§ 3.16.154 - L.R. 26 luglio 1982, n. 72.
Interventi finanziari in favore dei centri sociali di cui alla L.R. 18 marzo 1976, n. 30, e successive modifiche, non assunti in gestione dai Comuni.


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.16 lavoro e previdenza sociale
Data:26/07/1982
Numero:72


Sommario
Art. 1.      L'Assessore regionale per il lavoro e la previdenza sociale, in attesa della regolamentazione organica con legge regionale della materia, è autorizzato, per il triennio 1982-84, ad effettuare [...]
Art. 2.      Per le finalità dell'art. 1, l'Assessore competente è autorizzato a stipulare apposita convenzione con l'ente che in passato ha avuto la gestione dei centri suindicati.
Art. 3.      Per le finalità della presente legge è autorizzata, per il periodo 1982-84, la spesa annua di lire 220 milioni.
Art. 4.      La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.


§ 3.16.154 - L.R. 26 luglio 1982, n. 72.

Interventi finanziari in favore dei centri sociali di cui alla L.R. 18 marzo 1976, n. 30, e successive modifiche, non assunti in gestione dai Comuni.

(G.U.R. 31 luglio 1982, n. 33).

 

Art. 1.

     L'Assessore regionale per il lavoro e la previdenza sociale, in attesa della regolamentazione organica con legge regionale della materia, è autorizzato, per il triennio 1982-84, ad effettuare spese per il funzionamento e la gestione dei centri sociali di Palermo, Catania e Messina, già finanziati con L.R. 18 marzo 1976, n. 30 e successive modifiche.

 

     Art. 2.

     Per le finalità dell'art. 1, l'Assessore competente è autorizzato a stipulare apposita convenzione con l'ente che in passato ha avuto la gestione dei centri suindicati.

     Nella predetta convenzione dovrà essere posto a carico dell'ente gestore l'obbligo di assicurare la continuità del rapporto di lavoro al personale in servizio alla data del 31 dicembre 1981 e la corresponsione allo stesso di un trattamento economico pari a quello dei corrispondenti livelli funzionali del personale degli enti locali.

     Annualmente l'Assessore regionale per il lavoro e la previdenza sociale è autorizzato a stipulare convenzione integrativa esclusivamente per eventuali variazioni di spesa derivanti da oneri contrattuali.

     I Comuni di Palermo, Messina e Catania si avvalgono delle attività svolte dai centri convenzionati raccordandole con i servizi socio- assistenziali operanti nel territorio, secondo modalità previste dalla convenzione di cui ai precedenti commi.

 

     Art. 3.

     Per le finalità della presente legge è autorizzata, per il periodo 1982-84, la spesa annua di lire 220 milioni.

     All'onere derivante dall'applicazione della presente legge e ricadente nell'esercizio finanziario in corso, si provvede quanto a lire 140 milioni con le disponibilità del cap. 33020 e quanto a lire 80 milioni con parte delle disponibilità del cap. 60753 del bilancio della Regione per l'anno finanziario medesimo.

     Gli oneri a carico degli esercizi successivi trovano riscontro nel bilancio pluriennale della Regione quanto a lire 140 milioni annui nell'elemento di programma 3.1.2.2. «Centri di servizio sociale» e quanto a lire 80 milioni annui nell'elemento di programma 6.2 2 4 «Fondi destinati al finanziamento dei progetti prioritari» previsti dai «Quadro di riferimento della programmazione regionale e piano per l'impiego delle risorse nel periodo 1982-84», progetto: «Problemi della famiglia, della maternità, degli anziani, degli invalidi, degli indigenti. Tempo libero», mediante riduzione di pari importo delle relative disponibilità.

 

     Art. 4.

     La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.