28 dicembre 1974, n. 50, sono abrogati.
Art. 2.      L'Assessore per il lavoro e la cooperazione è autorizzato a concedere agli operai che alla data del 4 settembre 1974 risultavano occupati presso l'azienda Guttadauro Salvatore, legalmente [...]
Art. 3.      All'onere di lire 41 milioni derivante dall'attuazione della presente legge e ricadente nell'anno finanziario 1975 si provvede con parte delle disponibilità del Fondo siciliano per l'assistenza [...]
Art. 4.      La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.


§ 3.17.25 - L.R. 16 agosto 1975, n. 63.

Modifiche alla legge regionale 28 dicembre 1974, n. 50, concernente l'istituzione di corsi di addestramento professionale, di qualificazione e di perfezionamento e provvidenze in favore di lavoratori rimasti disoccupati.

(G.U.R. 20 agosto 1975, n. 36).

 

Art. 1.

     Gli articoli 5, 6 e 7 della legge regionale 28 dicembre 1974, n. 50, sono abrogati.

 

     Art. 2.

     L'Assessore per il lavoro e la cooperazione è autorizzato a concedere agli operai che alla data del 4 settembre 1974 risultavano occupati presso l'azienda Guttadauro Salvatore, legalmente rappresentata da Guttadauro Vincenzo [1], nel comune di Fiumefreddo, e privi di retribuzione alla data di entrata in vigore della legge regionale 28 dicembre 1974, n. 50, una indennità pro- capite una tantum di lire 500 mila. Per la liquidazione dell'indennità l'Assessore per il lavoro e la cooperazione è autorizzato ad accreditare al direttore dell'ufficio del lavoro e della massima occupazione di Catania la somma occorrente.

     Il predetto ufficio dovrà presentare il rendiconto all'Assessorato del lavoro e della cooperazione entro novanta giorni dall'avvenuto pagamento delle indennità.

 

     Art. 3.

     All'onere di lire 41 milioni derivante dall'attuazione della presente legge e ricadente nell'anno finanziario 1975 si provvede con parte delle disponibilità del Fondo siciliano per l'assistenza ed il collocamento dei lavoratori disoccupati, istituito con decreto del Presidente della Regione 18 aprile 1951, n. 25, derivanti dallo stanziamento autorizzato con la legge regionale 28 dicembre 1974, n. 50, già versate al Fondo stesso.

 

     Art. 4.

     La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

     E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

 

 


[1] Così rettificato dall'art. 1 della L.R. 9 dicembre 1975, n. 76.